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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:764
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 17 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul reddito – Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Nazionalità – Residenza – Vantaggi fiscali – Detraibilità di talune spese sostenute dal soggetto passivo e relative alla sua abitazione – Limitazione alle spese relative alle abitazioni situate in uno Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Giustificazione » Nella causa C‑223/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 20 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2025, nel procedimento BT, CY contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione,

I. Ziemele (relatrice), A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo tedesco, da J. Möller e P. Wagner, in qualità di agenti; – per il governo belga, da S. Baeyens e P. Cottin, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da B.-R.

Killmann e W. Roels, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6), come modificato da ultimo dal protocollo del 4 marzo 2016 relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea (GU 2017, L 31, pag. 3) (in prosieguo: l’«ALCP»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BT e CY, da un lato, e il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle imposte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), dall’altro, in merito al calcolo dell’imposta sul reddito per l’anno 2019.

Contesto normativo

ALCP

3 [OSCURATO:PERSONA] europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno firmato, il 21 giugno 1999, sette accordi, tra i quali figura l’ALCP.

Con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1), tali accordi sono stati approvati a nome della [OSCURATO:PERSONA] e sono entrati in vigore il 1º giugno 2002. 4 Ai sensi del preambolo dell’ALCP, le parti contraenti sono «decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella [OSCURATO:PERSONA] europea». 5 L’articolo 1 dell’ALCP prevede quanto segue: «Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] europea e della Svizzera si prefigge di:

a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;

c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante;

d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali». 6 L’articolo 2 di detto accordo, intitolato «Non discriminazione», è così formulato: «In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità». 7 L’articolo 5 del medesimo accordo, intitolato «Prestazione di servizi», così dispone: «1.

Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. (…)

4. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e

III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo». 8 Ai sensi dell’articolo 7 dell’ALCP, intitolato «Altri diritti»: «Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro; (…)». 9 L’articolo 15 di tale accordo dispone che gli allegati e i protocolli dello stesso ne costituiscono parte integrante. 10 L’articolo 16 di detto accordo, intitolato «Riferimento al diritto comunitario», è così formulato: «1.

Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della [OSCURATO:PERSONA] europea ai quali viene fatto riferimento.

2. Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee precedente alla data della sua firma.

La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera.

Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza». 11 L’articolo 21 dello stesso accordo, intitolato «Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione», prevede quanto segue: «1.

Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] europea in materia di doppia imposizione.

In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

2. Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

3. Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali». 12 L’allegato I dell’ALCP è dedicato alla libera circolazione delle persone. 13 L’articolo 7 di tale allegato, intitolato «Lavoratori dipendenti frontalieri», al paragrafo 1 così recita: «Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana». 14 L’articolo 9 di detto allegato, intitolato «Parità di trattamento», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.

Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia (…) godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie». 15 L’articolo 17 del medesimo allegato, intitolato «Prestazione di servizi», alla lettera a) così dispone: «Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata:

a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (…)».

Convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Confederazione svizzera 16 La convenzione tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Confederazione svizzera per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, dell’11 agosto 1971 (BGBl. 1972 II, pag. 1022, BStBl. 1973 I, pag. 61), da ultimo modificata dall’articolo 5 del protocollo del 27 ottobre 2010 (BGBl. 2011 II, pagg. 1090, 1093, BStBl. 2012 I, pagg. 512, 514), al suo articolo 4, paragrafo 1, prevede quanto segue: «Ai fini della presente convenzione l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, vi è assoggettata illimitatamente alle imposte». 17 L’articolo 15, paragrafo 1, di tale convenzione così dispone: «Salve le disposizioni degli articoli da 15a a 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente.

In quest’ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in questo altro Stato».

Diritto tedesco 18 L’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito) (BGBl. 2009 I, pag. 3366), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«EStG»), all’articolo 1, intitolato «Obbligo d’imposta», prevede quanto segue: «1.

Le persone fisiche che hanno il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio nazionale sono integralmente assoggettate all’imposta sul reddito. (…) (…)

4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 e l’articolo 1a, le persone fisiche che non hanno né domicilio né residenza abituale nel territorio nazionale sono limitatamente assoggettate all’imposta sul reddito, qualora percepiscano redditi nazionali ai sensi dell’articolo 49». 19 L’articolo 35a, paragrafi da 2 a 5, dell’EStG così dispone: «2.

Per i rapporti di lavoro domestico diversi da quelli di cui al paragrafo 1 o per prestazioni di servizio domestiche diverse da quelle di cui al paragrafo 3, l’imposta sul reddito calcolata secondo le aliquote ordinarie, al netto delle altre riduzioni fiscali, è ridotta, su richiesta, del 20% delle spese sostenute dal contribuente, per un importo massimo di EUR 4

000. (…)

3. Per prestazioni artigianali relative a interventi di ristrutturazione, manutenzione e ammodernamento, l’imposta sul reddito calcolata secondo le aliquote ordinarie, al netto delle altre riduzioni fiscali, è ridotta, su richiesta, del 20% delle spese sostenute dal contribuente, per un importo massimo di EUR 1

200. (…)

4. La riduzione dell’imposta di cui ai paragrafi da 1 a 3 può essere richiesta solo se il rapporto di lavoro, la prestazione di servizi o la prestazione artigianale sono eseguiti o forniti presso un’abitazione del contribuente situata nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

5. La riduzione dell’imposta di cui ai paragrafi da 1 a 3 può essere richiesta solo se le spese non costituiscono spese di gestione o spese professionali e a condizione che esse non siano state prese in considerazione a titolo di spese eccezionali o di oneri straordinari (…).

Solo le spese di manodopera sono detraibili dall’imposta sul reddito calcolata secondo le aliquote ordinarie ai sensi dei paragrafi 2 e

3. Per poter beneficiare della riduzione dell’imposta per prestazioni di servizio domestiche ai sensi del paragrafo 2 o per prestazioni artigianali ai sensi del paragrafo 3, il contribuente deve aver ricevuto una fattura per le spese sostenute e il pagamento deve essere stato effettuato sul conto del prestatore. (…)». 20 L’articolo 8 dell’Abgabenordnung (codice delle imposte), nella versione consolidata pubblicata ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (terza legge di modifica delle disposizioni del diritto processuale amministrativo), del 21 agosto 2022 (BGBl.

I, pag. 3322), è così formulato: «Una persona ha il domicilio nel luogo in cui occupa un’abitazione in circostanze che fanno ritenere che intenda mantenere e utilizzare tale abitazione». 21 A termini dell’articolo 9 di tale codice delle imposte: «Una persona ha la residenza abituale nel luogo in cui soggiorna in circostanze che indicano che essa non permane solo temporaneamente in tale luogo o area.

Nell’ambito di applicazione della presente legge, la residenza abituale è sempre e fin dall’inizio una permanenza continuativa di durata superiore a sei mesi; interruzioni di breve durata non rilevano.

La seconda frase non trova applicazione se la permanenza avviene unicamente a fini di visita, riposo, cura o simili fini privati e la sua durata non supera un anno».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 22 I coniugi BT e CY, entrambi cittadini tedeschi e svizzeri, abitano in Svizzera in una casa di loro proprietà.

Nel corso dell’anno 2019, di cui si tratta nel procedimento principale, essi hanno incaricato diversi artigiani e una società di giardinaggio stabiliti in Svizzera di svolgere taluni lavori in tale casa e hanno pagato le spese di manodopera, sulla base delle fatture dagli stessi presentate. 23 BT è dipendente di una società tedesca e, per tale motivo, abita anche da solo, dal 2015, in un appartamento in [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso dell’anno 2019, egli lavorava e abitava in [OSCURATO:PERSONA] durante la settimana e ritornava regolarmente in Svizzera nei fine settimana.

Nel corso di tale anno, lo stesso ha percepito redditi da lavoro dipendente nonché redditi da locazione e affitto in [OSCURATO:PERSONA], oltre a redditi esteri esenti da imposta in [OSCURATO:PERSONA].

CY ha percepito redditi da lavoro dipendente in Svizzera. 24 Con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 presentata all’amministrazione tributaria, CY ha chiesto di beneficiare del regime dell’assoggettamento fiscale illimitato in [OSCURATO:PERSONA] e dell’imposizione congiunta con BT. 25 Dopo che l’amministrazione tributaria ha fissato, con avviso di accertamento dell’imposta sul reddito del 26 febbraio 2021, l’importo dell’imposta sul reddito dovuta, per l’anno 2019, dai ricorrenti nel procedimento principale assoggettati a imposizione congiunta, questi ultimi hanno presentato una richiesta di modifica di tale avviso, al fine di beneficiare della riduzione dell’imposta sul reddito prevista all’articolo 35a, paragrafi da 2 a 5, dell’EStG. 26 Poiché la richiesta di modifica nonché il successivo ricorso amministrativo presentato dai ricorrenti nel procedimento principale sono stati respinti dall’amministrazione tributaria, questi ultimi hanno proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 27 Tale giudice precisa che l’articolo 35a dell’EStG è stato adottato nel 2002 con l’obiettivo di incentivare l’assunzione nelle abitazioni private in [OSCURATO:PERSONA] e di combattere in tal modo il lavoro nero nel settore delle prestazioni alle persone effettuate a domicilio.

Per tale ragione, il vantaggio fiscale derivante da tale disposizione sarebbe concesso solo per le spese di manodopera e non per le spese relative al materiale.

