CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, considerato il dato ponderale della sostanza stupefacente, l'incensuratezza, il lasso di tempo assai breve in cui si protratta la condotta criminale e la condotta collaborativa tenuta nell'immediatezza dei fatti. Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina pari a grammi 165, il ritrovamento di bilancini con tracce di sostanza, il rinvenimento di materiale necessario per il confezionamento, il rinvenimento di una parte della sostanza stupefacente già suddivisa in 25 involucri, pronti per la cessione e di una restante parte suddivisa in due buste non ancora confezionata. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi logici, la Corte di merito (cfr. pag.6 e 7 della sentenza impugnata) ha ritenuto di non applicare la attenuante dell'operosa collaborazione, non avendo il ricorrente fornito un rilevante contributo alle indagini a causa della scarsità di informazioni fornite riguardo all'attività criminale svolta insieme agli altri correi. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 17 marzo 2023 Il consigliere estensore r Il