CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18692-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18692/2014 Numero sezionale 767/2022 Numero di raccolta generale 8272/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – avverso la sentenza n. 350/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/1/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 9/1/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecco, in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione in relazione alle usufruite agevolazioni di cui alla legge n. 604/1954 circa l’acquisto effettuato, in data 30.9.2004, di appezzamenti di terreni agricoli siti nel Comune di Sirtori; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 7 L. n. 604/1954, art. 76, comma 2, DPR n. 131/1986, art. 113 c.p.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di dichiarare la decadenza dell’Ufficio con riguardo alla revoca delle usufruite agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina, stante il decorso del termine triennale previsto dall’art. 76 cit.; 1.2. la censura è infondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (sent. n. 3079/2014; 5223/2008; ord. n. 1776/2010), secondo cui, in materia di disposizioni speciali per la piccola proprietà contadina, la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, u.c., che prevede il termine ventennale di prescrizione per il recupero delle imposte dovute da parte F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18692/2014 Numero sezionale 767/2022 Numero di raccolta generale 8272/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 dell'amministrazione, costituisce lex specialis, con la conseguenza che non può trovare applicazione in tale settore il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 in quanto norma generale in materia di imposta di registro, come tale non incidente, in mancanza di previsione espressa, sulle disposizioni in materia di piccola proprietà contadina, sulla base del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali; 2.1. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2 e 7 L. n. 604/1954) per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto essersi verificata la decadenza di cui all’art. 7 cit. sul presupposto della mancata coltivazione diretta del fondo, acquisito in proprietà dalla contribuente, a seguito dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore dipendente poco dopo l’acquisto dei terreni; 2.2. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt.2729 e 2735 c.c., art. 51 DPR n. 633/1972) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente attribuito efficacia probatoria piena, e non valore meramente indiziario, alle dichiarazioni rese da terzi, raccolte dall’Amministrazione finanziaria nella fase di accertamento; 2.3. con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al certificato dell’[OSCURATO:PERSONA], attestante il possesso dei requisiti per fruire dei benefici in oggetto nel periodo in contestazione, ed al ruolo del lavorate dipendente, assunto dalla ricorrente, quale mero esecutore delle direttive della prima; 2.4. le censure devono essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse; 2.5. in materia di proprietà contadina sono previsti benefici fiscali come la riduzione a misura fissa dell’imposta di registro e della imposta ipotecaria, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604; 2.6. per ottenere la riduzione a misura fissa delle tasse di registro e ipotecarie è necessario un certificato dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, attestante che il fondo oggetto dell’acquisto è idoneo a F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18692/2014 Numero sezionale 767/2022 Numero di raccolta generale 8272/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 costituire la piccola proprietà contadina, tenuto conto <<della destinazione colturale, dell’imponibile catastale e, per quanto riguarda l’estensione del rispetto della minima unità colturale di cui all’articolo 846 del c.c.>>; 2.7. inoltre, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 604/1954 è previsto che decada dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, <<aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente>>; 2.8. la definizione di coltivatore diretto è contenuta in norme di carattere speciale previste per il settore agricolo quali: a) l'art. 48 legge n. 454 del 1961 che definisce coltivatori diretti <<coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame>>; b) l'art. 6 legge 3 maggio 1982, n. 203 secondo cui <<ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole>>; c) l'art. 2, legge n. 1047 del 1957 ai sensi del quale <<agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame>>; 2.9. dalle suddette disposizioni, emerge chiaramente che, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il legislatore richiede che lo stesso si F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18692/2014 Numero sezionale 767/2022 Numero di raccolta generale 8272/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, essendo stato valorizzato, per il coltivatore diretto, il forte legame con il fondo agricolo, ovvero mediante un collegamento diretto con l'esercizio di un'attività sul campo, escluso che ciò possa esprimersi, dunque, con modalità direzionali e organizzative dell'attività agricola e di allevamento del bestiame, come previsto, invece, per la figura dell'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), che non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, essendo sufficiente che lo stesso <<conduca>> direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo (cfr. Cass. n. 12852/2021); 2.10. nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi correttamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la decadenza della ricorrente dai concessi benefici fiscali per intervenuta cessazione della coltivazione diretta del fondo a causa della <<assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore dipendente (per di più incaricato della sostanziale gestione dell’azienda) avvenuto proprio poco dopo l’acquisto dei terreni, e protrattasi fino all’anno 2009>>, evidenziando altresì come il certificato dell’Ispettorato provinciale agrario non avesse un’efficacia probatoria contraria decisiva, costituendo unicamente una presunzione; 2.11. è d’uopo, inoltre, evidenziare che in tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello status di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale status - potere attribuito dalla legge all'[OSCURATO:PERSONA] - possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale (cfr. Cass.nn. 26454/2018, 12850/1998); F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18692/2014 Numero sezionale 767/2022 Numero di raccolta generale 8272/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 2.22. infatti, il suddetto certificato è soltanto un atto del procedimento tributario inteso a verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge agevolatrice e, dunque, un documento richiesto dalla legge a fini di prova del presupposto soggettivo ed oggettivo dell'agevolazione, per cui deve essere ribadito il principio secondo cui rientra nei poteri del giudice tributario valutare l'idoneità dimostrata dal certificato esibito, in rapporto ai requisiti effettivi richiesti dall'art. 2, L. n. 604 del 1954, mediante un accertamento riservato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 26454/2018 in motiv.); 2.23. con riguardo, poi, alle censure circa la valorizzazione delle dichiarazioni rese da terzi (il dipendente assunto a tempo pieno e indeterminato dalla ricorrente), va ribadito che in tema di contenzioso tributario, al contribuente, al pari dell'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle armi - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno valore indiziario, spettando al giudice il potere-dovere di valutare dette dichiarazioni nel contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. n. 25804/2021); 2.24. il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 si riferisce, infatti, alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del Giudice (cfr. Cass. n. 9080/2017); 2.25. le dichiarazioni dei terzi — nel concorso di particolari circostanze che possono fare leva sul loro contenuto intrinseco ovvero sull'attendibilità dei riscontri offerti — possono, peraltro, talora rivestire i F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18692/2014 Numero sezionale 767/2022 Numero di raccolta generale 8272/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 caratteri delle presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, da parte dell'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 9876/2011); 2.26 va quindi esente da censure la sentenza impugnata che ha inteso riconoscere la legittimità della revoca delle concesse agevolazioni opposto in forza del convergente concorso delle dichiarazioni indiziarie, rilasciate all’Ufficio finanziario dal dipendente della ricorrente e anche da quest’ultima, che, come riportato in motivazione dalla [OSCURATO:PERSONA], trascrivendone il testuale tenore, risultano tutte univocamente orientate nel senso di attestare che l’acquirente, nel quinquennio successivo all’acquisto, ebbe a cessare dal coltivare direttamente il fondo (<<si occupa della gestione dell’azienda e delle attività strettamente agricole e di allevamento esclusivamente mio nipote, [OSCURATO:PERSONA], assunto a tempo pieno>>; <<l’attività agricola era svolta esclusivamente da me. Il titolare dell’azienda, la Sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché il marito di lei, il sig. [OSCURATO:PERSONA], si limitavano a darmi le direttive in merito ai lavori da fare e, saltuariamente, venivano in azienda ma solo per visionare il lavoro da me svolto>>); 2.27. nel caso che occupa, dunque, la [OSCURATO:PERSONA], con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, ha accertato che era mancata la prova della condizione soggettiva della qualifica di coltivatore diretto in capo al contribuente evidenziando, con motivazione esaustiva, che dagli atti emergeva la prova del contrario; 2.28. le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18692/2014 Numero sezionale 767/2022 Numero di raccolta generale 8272/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass. n. 742/2015); 2.29. di conseguenza, il preteso vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. ex multis, Cass. n. 8718/2005); 2.30. inoltre, l'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014); 2.31. del resto, esercitandosi l'ufficio motivazionale su un percorso argomentativo che presuppone, in ragione della natura presuntiva dell'accertamento, la selezione del materiale indiziario e quindi la valutazione degli elementi provvisti della necessaria concludenza probatoria, il riesame di essi che si richiede laddove non siano evidenziabili vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula notoriamente dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato a questa Corte; 2.32. la CTR ha dato conto di avere esaminato, alla luce dei principi di diritto dianzi illustrati, gli elementi forniti ed ha effettuato una adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo, così, possibile il controllo sulla logicità del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18692/2014 Numero sezionale 767/2022 Numero di raccolta generale 8272/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0