L’estensione del beneficio costituito da tale vantaggio alle prestazioni fornite in abitazioni situate nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), sarebbe stata effettuata nel 2008 per conformarsi ai requisiti del diritto dell’Unione. 28 Detto giudice indica che le condizioni per poter beneficiare delle riduzioni dell’imposta, enunciate all’articolo 35a, paragrafo 5, dell’EStG, sono soddisfatte nel caso di specie.

Tuttavia, poiché le prestazioni di cui si tratta sono state fornite in Svizzera, i ricorrenti nel procedimento principale non soddisferebbero la condizione prevista all’articolo 35a, paragrafo 4, dell’EStG, secondo cui le prestazioni artigianali e le prestazioni di servizio domestiche devono essere state fornite in un’abitazione situata nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’accordo SEE. 29 Ciò posto, lo stesso giudice dubita che sia compatibile con gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’ALCP il diniego della riduzione dell’imposta dedotto dinanzi a esso nei confronti dei lavoratori dipendenti originari della Svizzera che lavorano in [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che la prestazione di servizi è fornita nella loro abitazione in Svizzera, che non è uno Stato parte dell’accordo SEE. 30 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’[ALCP], in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I di tale accordo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale di uno Stato membro relativa alla concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite o eseguite presso un’abitazione, in forza della quale la riduzione dell’imposta viene concessa solo se le prestazioni agevolate sono eseguite o fornite presso un’abitazione situata nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e, di conseguenza, tale riduzione viene invece negata ai lavoratori dipendenti originari della Svizzera che svolgano la loro attività lavorativa in detto Stato membro per prestazioni di servizi fornite presso la loro abitazione in Svizzera».

Sulla questione pregiudiziale 31 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’ALCP, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione o di uno Stato parte dell’accordo SEE, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di lavoratori dipendenti nell’abitazione di questi ultimi situata in Svizzera.

Osservazioni preliminari 32 In limine , occorre ricordare che l’ALCP, essendo un trattato internazionale, deve essere interpretato, conformemente alle norme di diritto internazionale consuetudinario riflesse nell’articolo 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 ( Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331), in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

Inoltre, emerge da tale disposizione che un termine deve essere inteso in un senso specifico se risulta che tale era l’intenzione delle parti [sentenze del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 35 e giurisprudenza citata, nonché del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 47]. 33 La Corte ha già precisato, in primo luogo, che l’ALCP si colloca nell’ambito più generale delle relazioni tra l’Unione e la Confederazione svizzera.

Anche se quest’ultima non partecipa allo Spazio economico europeo e al mercato interno dell’Unione, essa è tuttavia legata all’Unione da molteplici accordi che disciplinano vasti settori e prevedono diritti e obblighi specifici, analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti dal Trattato.

L’oggetto generale di tali accordi, ivi compreso l’ALCP, è quello di rafforzare i rapporti economici tra l’Unione e la Confederazione svizzera [sentenze del 6 ottobre 2011, Graf e Engel, C‑506/10, EU:C:2011:643, punto 33; del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 36, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 48]. 34 Tuttavia, poiché la Confederazione svizzera non ha aderito al mercato interno dell’Unione, l’interpretazione data alle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti tale mercato non può essere automaticamente trasposta all’interpretazione dell’ALCP, salvo espresse disposizioni a tal fine previste dall’accordo stesso [sentenze del 15 marzo 2018, Picart, C‑355/16, EU:C:2018:184, punto 29; del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 37, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 49]. 35 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo dell’ALCP e l’interpretazione dei suoi termini, la Corte ha dichiarato che risulta dal preambolo, dall’articolo 1 e dall’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo medesimo che esso mira a realizzare, in favore dei cittadini, persone fisiche, degli Stati membri dell’Unione e della Confederazione svizzera, la libera circolazione delle persone nel territorio di tali parti, basandosi sulle disposizioni applicabili nell’Unione, le cui nozioni devono essere interpretate tenendo conto della giurisprudenza pertinente della Corte anteriore alla data della firma del suddetto accordo.

Per quanto riguarda la giurisprudenza successiva a tale data, l’articolo 16, paragrafo 2, dell’ALCP prevede, da un lato, che tale giurisprudenza deve essere comunicata alla Confederazione svizzera e, dall’altro lato, che, allo scopo di assicurare il buon funzionamento dell’accordo, su domanda di una parte contraente, il comitato misto previsto al suo articolo 14 determina le implicazioni di una simile giurisprudenza.

Ciò premesso, anche in assenza di una decisione di tale comitato, detta giurisprudenza deve essere parimenti presa in considerazione nei limiti in cui essa si limiti a precisare o confermare i principi elaborati nella giurisprudenza esistente alla data della firma dell’ALCP e relativa alle nozioni di diritto dell’Unione, a cui l’accordo stesso si ispira [sentenze del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punti 38 e 39, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 50]. 36 È conformemente a tali principi e alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare le disposizioni dell’ALCP al fine di determinare, in primo luogo, se una situazione come quella di cui si tratta nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di tale accordo e, in caso affermativo, in secondo luogo, se tali disposizioni ostino a una normativa come quella di cui si tratta nel procedimento principale.

Sull ’ applicabilità dell ’

ALCP

37 Il governo tedesco dubita dell’applicabilità dell’ALCP alla situazione di cui si tratta nel procedimento principale per il motivo che i ricorrenti nel procedimento principale possiedono, oltre alla cittadinanza svizzera, la cittadinanza tedesca e non avrebbero, pertanto, bisogno della tutela conferita da tale accordo. 38 A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, ai sensi del preambolo nonché dell’articolo 1, lettere a) e c), dell’ALCP, rientrano nell’ambito di applicazione di tale accordo le persone fisiche, aventi la cittadinanza degli Stati membri dell’Unione e della Confederazione svizzera, sia che esercitino un’attività economica sia che non esercitino una simile attività [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 52 e giurisprudenza citata]. 39 L’articolo 2 dell’ALCP dispone poi che i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente nel territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione e ai sensi delle disposizioni degli allegati da I a III di tale accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

Il principio di non discriminazione enunciato in tale articolo 2 si applica nei limiti in cui la situazione di tali cittadini rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae delle disposizioni degli allegati da I a III dell’ALCP [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 55 e giurisprudenza citata]. 40 Infine, l’articolo 7, lettera a), dell’ALCP, prevede che le parti contraenti disciplinano, conformemente all’allegato I di tale accordo, in particolare, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro. 41 A tal riguardo, l’articolo 2 e l’articolo 7, lettera a), dell’ALCP non possono essere interpretati nel senso di limitare l’applicabilità delle disposizioni di quest’ultimo unicamente ai casi di discriminazione in base alla cittadinanza, vale a dire quando i cittadini di una parte contraente sono trattati, nel territorio dell’altra parte contraente, in maniera diseguale rispetto ai cittadini nazionali.

Infatti, la Corte ha già dichiarato che i cittadini di una parte contraente possono invocare diritti sanciti da tale accordo anche nei confronti del loro stesso paese, in talune circostanze e in considerazione delle disposizioni applicabili [v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2013, Ettwein, C‑425/11, EU:C:2013:121, punto 33 e giurisprudenza citata, nonché del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punti da 69 a 76]. 42 Di conseguenza, la circostanza che i ricorrenti nel procedimento principale possiedano non solo la cittadinanza svizzera ma anche la cittadinanza tedesca, non osta a che essi possano trarre diritti dall’ALCP e invocarli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], a condizione che la loro situazione rientri inoltre nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’allegato I dell’ALCP che, conformemente all’articolo 15 dell’ALCP, ne costituisce parte integrante e che prevede disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, in particolare dei lavoratori dipendenti [v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 58]. 43 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che BT risiede, con la sua famiglia, in Svizzera ed esercita un’attività di lavoro dipendente in [OSCURATO:PERSONA], dove dispone al contempo di un alloggio in prossimità del suo luogo di lavoro. 44 Emerge inoltre dalla risposta che il giudice del rinvio, il solo competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale, ha fornito alla domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte, depositata presso la cancelleria della Corte il 9 gennaio 2026, che la residenza familiare di BT in Svizzera è la sua residenza principale e che egli vi fa ritorno almeno una volta alla settimana, ossia nei fine settimana. 45 Occorre osservare, a tal riguardo, che l’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP definisce il lavoratore dipendente frontaliero come un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza nel territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita nel territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana. 46 La suddetta disposizione stabilisce una distinzione tra il luogo di residenza, localizzato nel territorio di una parte contraente, ed il luogo di esercizio di un’attività di lavoro dipendente, che deve trovarsi nel territorio dell’altra parte contraente, indipendentemente dalla cittadinanza dell’interessato [sentenze del 19 novembre 2015, Bukovansky, C‑241/14, EU:C:2015:766, punto 33 e giurisprudenza citata, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 62]. 47 L’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP è quindi applicabile alla situazione di BT, che è un cittadino «di una parte contraente», che ha la sua residenza nel territorio «di una parte contraente», nella fattispecie la Confederazione svizzera, e che esercita un’attività di lavoro dipendente nel territorio dell’«altra parte contraente», vale a dire la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], e che effettua, in linea di principio, un tragitto di andata e ritorno almeno una volta alla settimana tra il luogo della sua residenza e quello della sua attività di lavoro dipendente [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2015, Bukovansky, C‑241/14, EU:C:2015:766, punti 32 e 33, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 63]. 48 La circostanza che BT disponga, inoltre, di un alloggio nello Stato della sua attività di lavoro dipendente, vale a dire la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non è tale da rimettere in discussione questa constatazione.

Infatti, dato che è sufficiente che il lavoratore ritorni al proprio domicilio almeno una volta alla settimana affinché sia soddisfatta la condizione prevista all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, l’applicazione di tale disposizione non può essere esclusa dall’esistenza di una soluzione alloggiativa nello Stato dell’attività di lavoro dipendente. 49 Di conseguenza, si deve concludere che la situazione di BT rientra nell’ambito di applicazione dell’ALCP e si deve intendere la questione pregiudiziale nel senso che riguarda la situazione di un lavoratore dipendente frontaliero la cui residenza si trova in Svizzera. 50 Poiché BT è un «lavoratore dipendente frontaliero», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, è parimenti applicabile nei suoi confronti l’articolo 9 di tale allegato, che garantisce l’applicazione del principio di non discriminazione enunciato all’articolo 2 di tale accordo nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori [v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, punto 39, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 76]. 51 L’articolo 9 dell’allegato I dell’ALCP prevede, al suo paragrafo 2, una norma specifica, volta a far godere il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie. 52 Occorre quindi verificare se l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP, interpretato conformemente ai principi e alle considerazioni richiamati ai punti da 32 a 35 della presente sentenza, osti a che a BT, nonché a CY quale componente della sua famiglia, assoggettata a imposizione congiunta con BT, sia negata la riduzione dell’imposta sul reddito prevista all’articolo 35a dell’EStG, relativa a prestazioni artigianali o prestazioni di servizio domestiche, per il motivo che tali prestazioni sono state loro fornite in Svizzera.

Sull ’ esistenza di un trattamento contrario all ’ ALCP e sulla sua eventuale giustificazione 53 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, conformemente all’articolo 35a, paragrafi 2 e 3, dell’EStG, se il contribuente ha beneficiato di prestazioni artigianali o di prestazioni di servizio domestiche, l’imposta sul reddito può essere ridotta nella misura del 20% delle spese di manodopera ammissibili ai sensi dell’articolo 35a, paragrafo 5, dell’EStG, nel limite di EUR 1 200 per prestazioni artigianali e di EUR 4 000 per prestazioni di servizio domestiche.

Tali importi vengono direttamente detratti dall’imposta sul reddito calcolata secondo le aliquote ordinarie. 54 Una simile riduzione dell’imposta costituisce un vantaggio fiscale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP. 55 Poiché tale riduzione può essere applicata, conformemente all’articolo 35a, paragrafo 4, dell’EStG, solo se l’abitazione a cui si riferiscono le prestazioni artigianali o le prestazioni di servizi si trova nel territorio dell’Unione o di uno Stato parte dell’accordo SEE, la normativa di cui si tratta nel procedimento principale istituisce una differenza di trattamento fondata sul luogo in cui è situata l’abitazione. 56 A tal riguardo, il governo tedesco ritiene che la condizione prevista all’articolo 35a, paragrafo 4, dell’EStG non determini alcuna discriminazione diretta o indiretta, in quanto il diniego della riduzione dell’imposta non si fonderebbe sulla cittadinanza del contribuente e non sarebbe neppure necessario che il luogo in cui si trova l’abitazione in questione costituisca la residenza principale del contribuente o che esista un legame tra tale abitazione e i redditi derivanti da un’attività di lavoro dipendente o altri redditi imponibili in [OSCURATO:PERSONA].

Tale riduzione, che potrebbe del resto essere concessa per più alloggi, una sola volta per ciascuno di essi e nei limiti dei diversi massimali applicabili, potrebbe infatti essere ottenuta anche per le spese sostenute in una residenza secondaria. 57 Occorre osservare che, secondo la giurisprudenza precedente alla data della firma dell’ALCP e che la Corte ha ricordato nella sentenza del 24 febbraio 2015, Sopora (C‑512/13, EU:C:2015:108, punto 23), il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri di distinzione, come il criterio della residenza, pervenga, di fatto, al medesimo risultato (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 1974, Sotgiu, 152/73, EU:C:1974:13, punto 11; del 14 febbraio 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, punti 26 e 28, nonché del 12 settembre 1996, Commissione/Belgio, C‑278/94, EU:C:1996:321, punto 27 e giurisprudenza citata).

Poiché il principio della parità di trattamento costituisce una nozione di diritto dell’Unione, tale giurisprudenza è valida anche rispetto all’applicazione di detto accordo, conformemente al suo articolo 16, paragrafo 2 [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 83 e giurisprudenza citata]. 58 Una normativa che prevede una distinzione fondata sul criterio di residenza può quindi pervenire allo stesso risultato di una discriminazione fondata sulla cittadinanza, vietata dalle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 84]. 59 Nel caso di specie, è certamente vero che la distinzione introdotta dalla normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale si basa sul criterio del luogo in cui si trova l’abitazione e non su quello di residenza. 60 Tuttavia, come rilevato ai punti 45, 46 e 48 della presente sentenza, sebbene lo status di lavoratore dipendente frontaliero, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato I dell’ALCP, non escluda l’esistenza di una soluzione alloggiativa nello Stato dell’attività di lavoro dipendente dello stesso, tale status presuppone nondimeno il mantenimento della residenza di tale lavoratore nel territorio di una parte contraente diversa da quella nel cui territorio detto lavoratore esercita tale attività. 61 Infatti, un simile lavoratore dipendente frontaliero non disporrà necessariamente di un punto di collegamento qualificabile come «abitazione» nel paese in cui esercita la sua attività.

Se fosse richiesto a un lavoratore dipendente frontaliero, come BT, residente in Svizzera e che lavora in [OSCURATO:PERSONA], che la sua abitazione sia situata in quest’ultimo Stato membro, al fine di poter beneficiare della riduzione dell’imposta prevista all’articolo 35a dell’EStG, un tale lavoratore non potrebbe, di norma, soddisfare la condizione prevista al paragrafo 4 di tale articolo e beneficiare di tale riduzione. 62 Ne consegue che, nei confronti di un lavoratore dipendente frontaliero, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato I dell’ALCP, il criterio relativo al luogo dell’abitazione può produrre gli stessi effetti pratici del criterio di residenza e far sì che un lavoratore dipendente frontaliero che risiede in Svizzera e che lavora in [OSCURATO:PERSONA] non possa, di norma, beneficiare della riduzione dell’imposta prevista all’articolo 35a dell’EStG. 63 Una normativa del genere, che prevede una distinzione fondata sul criterio del luogo in cui si trova l’abitazione, può quindi condurre allo stesso risultato di una distinzione basata sulla residenza e, di conseguenza, a una discriminazione fondata sulla cittadinanza, vietata dalle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP. 64 Si deve tuttavia rilevare che l’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP consente l’applicazione di un trattamento differenziato, in materia fiscale, ai contribuenti che non si trovano in una situazione comparabile, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza [sentenze del 21 settembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, punto 45; del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 58, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 85]. 65 Infatti, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono di regola comparabili, in quanto il reddito percepito nel territorio di tale Stato da un non residente costituisce il più delle volte solo una parte del suo reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza, e in quanto la capacità contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, può essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi personali ed economici, che corrisponde in genere alla sua residenza abituale [v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, punti da 31 a 34; del 27 giugno 1996, Asscher, C‑107/94, EU:C:1996:251, punto 41, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 86]. 66 Tuttavia, in presenza di un vantaggio fiscale il cui godimento venga rifiutato ai non residenti, una differenza di trattamento tra queste due categorie di contribuenti può essere qualificata come «discriminazione» quando non sussiste alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una disparità di trattamento su tale punto tra le due categorie di contribuenti [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 87 e giurisprudenza citata]. 67 Il governo tedesco deduce, a tal riguardo, che contribuenti che sostengono spese per prestazioni in un’abitazione in Svizzera non si troverebbero in una situazione oggettivamente comparabile, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP, a quella dei contribuenti che sostengono tali spese per un’abitazione che si trova nel territorio nazionale, in quello di un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato parte dell’accordo SEE, alla luce degli obiettivi dell’articolo 35a dell’EStG, che consisterebbero nel creare un incentivo all’assunzione, nell’ambito di rapporti di lavoro e di prestazioni di servizi dichiarati, nelle abitazioni private e nel combattere, in tal modo, il lavoro nero nel settore del lavoro a domicilio, stimolando così la crescita e l’occupazione.

Ciò posto, non spetterebbe al legislatore tedesco perseguire siffatti obiettivi per quanto riguarda la Svizzera. 68 Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che BT è soggetto al regime di assoggettamento illimitato all’imposta sul reddito in [OSCURATO:PERSONA], il che non corrisponde alla situazione considerata dalla giurisprudenza citata al punto 65 della presente sentenza.

Pertanto, BT non si trova, per quanto riguarda l’imposizione dei suoi redditi in tale Stato membro, in una situazione oggettivamente diversa da quella dei residenti. 69 Dall’altro lato, in ogni caso, il vantaggio previsto all’articolo 35a dell’EStG non sembra fondato sulla capacità contributiva personale o sulla presa in considerazione della situazione personale e familiare del contribuente ai sensi della medesima giurisprudenza.

Infatti, tale vantaggio è calcolato in forma di una determinata percentuale delle somme spese per le prestazioni ammissibili e non può superare un certo limite, fissato da tale disposizione. 70 Pertanto, non si può ritenere che, sotto il profilo della normativa di cui si tratta nel procedimento principale, la situazione dei residenti e quella dei non residenti presentino differenze oggettive dal punto di vista della fonte del reddito, della capacità contributiva personale o della presa in considerazione della situazione personale e familiare. 71 Per quanto riguarda l’obiettivo della normativa di cui si tratta nel procedimento principale, che mirerebbe a incentivare l’assunzione nelle abitazioni private nell’ambito di rapporti di lavoro e di prestazioni di servizi dichiarati, prevenendo così il lavoro nero, la situazione di un contribuente che sostiene spese per servizi in un’abitazione situata in [OSCURATO:PERSONA], in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE non è oggettivamente diversa da quella di un contribuente che sostiene tali spese in un’abitazione situata in Svizzera, poiché, in tutti questi casi, una riduzione dell’imposta sul reddito in proporzione alle spese sostenute può avere gli stessi effetti incentivanti, consentendo a un simile contribuente di ricorrere a rapporti di lavoro e a prestazioni di servizi dichiarati, anziché avvalersi di lavoratori nell’ambito del lavoro nero. 72 A tal riguardo, nei limiti in cui il governo tedesco deduce che, da un lato, la promozione dell’occupazione costituisce un obiettivo dell’Unione, conformemente all’articolo 151 TFUE, e che il miglioramento delle condizioni di lavoro costituisce un obiettivo fissato all’articolo 66 dell’accordo SEE, mentre l’accordo ALCP non persegue siffatti obiettivi, e che, dall’altro, il legislatore tedesco non perseguirebbe e non dovrebbe perseguire l’obiettivo di prevenire il lavoro nero in Svizzera, occorre rilevare che tale argomento non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un’obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una differenza di trattamento come quella di cui si tratta nel procedimento principale, ma deve essere esaminato nell’ambito della verifica del carattere eventualmente giustificato della normativa di cui si tratta nel procedimento principale a titolo di un motivo imperativo di interesse generale. 73 Infatti, poiché è proprio la definizione dell’obiettivo della normativa nazionale, effettuata in modo da escludere le situazioni riguardanti le abitazioni situate in Svizzera, a essere all’origine della differenza di trattamento di cui si tratta nel procedimento principale, una siffatta definizione non può costituire un criterio valido per valutare la comparabilità oggettiva di tali situazioni rispetto a quelle contemplate da tale normativa, salvo rimettere in discussione l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle persone nel territorio delle parti di tale accordo, ricordato al punto 35 della presente sentenza, poiché sarebbe sufficiente che queste ultime adeguino la loro normativa in modo da escludere le situazioni contemplate da detto accordo. 74 Di conseguenza, l’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP non può essere invocato al fine di negare a un lavoratore dipendente frontaliero il vantaggio fiscale costituito dalla riduzione dell’imposta sul reddito per le spese sostenute per le prestazioni di servizi e artigianali, per il solo motivo che tali spese sono state sostenute per la sua abitazione situata in Svizzera. 75 Occorre pertanto esaminare se una simile differenza di trattamento possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali la realizzazione dell’obiettivo di politica pubblica di lotta contro il lavoro nero, fatta valere dai governi tedesco e belga, o la necessità di garantire la coerenza del regime fiscale, dedotta dal governo belga. 76 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lotta contro il lavoro nero, occorre ricordare che, nella sua giurisprudenza successiva alla data della firma dell’ALCP, la Corte ha inizialmente escluso, nella sentenza del 13 novembre 2003, Schilling e Fleck-Schilling (C‑209/01, EU:C:2003:610, punto 40), che un siffatto obiettivo possa, in talune circostanze, giustificare una lesione dei diritti che i singoli traggono dalle disposizioni del Trattato che sanciscono le loro libertà fondamentali. 77 Tuttavia, la Corte ha successivamente ammesso che la lotta contro il lavoro nero può costituire un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una restrizione a una libertà fondamentale (v., per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, sentenze del 3 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑315/13, EU:C:2014:2408, punto 65, e del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑387/22, EU:C:2024:786, punto 61). 78 Per quanto concerne l’applicabilità di un simile motivo imperativo di interesse generale nell’ambito dell’ALCP, occorre rilevare che tale accordo è stato firmato dopo che la Confederazione svizzera, il 6 dicembre 1992, aveva rifiutato di aderire all’accordo SEE e che, con il suo rifiuto, quest’ultima non ha aderito al progetto di un sistema economico integrato con un mercato unico, basato su regole comuni tra i suoi membri, preferendo piuttosto la via degli accordi bilaterali con l’Unione e i suoi Stati membri, in settori specifici (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2009, Grimme, C‑351/08, EU:C:2009:697, punto 27, e dell’11 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C‑541/08, EU:C:2010:74, punto 27). 79 Pertanto, sebbene l’oggetto generale dell’ALCP sia quello di rafforzare i legami economici tra l’Unione e la Confederazione svizzera, dato che quest’ultima non ha aderito al mercato interno dell’Unione, l’interpretazione data alle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti tale mercato non può essere automaticamente trasposta all’interpretazione dell’ALCP, come ricordato al punto 34 della presente sentenza. 80 Risulta quindi dal contesto, dall’oggetto e dallo scopo dell’ALCP, interpretato alla luce delle considerazioni richiamate ai punti da 33 a 35 della presente sentenza, che quest’ultimo non mira, in ogni caso, a conferire ai singoli diritti più ampi di quelli derivanti dalla libera circolazione delle persone garantita dal Trattato FUE.

Di conseguenza, se uno Stato membro può invocare la necessità di combattere il lavoro nero per giustificare una restrizione a una libertà fondamentale, un tale motivo imperativo di interesse generale può essere parimenti ammesso al fine di giustificare una disparità di trattamento nell’ambito dell’ALCP. 81 La normativa di cui si tratta nel procedimento principale deve inoltre essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 37, e del 21 settembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, punto 49). 82 A tal riguardo, come osservato al punto 71 della presente sentenza, una riduzione dell’imposta effettuata in forma di una percentuale, limitata a una certa somma, delle spese sostenute nell’ambito di rapporti di lavoro o di prestazioni di servizi e artigianali nell’abitazione di un contribuente, come previsto dall’articolo 35a, paragrafi 2 e 3, dell’EStG, può incentivare quest’ultimo ad avvalersi di lavoratori e di prestatori che forniscono il servizio in modo dichiarato e a non sostenere tali spese ricorrendo al lavoro nero.

Affinché solo le prestazioni dichiarate possano condurre a tale riduzione dell’imposta, l’articolo 35a, paragrafo 5, dell’EStG richiede, in particolare, una fattura relativa alle spese sostenute e che il pagamento sia stato effettuato sul conto del prestatore. 83 La differenza di trattamento di cui occorre valutare il carattere giustificato deriva tuttavia dall’esclusione delle abitazioni situate in Svizzera, risultante dall’articolo 35a, paragrafo 4, dell’EStG, dal beneficio di detta riduzione dell’imposta, mentre la stessa viene concessa per le spese effettuate nelle abitazioni situate in [OSCURATO:PERSONA], in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE. 84 Ebbene, non risulta che l’obiettivo consistente nella lotta contro il lavoro nero sarebbe messo a repentaglio se il beneficio della medesima riduzione dell’imposta fosse concesso anche per le abitazioni situate in Svizzera. 85 Al contrario, per quanto riguarda le prestazioni di servizi del tipo di cui si tratta nel procedimento principale, occorre ricordare che dall’articolo 5, paragrafo 1, dell’ALCP e dall’articolo 17, lettera a), dell’allegato I di quest’ultimo si evince che un prestatore di servizi di una parte contraente ha il diritto di fornire una prestazione di servizi nel territorio di un’altra parte contraente, anche se tale diritto è limitato a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. 86 Di conseguenza, l’esclusione delle abitazioni situate in Svizzera, come prevista dalla normativa nazionale, non è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito. 87 Si deve quindi constatare che la differenza di trattamento di cui si tratta nel procedimento principale non può essere giustificata dalla necessità di combattere il lavoro nero. 88 In secondo luogo, occorre rilevare che la Corte ha ammesso che il motivo imperativo di interesse generale connesso alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale può essere invocato al fine di giustificare una differenza di trattamento vietata, in linea di principio, dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, punti 50, 52 e 54).

Affinché un argomento fondato su una tale giustificazione possa essere accolto occorre inoltre dimostrare l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio tramite un determinato prelievo fiscale [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 108 e giurisprudenza citata]. 89 Il governo belga si limita a dedurre che, nel caso di specie, il vantaggio fiscale corrispondente alla riduzione dell’imposta calcolata con riferimento a una parte delle spese per prestazioni di servizi e artigianali è compensato dalla sottoposizione a imposta di queste stesse spese e che esisterebbe, quindi, un nesso diretto tra tale vantaggio fiscale, da un lato, e la sottoposizione a imposta delle spese, dall’altro. 90 Nel caso di specie, tale argomento non consente tuttavia di evidenziare un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio tramite un determinato prelievo fiscale, richiesto dalla giurisprudenza ricordata al punto 88 della presente sentenza. 91 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’ALCP, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione o di uno Stato parte dell’accordo SEE, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di un lavoratore dipendente frontaliero nell’abitazione di quest’ultimo situata in Svizzera.

