CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17 maggio 2021 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del :[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso la recidiva e rideterminato il trattamento sanzionatorio in mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., potendosi desumere la particolare tenuità del fatto dal numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta (trentasette) ed essendo stata omessa la valutazione della non abitualità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo aspecifico e di carattere meramente confutativo. 2. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha, infatti, rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. escludendo che il fatto possa considerarsi di particolare tenuità in ragione del numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta dal ricorrente. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione del medesimo elemento di fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità, senza, in realtà, argomentare in merito alla sussistenza dei vizi solo apparentemente denunciati in ricorso. Priva di pregio è, altresì, la critica relativa alla omessa valutazione della non abitualità della condotta stante la valenza assorbente, ai fini dell'esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità, della valutazione negativa in ordine alla sussistenza della particolare tenuità dell'offesa. Va, al riguardo, ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 lu