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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:781
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0431_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 novembre 2019 – WN / Parlamento (causa T‑431/18) «Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Risoluzione anticipata del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritti della difesa – Procedura di conciliazione – Errore manifesto di valutazione – Discriminazione fondata sul sesso – Congedo di maternità – Dovere di sollecitudine»

1. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 21, 22)

2. Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Obbligo di motivazione – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Portata [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), 5 bis, 127 e 139, § 1, d)] (v. punti 28‑32, 36, 77, 91)

3. Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento per motivi attinenti al rapporto di reciproca fiducia – Onere della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), 5 bis e 139] (v. punti 38‑44)

4. Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), e 5 bis] (v. punto 78)

5. Funzionari – Parità di trattamento – Parità tra funzionari di sesso maschile e funzionari di sesso femminile – Decisione di licenziamento – Discriminazione basata sulla gravidanza – Onere della prova (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21 e 23; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1, comma 1, e § 5; regime applicabile agli altri agenti, art. 128) (v. punti 89, 90, 93, 100, 101)

6. Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 2006/54 relativa all’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne nell’ambito del lavoro e dell’impiego – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il proprio personale – Esclusione – Invocabilità – Portata (Art. 288 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54) (v. punti 94, 95)

7. Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Obbligo rafforzato in caso di pregiudizio per la salute del funzionario (v. punti 105‑107)

8. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti [Regime applicabile agli altri agenti, art. 139, § 1, d)] (v. punti 116, 117)

9. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 122, 123)

10. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito il sorgere della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punti 129‑131) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 28 settembre 2017 di risolvere il contratto di assistente parlamentare accreditata della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che la medesima afferma di aver subìto a causa del comportamento del Parlamento.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0431_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 novembre 2019 – WN / Parlamento (causa T‑431/18) «Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Risoluzione anticipata del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritti della difesa – Procedura di conciliazione – Errore manifesto di valutazione – Discriminazione fondata sul sesso – Congedo di maternità – Dovere di sollecitudine» 1. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 21, 22) 2. Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Obbligo di motivazione – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Portata [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), 5 bis, 127 e 139, § 1, d)] (v. punti 28‑32, 36, 77, 91) 3. Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento per motivi attinenti al rapporto di reciproca fiducia – Onere della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), 5 bis e 139] (v. punti 38‑44) 4. Funzionari – Assistenti parlamentari accreditati – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), e 5 bis] (v. punto 78) 5. Funzionari – Parità di trattamento – Parità tra funzionari di sesso maschile e funzionari di sesso femminile – Decisione di licenziamento – Discriminazione basata sulla gravidanza – Onere della prova (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21 e 23; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1, comma 1, e § 5; regime applicabile agli altri agenti, art. 128) (v. punti 89, 90, 93, 100, 101) 6. Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 2006/54 relativa all’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne nell’ambito del lavoro e dell’impiego – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il proprio personale – Esclusione – Invocabilità – Portata (Art. 288 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54) (v. punti 94, 95) 7. Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Obbligo rafforzato in caso di pregiudizio per la salute del funzionario (v. punti 105‑107) 8. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti [Regime applicabile agli altri agenti, art. 139, § 1, d)] (v. punti 116, 117) 9. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 122, 123) 10. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito il sorgere della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punti 129‑131) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 28 settembre 2017 di risolvere il contratto di assistente parlamentare accreditata della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che la medesima afferma di aver subìto a causa del comportamento del Parlamento. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.