Sulle spese 92 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: Gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, come modificato da ultimo dal protocollo del 4 marzo 2016 relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea, letti in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I di tale accordo, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di un lavoratore dipendente frontaliero nell’abitazione di quest’ultimo situata in Svizzera.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 17 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul reddito – Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Nazionalità – Residenza – Vantaggi fiscali – Detraibilità di talune spese sostenute dal soggetto passivo e relative alla sua abitazione – Limitazione alle spese relative alle abitazioni situate in uno Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Giustificazione » Nella causa C‑223/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 20 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2025, nel procedimento BT, CY contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele (relatrice), A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo tedesco, da J. Möller e P. Wagner, in qualità di agenti; –        per il governo belga, da S. Baeyens e P. Cottin, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e W. Roels, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6), come modificato da ultimo dal protocollo del 4 marzo 2016 relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea (GU 2017, L 31, pag. 3) (in prosieguo: l’«ALCP»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BT e CY, da un lato, e il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle imposte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), dall’altro, in merito al calcolo dell’imposta sul reddito per l’anno 2019. Contesto normativo ALCP 3 [OSCURATO:PERSONA] europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno firmato, il 21 giugno 1999, sette accordi, tra i quali figura l’ALCP. Con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1), tali accordi sono stati approvati a nome della [OSCURATO:PERSONA] e sono entrati in vigore il 1º giugno 2002. 4 Ai sensi del preambolo dell’ALCP, le parti contraenti sono «decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella [OSCURATO:PERSONA] europea». 5 L’articolo 1 dell’ALCP prevede quanto segue: «Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] europea e della Svizzera si prefigge di: a)      conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; b)      agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; c)      conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante; d)      garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali». 6 L’articolo 2 di detto accordo, intitolato «Non discriminazione», è così formulato: «In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità». 7 L’articolo 5 del medesimo accordo, intitolato «Prestazione di servizi», così dispone: «1.      Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. (…) 4.      I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo». 8 Ai sensi dell’articolo 7 dell’ALCP, intitolato «Altri diritti»: «Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone: a)      il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro; (…)». 9 L’articolo 15 di tale accordo dispone che gli allegati e i protocolli dello stesso ne costituiscono parte integrante. 10 L’articolo 16 di detto accordo, intitolato «Riferimento al diritto comunitario», è così formulato: «1.      Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della [OSCURATO:PERSONA] europea ai quali viene fatto riferimento. 2.      Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza». 11 L’articolo 21 dello stesso accordo, intitolato «Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione», prevede quanto segue: «1.      Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione. 2.      Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 3.      Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali». 12 L’allegato I dell’ALCP è dedicato alla libera circolazione delle persone. 13 L’articolo 7 di tale allegato, intitolato «Lavoratori dipendenti frontalieri», al paragrafo 1 così recita: «Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita sul territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana». 14 L’articolo 9 di detto allegato, intitolato «Parità di trattamento», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.      Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. 2.      Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia (…) godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie». 15 L’articolo 17 del medesimo allegato, intitolato «Prestazione di servizi», alla lettera a) così dispone: «Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo, è vietata: a)      qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (…)». Convenzione contro la doppia imposizione tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Confederazione svizzera 16 La convenzione tra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Confederazione svizzera per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, dell’11 agosto 1971 (BGBl. 1972 II, pag. 1022, BStBl. 1973 I, pag. 61), da ultimo modificata dall’articolo 5 del protocollo del 27 ottobre 2010 (BGBl. 2011 II, pagg. 1090, 1093, BStBl. 2012 I, pagg. 512, 514), al suo articolo 4, paragrafo 1, prevede quanto segue: «Ai fini della presente convenzione l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, vi è assoggettata illimitatamente alle imposte». 17 L’articolo 15, paragrafo 1, di tale convenzione così dispone: «Salve le disposizioni degli articoli da 15a a 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in questo altro Stato». Diritto tedesco 18 L’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito) (BGBl. 2009 I, pag. 3366), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«EStG»), all’articolo 1, intitolato «Obbligo d’imposta», prevede quanto segue: «1.      Le persone fisiche che hanno il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio nazionale sono integralmente assoggettate all’imposta sul reddito. (…) (…) 4.      Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 e l’articolo 1a, le persone fisiche che non hanno né domicilio né residenza abituale nel territorio nazionale sono limitatamente assoggettate all’imposta sul reddito, qualora percepiscano redditi nazionali ai sensi dell’articolo 49». 19 L’articolo 35a, paragrafi da 2 a 5, dell’EStG così dispone: «2.      Per i rapporti di lavoro domestico diversi da quelli di cui al paragrafo 1 o per prestazioni di servizio domestiche diverse da quelle di cui al paragrafo 3, l’imposta sul reddito calcolata secondo le aliquote ordinarie, al netto delle altre riduzioni fiscali, è ridotta, su richiesta, del 20% delle spese sostenute dal contribuente, per un importo massimo di EUR 4 000. (…) 3.      Per prestazioni artigianali relative a interventi di ristrutturazione, manutenzione e ammodernamento, l’imposta sul reddito calcolata secondo le aliquote ordinarie, al netto delle altre riduzioni fiscali, è ridotta, su richiesta, del 20% delle spese sostenute dal contribuente, per un importo massimo di EUR 1 200. (…) 4.      La riduzione dell’imposta di cui ai paragrafi da 1 a 3 può essere richiesta solo se il rapporto di lavoro, la prestazione di servizi o la prestazione artigianale sono eseguiti o forniti presso un’abitazione del contribuente situata nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. 5.      La riduzione dell’imposta di cui ai paragrafi da 1 a 3 può essere richiesta solo se le spese non costituiscono spese di gestione o spese professionali e a condizione che esse non siano state prese in considerazione a titolo di spese eccezionali o di oneri straordinari (…). Solo le spese di manodopera sono detraibili dall’imposta sul reddito calcolata secondo le aliquote ordinarie ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Per poter beneficiare della riduzione dell’imposta per prestazioni di servizio domestiche ai sensi del paragrafo 2 o per prestazioni artigianali ai sensi del paragrafo 3, il contribuente deve aver ricevuto una fattura per le spese sostenute e il pagamento deve essere stato effettuato sul conto del prestatore. (…)». 20 L’articolo 8 dell’Abgabenordnung (codice delle imposte), nella versione consolidata pubblicata ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (terza legge di modifica delle disposizioni del diritto processuale amministrativo), del 21 agosto 2022 (BGBl. I, pag. 3322), è così formulato: «Una persona ha il domicilio nel luogo in cui occupa un’abitazione in circostanze che fanno ritenere che intenda mantenere e utilizzare tale abitazione». 21 A termini dell’articolo 9 di tale codice delle imposte: «Una persona ha la residenza abituale nel luogo in cui soggiorna in circostanze che indicano che essa non permane solo temporaneamente in tale luogo o area. Nell’ambito di applicazione della presente legge, la residenza abituale è sempre e fin dall’inizio una permanenza continuativa di durata superiore a sei mesi; interruzioni di breve durata non rilevano. La seconda frase non trova applicazione se la permanenza avviene unicamente a fini di visita, riposo, cura o simili fini privati e la sua durata non supera un anno». Procedimento principale e questione pregiudiziale 22 I coniugi BT e CY, entrambi cittadini tedeschi e svizzeri, abitano in Svizzera in una casa di loro proprietà. Nel corso dell’anno 2019, di cui si tratta nel procedimento principale, essi hanno incaricato diversi artigiani e una società di giardinaggio stabiliti in Svizzera di svolgere taluni lavori in tale casa e hanno pagato le spese di manodopera, sulla base delle fatture dagli stessi presentate. 23 BT è dipendente di una società tedesca e, per tale motivo, abita anche da solo, dal 2015, in un appartamento in [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell’anno 2019, egli lavorava e abitava in [OSCURATO:PERSONA] durante la settimana e ritornava regolarmente in Svizzera nei fine settimana. Nel corso di tale anno, lo stesso ha percepito redditi da lavoro dipendente nonché redditi da locazione e affitto in [OSCURATO:PERSONA], oltre a redditi esteri esenti da imposta in [OSCURATO:PERSONA]. CY ha percepito redditi da lavoro dipendente in Svizzera. 24 Con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 presentata all’amministrazione tributaria, CY ha chiesto di beneficiare del regime dell’assoggettamento fiscale illimitato in [OSCURATO:PERSONA] e dell’imposizione congiunta con BT. 25 Dopo che l’amministrazione tributaria ha fissato, con avviso di accertamento dell’imposta sul reddito del 26 febbraio 2021, l’importo dell’imposta sul reddito dovuta, per l’anno 2019, dai ricorrenti nel procedimento principale assoggettati a imposizione congiunta, questi ultimi hanno presentato una richiesta di modifica di tale avviso, al fine di beneficiare della riduzione dell’imposta sul reddito prevista all’articolo 35a, paragrafi da 2 a 5, dell’EStG. 26 Poiché la richiesta di modifica nonché il successivo ricorso amministrativo presentato dai ricorrenti nel procedimento principale sono stati respinti dall’amministrazione tributaria, questi ultimi hanno proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 27 Tale giudice precisa che l’articolo 35a dell’EStG è stato adottato nel 2002 con l’obiettivo di incentivare l’assunzione nelle abitazioni private in [OSCURATO:PERSONA] e di combattere in tal modo il lavoro nero nel settore delle prestazioni alle persone effettuate a domicilio. Per tale ragione, il vantaggio fiscale derivante da tale disposizione sarebbe concesso solo per le spese di manodopera e non per le spese relative al materiale. L’estensione del beneficio costituito da tale vantaggio alle prestazioni fornite in abitazioni situate nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), sarebbe stata effettuata nel 2008 per conformarsi ai requisiti del diritto dell’Unione. 