CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di furto militare di cinque buoni carburante, del valore di € 50 ciascuno, fatto commesso in Ravenna in data anteriore e prossima al 20 gennaio 2020. Con sentenza in data 27 ottobre 2022 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza 11 novembre 2021 del Tribunale militare di Verona, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascritto, condannandolo alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di € 20.000. In data 11 febbraio 2020 personale della sezione incaricata della gestione dei mezzi terrestri e logistici della Capitaneria di porto di Ravenna aveva riscontrato la mancanza di n. cinque buoni benzina (del valore di € 50 ciascuno), confrontando la materiale giacenza dei buoni custoditi all'interno della cassaforte dell'ufficio con le annotazioni nel relativo data base, le ricevute delle pompe di benzina e le schede carburante dei mezzi di trasporto. In particolare, veniva accertato che il precedente 20 gennaio, alle ore 16.33', era stato modificato il data base, nel numero dei buoni benzina, che da n. 100 veniva modificato in n. 95, modifica cui non corrispondeva alcun utilizzo di buoni benzina che la potesse giustificare. La modifica del data base era stata compiuta mediante accesso nel sistema informatico, possibile solo ai dipendenti dell'ufficio, muniti di credenziali per l'accesso. Il personale dell'ufficio era costituito dai militari Venerito, Malecore, D'Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA]: i primi due avevano compiuto la verifica mensile che, in data 11 febbraio 2020, aveva consentito di accertare l'ammanco dei cinque buoni benzina, mentre il terzo e il quarto erano in servizio nella giornata del 20 gennaio 2020. Veniva, quindi, accertato, che solo due, dei cinque buoni mancanti, erano stati utilizzati: uno, nella stessa giornata del 20 gennaio 2020, alle ore 17.26', in un distributore di Ravenna, e un altro, la mattina del 25 gennaio 2020, in un distributore di Statte, in provincia di Taranto. I residui tre buoni benzina erano stati, poi, recuperati, in quanto inviati per posta alla Capitaneria di porto di Ravenna; la busta risultava spedita in data 12 febbraio 2020 dall'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] (Sardegna) e recava l'indicazione come mittente di tale "[OSCURATO:PERSONA]", militare che era stato in servizio a Ravenna sino al 15 novembre 2019. Con riguardo alla posizione specifica dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato l'addebito, veniva accertato che egli, dipendente dell'ufficio dal quale i buoni benzina erano stati sottratti, aveva prestato servizio il 20 gennaio 2020 ed aveva lasciato, per licenza, la caserma alle ore 17.05, facendo rientro al luogo di residenza in Taranto; dopo la licenza, [OSCURATO:PERSONA] si era recato per un corso a [OSCURATO:PERSONA]; il controllo del traffico telefonico dell'utenza in uso all'imputato aveva fornito indicazioni, relative alle celle telefoniche attivate, compatibili con la presenza del [OSCURATO:PERSONA] negli orari e nei luoghi di utilizzazione dei due buoni benzina. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'accertamento di taluni dati relativi alla ricostruzione del contesto del fatto, operata utilizzando come indizi circostanze non accertate. In particolare, si tratta della circostanza secondo la quale l'imputato aveva la disponibilità delle chiavi dell'ufficio, chiavi che, invece, aveva riconsegnato alle ore 15 del 20 gennaio 2020, e della compatibilità dei movimenti dell'imputato con i rifornimenti di carburante effettuati, con i due buoni utilizzati, a Ravenna e in Statte, provincia di Taranto. La Corte di appello non aveva valutato le prove testimoniali indicate dalla difesa (il padre e la ex fidanzata dell'imputato), pur in assenza di dati oggettivi di segno contrario, né la testimonianza dell'impiegato postale che non aveva riconosciuto l'imputato come il soggetto che aveva spedito i buoni residui, né il fatto certo che l'imputato non aveva effettuato quella spedizione. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alle doglianze difensive, ritenute inconferenti mediante mero richiamo della sentenza di primo grado e senza una specifica valutazione, nemmeno della documentazione prodotta. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto. La richiesta era stata respinta "per gli accorgimenti posti in essere ...", di cui in atti non vi era alcun elemento a riscontro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati, e va perciò respinta l'impugnazione. 1. I primi due motivi, che convergono nel proporre censura motivazionale in relazione al giudizio di colpevolezza, vanno esaminati congiuntamente. In particolare, la difesa si duole che nella valutazione della prova indiziaria specifica i giudici del merito avessero valutato dati fattuali non certi, e quindi come tali insuscettibili di valutazione probatoria; avessero, quindi, ritenuto sussistenti determinate circostanze - la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi dell'ufficio nell'orario in cui era stato compiuto l'accesso al data base relativo alla consistenza dei buoni benzina, la presenza dell'imputato nell'orario e nei luoghi dei due rifornimenti di carburante compiuti utilizzando due buoni benzina sottratti - senza indicare le prove a riscontro; avessero, infine, omesso di confrontarsi con le prove introdotte dalla difesa - idonee a dimostrare che l'imputato non aveva utilizzato i due buoni benzina e non aveva effettuato la spedizione, da [OSCURATO:PERSONA], della busta con i tre buoni benzina non utilizzati -. I motivi sono infondati. Le sentenze di merito, con valutazioni tra loro conformi, hanno ritenuto sussistente la prova specifica sulla base della valutazione di una serie di dati indiziari, ritenuti, in ragione della loro gravità, precisione e convergenza, e all'esito della verifica della plausibilità di ipotesi alternative, prova della responsabilità dell'imputato nel fatto ascritto. In particolare, sono stati valorizzati alcuni dati inerenti le modalità e il contesto della condotta criminosa - l'inserimento dell'imputato nell'ufficio che gestiva i buoni benzina e li custodiva materialmente; la presenza dell'imputato in ufficio nel momento in cui era stata modificata, tramite accesso al sistema informatico, la consistenza numerica dei buoni benzina, così da rendere congrua l'indicazione a sistema con il numero dei buoni benzina custoditi in cassaforte -, altri, relativi a condotte post factum, ritenuti significativi della detenzione da parte dell'imputato dei cinque buoni benzina trafugati - la sua presenza in luoghi compatibili con i due rifornimenti di carburante effettuati con buoni benzina rubati; la sua presenza nel luogo da dove era stata spedita la busta con i tre buoni benzina, rubati e non utilizzati -. La fondatezza dell'accertamento di responsabilità desumibile dal ricordato compendio indiziario è stata sottoposta a vaglio critico, rilevando che gli altri dipendenti dell'ufficio dove era stato commesso il furto non erano in servizio il 20 gennaio 2020 - e quindi non potevano aver compiuto l'accesso finalizzato a dissimulare la sottrazione materiale - ovvero si erano trovati in luoghi incompatibili con l'utilizzo dei due buoni benzina rd con la spedizione della busta da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, significativo rilievo probatorio è stato attribuito al fatto che solo l'imputato era stato presente nell'ufficio il 20 gennaio 2020, in tempi e luoghi compatibili con i due rifornimenti abusivi e a [OSCURATO:PERSONA] il giorno della spedizione della busta con i tre buoni benzina non utilizzati. La censura motivazionale proposta valorizza - sotto il profilo del travisamento della prova contraria - dati che avrebbero dovuto far escludere sia che l'imputato avesse effettuato l'accesso al sistema informatico nel pomeriggio del 20 gennaio 2020, sia che avesse effettuato i due rifornimenti con buoni benzina rubati, sia che avesse spedito da [OSCURATO:PERSONA] la busta con i tre buoni benzina non utilizzati. Le censure sono infondate, essendo relative a dati che i giudici del merito hanno considerato e valutato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, come non idonei a sovvertire l'esito probatorio desumibile dalla lettura complessiva del quadro indiziario acquisito. Quanto al pomeriggio del 20 gennaio 2020, le sentenze hanno dato atto che l'orario di servizio in ufficio era sino alle ore 15.30; che l'imputato aveva restituito il badge - essendo per lui l'ultimo giorno di servizio a Ravenna - la mattina stessa; che l'imputato era uscito, in auto, dalla caserma alle ore 17.05, ritenendo quindi, con motivazione che si sottrae alle censure proponibili nel giudizio di legittimità, che l'imputato fosse nelle condizioni per effettuare, alle ore 16.33', l'accesso al sistema informatico. Quanto alle testimonianze del padre e della fidanzata dell'imputato, convergenti nel negare che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato i due rifornimenti (il primo a Ravenna, il secondo in provincia di Taranto) con buoni benzina rubati, le sentenze ne hanno ritenuto la non attendibilità, trattandosi di testi soggettivamente vicini all'imputato che avevano riferito circostanze generiche e prive di riscontri. Con riguardo, infine, alla testimonianza della dipendente dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva riconosciuto l'imputato come il soggetto che aveva effettuato la spedizione della busta il 12 febbraio 2020, la sentenza impugnata ne ha escluso una rilevanza liberatoria, in quanto compatibile anche con l'utilizzo per la spedizione di una terza persona estranea al fatto. 2. Il terzo motivo censura il giudizio che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.La doglianza motivazionale, sul punto, non ha fondamento, in quanto la sentenza impugnato ha specificamente indicato i dati, relativi alla condotta, che non consentivano di accedere ad una valutazione di particolare tenuità. Infatti, sono state evidenziate sia la condotta finalizzata a dissimulare la sussistenza ,del fatto - facendo apparire le annotazioni sul data base congrue rispetto alla consistenza numerica dei buoni benzina nella cassaforte - sia quella per attribuire ad altri (in specie, al militare indicato come mittente della busta) la detenzione dei buoni benzina trafugati. 3. Va dunque pronunciato rigetto del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc