CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 33486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe è stata confermata la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione. 2. Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.Infatti, in assenza di istanza di celebrazione in presenza, il processo di appello si è svolto in forma cartolare, ex art. 23, comma 3-bis, d.l. n. 137 del 2020, come successivamente modificato; la sentenza impugnata è stata pronunciata, con contestuale deposito dei motivi, il 10 dicembre 2021, data dalla quale decorreva il termine per l'impugnazione di 15 giorni, previsto dagli artt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2 lett. b) cod. proc. pen., con scadenza il 27 dicembre 2022 (atteso che il 25 e 26 dicembre sono giorni festivi), mentre il ricorso risulta depositato il 24 gennaio 2022, dunque successivamente. 3. Dalla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in un euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 14 giugno 2023 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA] idente