28 Detto giudice indica che le condizioni per poter beneficiare delle riduzioni dell’imposta, enunciate all’articolo 35a, paragrafo 5, dell’EStG, sono soddisfatte nel caso di specie. Tuttavia, poiché le prestazioni di cui si tratta sono state fornite in Svizzera, i ricorrenti nel procedimento principale non soddisferebbero la condizione prevista all’articolo 35a, paragrafo 4, dell’EStG, secondo cui le prestazioni artigianali e le prestazioni di servizio domestiche devono essere state fornite in un’abitazione situata nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’accordo SEE. 29 Ciò posto, lo stesso giudice dubita che sia compatibile con gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’ALCP il diniego della riduzione dell’imposta dedotto dinanzi a esso nei confronti dei lavoratori dipendenti originari della Svizzera che lavorano in [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che la prestazione di servizi è fornita nella loro abitazione in Svizzera, che non è uno Stato parte dell’accordo SEE. 30 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’[ALCP], in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I di tale accordo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale di uno Stato membro relativa alla concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite o eseguite presso un’abitazione, in forza della quale la riduzione dell’imposta viene concessa solo se le prestazioni agevolate sono eseguite o fornite presso un’abitazione situata nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e, di conseguenza, tale riduzione viene invece negata ai lavoratori dipendenti originari della Svizzera che svolgano la loro attività lavorativa in detto Stato membro per prestazioni di servizi fornite presso la loro abitazione in Svizzera». Sulla questione pregiudiziale 31 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’ALCP, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione o di uno Stato parte dell’accordo SEE, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di lavoratori dipendenti nell’abitazione di questi ultimi situata in Svizzera. Osservazioni preliminari 32 In limine , occorre ricordare che l’ALCP, essendo un trattato internazionale, deve essere interpretato, conformemente alle norme di diritto internazionale consuetudinario riflesse nell’articolo 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 ( Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331), in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Inoltre, emerge da tale disposizione che un termine deve essere inteso in un senso specifico se risulta che tale era l’intenzione delle parti [sentenze del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 35 e giurisprudenza citata, nonché del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 47]. 33 La Corte ha già precisato, in primo luogo, che l’ALCP si colloca nell’ambito più generale delle relazioni tra l’Unione e la Confederazione svizzera. Anche se quest’ultima non partecipa allo Spazio economico europeo e al mercato interno dell’Unione, essa è tuttavia legata all’Unione da molteplici accordi che disciplinano vasti settori e prevedono diritti e obblighi specifici, analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti dal Trattato. L’oggetto generale di tali accordi, ivi compreso l’ALCP, è quello di rafforzare i rapporti economici tra l’Unione e la Confederazione svizzera [sentenze del 6 ottobre 2011, Graf e Engel, C‑506/10, EU:C:2011:643, punto 33; del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 36, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 48]. 34 Tuttavia, poiché la Confederazione svizzera non ha aderito al mercato interno dell’Unione, l’interpretazione data alle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti tale mercato non può essere automaticamente trasposta all’interpretazione dell’ALCP, salvo espresse disposizioni a tal fine previste dall’accordo stesso [sentenze del 15 marzo 2018, Picart, C‑355/16, EU:C:2018:184, punto 29; del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 37, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 49]. 35 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo dell’ALCP e l’interpretazione dei suoi termini, la Corte ha dichiarato che risulta dal preambolo, dall’articolo 1 e dall’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo medesimo che esso mira a realizzare, in favore dei cittadini, persone fisiche, degli Stati membri dell’Unione e della Confederazione svizzera, la libera circolazione delle persone nel territorio di tali parti, basandosi sulle disposizioni applicabili nell’Unione, le cui nozioni devono essere interpretate tenendo conto della giurisprudenza pertinente della Corte anteriore alla data della firma del suddetto accordo. Per quanto riguarda la giurisprudenza successiva a tale data, l’articolo 16, paragrafo 2, dell’ALCP prevede, da un lato, che tale giurisprudenza deve essere comunicata alla Confederazione svizzera e, dall’altro lato, che, allo scopo di assicurare il buon funzionamento dell’accordo, su domanda di una parte contraente, il comitato misto previsto al suo articolo 14 determina le implicazioni di una simile giurisprudenza. Ciò premesso, anche in assenza di una decisione di tale comitato, detta giurisprudenza deve essere parimenti presa in considerazione nei limiti in cui essa si limiti a precisare o confermare i principi elaborati nella giurisprudenza esistente alla data della firma dell’ALCP e relativa alle nozioni di diritto dell’Unione, a cui l’accordo stesso si ispira [sentenze del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punti 38 e 39, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 50]. 36 È conformemente a tali principi e alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare le disposizioni dell’ALCP al fine di determinare, in primo luogo, se una situazione come quella di cui si tratta nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di tale accordo e, in caso affermativo, in secondo luogo, se tali disposizioni ostino a una normativa come quella di cui si tratta nel procedimento principale. Sull ’ applicabilità dell ’ ALCP 37 Il governo tedesco dubita dell’applicabilità dell’ALCP alla situazione di cui si tratta nel procedimento principale per il motivo che i ricorrenti nel procedimento principale possiedono, oltre alla cittadinanza svizzera, la cittadinanza tedesca e non avrebbero, pertanto, bisogno della tutela conferita da tale accordo. 38 A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, ai sensi del preambolo nonché dell’articolo 1, lettere a) e c), dell’ALCP, rientrano nell’ambito di applicazione di tale accordo le persone fisiche, aventi la cittadinanza degli Stati membri dell’Unione e della Confederazione svizzera, sia che esercitino un’attività economica sia che non esercitino una simile attività [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 52 e giurisprudenza citata]. 39 L’articolo 2 dell’ALCP dispone poi che i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente nel territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione e ai sensi delle disposizioni degli allegati da I a III di tale accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il principio di non discriminazione enunciato in tale articolo 2 si applica nei limiti in cui la situazione di tali cittadini rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae delle disposizioni degli allegati da I a III dell’ALCP [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 55 e giurisprudenza citata]. 40 Infine, l’articolo 7, lettera a), dell’ALCP, prevede che le parti contraenti disciplinano, conformemente all’allegato I di tale accordo, in particolare, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro. 41 A tal riguardo, l’articolo 2 e l’articolo 7, lettera a), dell’ALCP non possono essere interpretati nel senso di limitare l’applicabilità delle disposizioni di quest’ultimo unicamente ai casi di discriminazione in base alla cittadinanza, vale a dire quando i cittadini di una parte contraente sono trattati, nel territorio dell’altra parte contraente, in maniera diseguale rispetto ai cittadini nazionali. Infatti, la Corte ha già dichiarato che i cittadini di una parte contraente possono invocare diritti sanciti da tale accordo anche nei confronti del loro stesso paese, in talune circostanze e in considerazione delle disposizioni applicabili [v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2013, Ettwein, C‑425/11, EU:C:2013:121, punto 33 e giurisprudenza citata, nonché del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punti da 69 a 76]. 42 Di conseguenza, la circostanza che i ricorrenti nel procedimento principale possiedano non solo la cittadinanza svizzera ma anche la cittadinanza tedesca, non osta a che essi possano trarre diritti dall’ALCP e invocarli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], a condizione che la loro situazione rientri inoltre nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’allegato I dell’ALCP che, conformemente all’articolo 15 dell’ALCP, ne costituisce parte integrante e che prevede disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, in particolare dei lavoratori dipendenti [v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 58]. 43 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che BT risiede, con la sua famiglia, in Svizzera ed esercita un’attività di lavoro dipendente in [OSCURATO:PERSONA], dove dispone al contempo di un alloggio in prossimità del suo luogo di lavoro. 44 Emerge inoltre dalla risposta che il giudice del rinvio, il solo competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale, ha fornito alla domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte, depositata presso la cancelleria della Corte il 9 gennaio 2026, che la residenza familiare di BT in Svizzera è la sua residenza principale e che egli vi fa ritorno almeno una volta alla settimana, ossia nei fine settimana. 45 Occorre osservare, a tal riguardo, che l’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP definisce il lavoratore dipendente frontaliero come un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza nel territorio di una parte contraente e che esercita un’attività retribuita nel territorio dell’altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana. 46 La suddetta disposizione stabilisce una distinzione tra il luogo di residenza, localizzato nel territorio di una parte contraente, ed il luogo di esercizio di un’attività di lavoro dipendente, che deve trovarsi nel territorio dell’altra parte contraente, indipendentemente dalla cittadinanza dell’interessato [sentenze del 19 novembre 2015, Bukovansky, C‑241/14, EU:C:2015:766, punto 33 e giurisprudenza citata, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 62]. 