CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 agosto 2022
Cassazione n. 00409/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Agrigento con riguardo alla contestazione di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.299 cod. proc. pen. 3. Il ricorso risulta inammissibile per tardività. 3.1. Come riscontrato da questo Collegio, l'ordinanza in esame è stata depositata in cancelleria il 26/9/2022, quindi notificata al difensore il 5/10/2022 e A all'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in data 11/10/2022, è stato presentato il ricorso per cassazione con deposito presso il Tribunale di Agrigento, come da timbro sull'atto. Quest'ultimo è infine pervenuto al Tribunale del riesame di Palermo il 19/10/2022, come da attestazione della cancelleria. 3.2. Tanto premesso, questa Corte, nel più alto Consesso, ha stabilito che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/9/2020, Bottari, Rv. 280167). 3.3. Si deve concludere, dunque, che l'impugnazione proposta dal Luparello è inammissibile per tardività, perché pervenuta alla cancelleria del Tribunale di Palermo il 19/10/2022, quando era già scaduto il termine di 10 giorni di cui all'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15