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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39992/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ucraina avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dovendosi qualificare i fatti come tentati. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 dicembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 25-5-2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina impropria consumata.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta ipotesi consumata del contestato delitto in quanto, il ricorrente, dopo avere sottratto le due confezioni di pollo, vistosi richiamare dall'addetto alla sicurezza, le aveva lasciate cadere così che la fattispecie doveva ritenersi essere arrestata allo stadio del tentativo posto che l'imputato si era dato alla fuga per garantirsi l'impunità dopo avere abbandonato la res furtiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto alla doglianza in punto qualificazione della contestata rapina impropria nei termini della sola ipotesi tentata va fatta applicazione del principio secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01).

E proprio l'applicazione del sopra esposto principio comporta la qualificazione dei fatti negli esatti termini contestati stante che, secondo la conforme ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, il ricorrente dopo avere sottratto i beni alimentari aveva dispiegato la violenza al fine di assicurarsi l'impunità, senza che rilevi in senso decisivo l'abbandono delle confezioni di pollo già in precedenza sottratte.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 23 ottobre 202/ [OSCURATO:PERSONA]. gnazi Par o LA PRESIDENTE An 9 [OSCURATO:PERSONA] PENALEir~

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ucraina avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dovendosi qualificare i fatti come tentati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 dicembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 25-5-2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina impropria consumata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta ipotesi consumata del contestato delitto in quanto, il ricorrente, dopo avere sottratto le due confezioni di pollo, vistosi richiamare dall'addetto alla sicurezza, le aveva lasciate cadere così che la fattispecie doveva ritenersi essere arrestata allo stadio del tentativo posto che l'imputato si era dato alla fuga per garantirsi l'impunità dopo avere abbandonato la res furtiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla doglianza in punto qualificazione della contestata rapina impropria nei termini della sola ipotesi tentata va fatta applicazione del principio secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01). E proprio l'applicazione del sopra esposto principio comporta la qualificazione dei fatti negli esatti termini contestati stante che, secondo la conforme ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, il ricorrente dopo avere sottratto i beni alimentari aveva dispiegato la violenza al fine di assicurarsi l'impunità, senza che rilevi in senso decisivo l'abbandono delle confezioni di pollo già in precedenza sottratte. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 ottobre 202/ [OSCURATO:PERSONA]. gnazi Par o LA PRESIDENTE An 9 [OSCURATO:PERSONA] PENALEir~
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