47 L’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP è quindi applicabile alla situazione di BT, che è un cittadino «di una parte contraente», che ha la sua residenza nel territorio «di una parte contraente», nella fattispecie la Confederazione svizzera, e che esercita un’attività di lavoro dipendente nel territorio dell’«altra parte contraente», vale a dire la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], e che effettua, in linea di principio, un tragitto di andata e ritorno almeno una volta alla settimana tra il luogo della sua residenza e quello della sua attività di lavoro dipendente [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2015, Bukovansky, C‑241/14, EU:C:2015:766, punti 32 e 33, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 63]. 48 La circostanza che BT disponga, inoltre, di un alloggio nello Stato della sua attività di lavoro dipendente, vale a dire la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non è tale da rimettere in discussione questa constatazione. Infatti, dato che è sufficiente che il lavoratore ritorni al proprio domicilio almeno una volta alla settimana affinché sia soddisfatta la condizione prevista all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, l’applicazione di tale disposizione non può essere esclusa dall’esistenza di una soluzione alloggiativa nello Stato dell’attività di lavoro dipendente. 49 Di conseguenza, si deve concludere che la situazione di BT rientra nell’ambito di applicazione dell’ALCP e si deve intendere la questione pregiudiziale nel senso che riguarda la situazione di un lavoratore dipendente frontaliero la cui residenza si trova in Svizzera. 50 Poiché BT è un «lavoratore dipendente frontaliero», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dell’ALCP, è parimenti applicabile nei suoi confronti l’articolo 9 di tale allegato, che garantisce l’applicazione del principio di non discriminazione enunciato all’articolo 2 di tale accordo nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori [v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, punto 39, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 76]. 51 L’articolo 9 dell’allegato I dell’ALCP prevede, al suo paragrafo 2, una norma specifica, volta a far godere il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie. 52 Occorre quindi verificare se l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP, interpretato conformemente ai principi e alle considerazioni richiamati ai punti da 32 a 35 della presente sentenza, osti a che a BT, nonché a CY quale componente della sua famiglia, assoggettata a imposizione congiunta con BT, sia negata la riduzione dell’imposta sul reddito prevista all’articolo 35a dell’EStG, relativa a prestazioni artigianali o prestazioni di servizio domestiche, per il motivo che tali prestazioni sono state loro fornite in Svizzera. Sull ’ esistenza di un trattamento contrario all ’ ALCP e sulla sua eventuale giustificazione 53 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, conformemente all’articolo 35a, paragrafi 2 e 3, dell’EStG, se il contribuente ha beneficiato di prestazioni artigianali o di prestazioni di servizio domestiche, l’imposta sul reddito può essere ridotta nella misura del 20% delle spese di manodopera ammissibili ai sensi dell’articolo 35a, paragrafo 5, dell’EStG, nel limite di EUR 1 200 per prestazioni artigianali e di EUR 4 000 per prestazioni di servizio domestiche. Tali importi vengono direttamente detratti dall’imposta sul reddito calcolata secondo le aliquote ordinarie. 54 Una simile riduzione dell’imposta costituisce un vantaggio fiscale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP. 55 Poiché tale riduzione può essere applicata, conformemente all’articolo 35a, paragrafo 4, dell’EStG, solo se l’abitazione a cui si riferiscono le prestazioni artigianali o le prestazioni di servizi si trova nel territorio dell’Unione o di uno Stato parte dell’accordo SEE, la normativa di cui si tratta nel procedimento principale istituisce una differenza di trattamento fondata sul luogo in cui è situata l’abitazione. 56 A tal riguardo, il governo tedesco ritiene che la condizione prevista all’articolo 35a, paragrafo 4, dell’EStG non determini alcuna discriminazione diretta o indiretta, in quanto il diniego della riduzione dell’imposta non si fonderebbe sulla cittadinanza del contribuente e non sarebbe neppure necessario che il luogo in cui si trova l’abitazione in questione costituisca la residenza principale del contribuente o che esista un legame tra tale abitazione e i redditi derivanti da un’attività di lavoro dipendente o altri redditi imponibili in [OSCURATO:PERSONA]. Tale riduzione, che potrebbe del resto essere concessa per più alloggi, una sola volta per ciascuno di essi e nei limiti dei diversi massimali applicabili, potrebbe infatti essere ottenuta anche per le spese sostenute in una residenza secondaria. 57 Occorre osservare che, secondo la giurisprudenza precedente alla data della firma dell’ALCP e che la Corte ha ricordato nella sentenza del 24 febbraio 2015, Sopora (C‑512/13, EU:C:2015:108, punto 23), il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri di distinzione, come il criterio della residenza, pervenga, di fatto, al medesimo risultato (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 1974, Sotgiu, 152/73, EU:C:1974:13, punto 11; del 14 febbraio 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, punti 26 e 28, nonché del 12 settembre 1996, Commissione/Belgio, C‑278/94, EU:C:1996:321, punto 27 e giurisprudenza citata). Poiché il principio della parità di trattamento costituisce una nozione di diritto dell’Unione, tale giurisprudenza è valida anche rispetto all’applicazione di detto accordo, conformemente al suo articolo 16, paragrafo 2 [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 83 e giurisprudenza citata]. 58 Una normativa che prevede una distinzione fondata sul criterio di residenza può quindi pervenire allo stesso risultato di una discriminazione fondata sulla cittadinanza, vietata dalle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 84]. 59 Nel caso di specie, è certamente vero che la distinzione introdotta dalla normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale si basa sul criterio del luogo in cui si trova l’abitazione e non su quello di residenza. 60 Tuttavia, come rilevato ai punti 45, 46 e 48 della presente sentenza, sebbene lo status di lavoratore dipendente frontaliero, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato I dell’ALCP, non escluda l’esistenza di una soluzione alloggiativa nello Stato dell’attività di lavoro dipendente dello stesso, tale status presuppone nondimeno il mantenimento della residenza di tale lavoratore nel territorio di una parte contraente diversa da quella nel cui territorio detto lavoratore esercita tale attività. 61 Infatti, un simile lavoratore dipendente frontaliero non disporrà necessariamente di un punto di collegamento qualificabile come «abitazione» nel paese in cui esercita la sua attività. Se fosse richiesto a un lavoratore dipendente frontaliero, come BT, residente in Svizzera e che lavora in [OSCURATO:PERSONA], che la sua abitazione sia situata in quest’ultimo Stato membro, al fine di poter beneficiare della riduzione dell’imposta prevista all’articolo 35a dell’EStG, un tale lavoratore non potrebbe, di norma, soddisfare la condizione prevista al paragrafo 4 di tale articolo e beneficiare di tale riduzione. 62 Ne consegue che, nei confronti di un lavoratore dipendente frontaliero, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato I dell’ALCP, il criterio relativo al luogo dell’abitazione può produrre gli stessi effetti pratici del criterio di residenza e far sì che un lavoratore dipendente frontaliero che risiede in Svizzera e che lavora in [OSCURATO:PERSONA] non possa, di norma, beneficiare della riduzione dell’imposta prevista all’articolo 35a dell’EStG. 63 Una normativa del genere, che prevede una distinzione fondata sul criterio del luogo in cui si trova l’abitazione, può quindi condurre allo stesso risultato di una distinzione basata sulla residenza e, di conseguenza, a una discriminazione fondata sulla cittadinanza, vietata dalle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP. 64 Si deve tuttavia rilevare che l’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP consente l’applicazione di un trattamento differenziato, in materia fiscale, ai contribuenti che non si trovano in una situazione comparabile, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza [sentenze del 21 settembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, punto 45; del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 58, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 85]. 65 Infatti, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono di regola comparabili, in quanto il reddito percepito nel territorio di tale Stato da un non residente costituisce il più delle volte solo una parte del suo reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza, e in quanto la capacità contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, può essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi personali ed economici, che corrisponde in genere alla sua residenza abituale [v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker, C‑279/93, EU:C:1995:31, punti da 31 a 34; del 27 giugno 1996, Asscher, C‑107/94, EU:C:1996:251, punto 41, e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 86]. 66 Tuttavia, in presenza di un vantaggio fiscale il cui godimento venga rifiutato ai non residenti, una differenza di trattamento tra queste due categorie di contribuenti può essere qualificata come «discriminazione» quando non sussiste alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una disparità di trattamento su tale punto tra le due categorie di contribuenti [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 87 e giurisprudenza citata]. 67 Il governo tedesco deduce, a tal riguardo, che contribuenti che sostengono spese per prestazioni in un’abitazione in Svizzera non si troverebbero in una situazione oggettivamente comparabile, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP, a quella dei contribuenti che sostengono tali spese per un’abitazione che si trova nel territorio nazionale, in quello di un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato parte dell’accordo SEE, alla luce degli obiettivi dell’articolo 35a dell’EStG, che consisterebbero nel creare un incentivo all’assunzione, nell’ambito di rapporti di lavoro e di prestazioni di servizi dichiarati, nelle abitazioni private e nel combattere, in tal modo, il lavoro nero nel settore del lavoro a domicilio, stimolando così la crescita e l’occupazione. Ciò posto, non spetterebbe al legislatore tedesco perseguire siffatti obiettivi per quanto riguarda la Svizzera. 68 Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che BT è soggetto al regime di assoggettamento illimitato all’imposta sul reddito in [OSCURATO:PERSONA], il che non corrisponde alla situazione considerata dalla giurisprudenza citata al punto 65 della presente sentenza. Pertanto, BT non si trova, per quanto riguarda l’imposizione dei suoi redditi in tale Stato membro, in una situazione oggettivamente diversa da quella dei residenti. 69 Dall’altro lato, in ogni caso, il vantaggio previsto all’articolo 35a dell’EStG non sembra fondato sulla capacità contributiva personale o sulla presa in considerazione della situazione personale e familiare del contribuente ai sensi della medesima giurisprudenza. Infatti, tale vantaggio è calcolato in forma di una determinata percentuale delle somme spese per le prestazioni ammissibili e non può superare un certo limite, fissato da tale disposizione. 70 Pertanto, non si può ritenere che, sotto il profilo della normativa di cui si tratta nel procedimento principale, la situazione dei residenti e quella dei non residenti presentino differenze oggettive dal punto di vista della fonte del reddito, della capacità contributiva personale o della presa in considerazione della situazione personale e familiare. 71 Per quanto riguarda l’obiettivo della normativa di cui si tratta nel procedimento principale, che mirerebbe a incentivare l’assunzione nelle abitazioni private nell’ambito di rapporti di lavoro e di prestazioni di servizi dichiarati, prevenendo così il lavoro nero, la situazione di un contribuente che sostiene spese per servizi in un’abitazione situata in [OSCURATO:PERSONA], in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE non è oggettivamente diversa da quella di un contribuente che sostiene tali spese in un’abitazione situata in Svizzera, poiché, in tutti questi casi, una riduzione dell’imposta sul reddito in proporzione alle spese sostenute può avere gli stessi effetti incentivanti, consentendo a un simile contribuente di ricorrere a rapporti di lavoro e a prestazioni di servizi dichiarati, anziché avvalersi di lavoratori nell’ambito del lavoro nero. 72 A tal riguardo, nei limiti in cui il governo tedesco deduce che, da un lato, la promozione dell’occupazione costituisce un obiettivo dell’Unione, conformemente all’articolo 151 TFUE, e che il miglioramento delle condizioni di lavoro costituisce un obiettivo fissato all’articolo 66 dell’accordo SEE, mentre l’accordo ALCP non persegue siffatti obiettivi, e che, dall’altro, il legislatore tedesco non perseguirebbe e non dovrebbe perseguire l’obiettivo di prevenire il lavoro nero in Svizzera, occorre rilevare che tale argomento non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un’obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una differenza di trattamento come quella di cui si tratta nel procedimento principale, ma deve essere esaminato nell’ambito della verifica del carattere eventualmente giustificato della normativa di cui si tratta nel procedimento principale a titolo di un motivo imperativo di interesse generale. 73 Infatti, poiché è proprio la definizione dell’obiettivo della normativa nazionale, effettuata in modo da escludere le situazioni riguardanti le abitazioni situate in Svizzera, a essere all’origine della differenza di trattamento di cui si tratta nel procedimento principale, una siffatta definizione non può costituire un criterio valido per valutare la comparabilità oggettiva di tali situazioni rispetto a quelle contemplate da tale normativa, salvo rimettere in discussione l’obiettivo di garantire la libera circolazione delle persone nel territorio delle parti di tale accordo, ricordato al punto 35 della presente sentenza, poiché sarebbe sufficiente che queste ultime adeguino la loro normativa in modo da escludere le situazioni contemplate da detto accordo. 74 Di conseguenza, l’articolo 21, paragrafo 2, dell’ALCP non può essere invocato al fine di negare a un lavoratore dipendente frontaliero il vantaggio fiscale costituito dalla riduzione dell’imposta sul reddito per le spese sostenute per le prestazioni di servizi e artigianali, per il solo motivo che tali spese sono state sostenute per la sua abitazione situata in Svizzera. 75 Occorre pertanto esaminare se una simile differenza di trattamento possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali la realizzazione dell’obiettivo di politica pubblica di lotta contro il lavoro nero, fatta valere dai governi tedesco e belga, o la necessità di garantire la coerenza del regime fiscale, dedotta dal governo belga. 76 Per quanto riguarda, in primo luogo, la lotta contro il lavoro nero, occorre ricordare che, nella sua giurisprudenza successiva alla data della firma dell’ALCP, la Corte ha inizialmente escluso, nella sentenza del 13 novembre 2003, Schilling e Fleck-Schilling (C‑209/01, EU:C:2003:610, punto 40), che un siffatto obiettivo possa, in talune circostanze, giustificare una lesione dei diritti che i singoli traggono dalle disposizioni del Trattato che sanciscono le loro libertà fondamentali. 77 Tuttavia, la Corte ha successivamente ammesso che la lotta contro il lavoro nero può costituire un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una restrizione a una libertà fondamentale (v., per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, sentenze del 3 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑315/13, EU:C:2014:2408, punto 65, e del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑387/22, EU:C:2024:786, punto 61). 78 Per quanto concerne l’applicabilità di un simile motivo imperativo di interesse generale nell’ambito dell’ALCP, occorre rilevare che tale accordo è stato firmato dopo che la Confederazione svizzera, il 6 dicembre 1992, aveva rifiutato di aderire all’accordo SEE e che, con il suo rifiuto, quest’ultima non ha aderito al progetto di un sistema economico integrato con un mercato unico, basato su regole comuni tra i suoi membri, preferendo piuttosto la via degli accordi bilaterali con l’Unione e i suoi Stati membri, in settori specifici (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2009, Grimme, C‑351/08, EU:C:2009:697, punto 27, e dell’11 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C‑541/08, EU:C:2010:74, punto 27). 79 Pertanto, sebbene l’oggetto generale dell’ALCP sia quello di rafforzare i legami economici tra l’Unione e la Confederazione svizzera, dato che quest’ultima non ha aderito al mercato interno dell’Unione, l’interpretazione data alle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti tale mercato non può essere automaticamente trasposta all’interpretazione dell’ALCP, come ricordato al punto 34 della presente sentenza. 80 Risulta quindi dal contesto, dall’oggetto e dallo scopo dell’ALCP, interpretato alla luce delle considerazioni richiamate ai punti da 33 a 35 della presente sentenza, che quest’ultimo non mira, in ogni caso, a conferire ai singoli diritti più ampi di quelli derivanti dalla libera circolazione delle persone garantita dal Trattato FUE. Di conseguenza, se uno Stato membro può invocare la necessità di combattere il lavoro nero per giustificare una restrizione a una libertà fondamentale, un tale motivo imperativo di interesse generale può essere parimenti ammesso al fine di giustificare una disparità di trattamento nell’ambito dell’ALCP. 81 La normativa di cui si tratta nel procedimento principale deve inoltre essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 37, e del 21 settembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, punto 49). 82 A tal riguardo, come osservato al punto 71 della presente sentenza, una riduzione dell’imposta effettuata in forma di una percentuale, limitata a una certa somma, delle spese sostenute nell’ambito di rapporti di lavoro o di prestazioni di servizi e artigianali nell’abitazione di un contribuente, come previsto dall’articolo 35a, paragrafi 2 e 3, dell’EStG, può incentivare quest’ultimo ad avvalersi di lavoratori e di prestatori che forniscono il servizio in modo dichiarato e a non sostenere tali spese ricorrendo al lavoro nero. Affinché solo le prestazioni dichiarate possano condurre a tale riduzione dell’imposta, l’articolo 35a, paragrafo 5, dell’EStG richiede, in particolare, una fattura relativa alle spese sostenute e che il pagamento sia stato effettuato sul conto del prestatore. 83 La differenza di trattamento di cui occorre valutare il carattere giustificato deriva tuttavia dall’esclusione delle abitazioni situate in Svizzera, risultante dall’articolo 35a, paragrafo 4, dell’EStG, dal beneficio di detta riduzione dell’imposta, mentre la stessa viene concessa per le spese effettuate nelle abitazioni situate in [OSCURATO:PERSONA], in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE. 84 Ebbene, non risulta che l’obiettivo consistente nella lotta contro il lavoro nero sarebbe messo a repentaglio se il beneficio della medesima riduzione dell’imposta fosse concesso anche per le abitazioni situate in Svizzera. 85 Al contrario, per quanto riguarda le prestazioni di servizi del tipo di cui si tratta nel procedimento principale, occorre ricordare che dall’articolo 5, paragrafo 1, dell’ALCP e dall’articolo 17, lettera a), dell’allegato I di quest’ultimo si evince che un prestatore di servizi di una parte contraente ha il diritto di fornire una prestazione di servizi nel territorio di un’altra parte contraente, anche se tale diritto è limitato a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. 86 Di conseguenza, l’esclusione delle abitazioni situate in Svizzera, come prevista dalla normativa nazionale, non è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito. 87 Si deve quindi constatare che la differenza di trattamento di cui si tratta nel procedimento principale non può essere giustificata dalla necessità di combattere il lavoro nero. 88 In secondo luogo, occorre rilevare che la Corte ha ammesso che il motivo imperativo di interesse generale connesso alla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale può essere invocato al fine di giustificare una differenza di trattamento vietata, in linea di principio, dall’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, punti 50, 52 e 54). Affinché un argomento fondato su una tale giustificazione possa essere accolto occorre inoltre dimostrare l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio tramite un determinato prelievo fiscale [sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Süd (Imposizione su richiesta di un soggetto passivo parzialmente assoggettato ad imposta), C‑627/22, EU:C:2024:431, punto 108 e giurisprudenza citata]. 89 Il governo belga si limita a dedurre che, nel caso di specie, il vantaggio fiscale corrispondente alla riduzione dell’imposta calcolata con riferimento a una parte delle spese per prestazioni di servizi e artigianali è compensato dalla sottoposizione a imposta di queste stesse spese e che esisterebbe, quindi, un nesso diretto tra tale vantaggio fiscale, da un lato, e la sottoposizione a imposta delle spese, dall’altro. 90 Nel caso di specie, tale argomento non consente tuttavia di evidenziare un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio tramite un determinato prelievo fiscale, richiesto dalla giurisprudenza ricordata al punto 88 della presente sentenza. 91 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’ALCP, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I dell’ALCP, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione o di uno Stato parte dell’accordo SEE, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di un lavoratore dipendente frontaliero nell’abitazione di quest’ultimo situata in Svizzera. Sulle spese 92 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: Gli articoli 1, 2, 7 e 15 dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, come modificato da ultimo dal protocollo del 4 marzo 2016 relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea, letti in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato I di tale accordo, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di un lavoratore dipendente frontaliero nell’abitazione di quest’ultimo situata in Svizzera. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris