CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 14742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sull'istanza di correzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/02/2026 dalla Corte di cassazione Visti gli atti, il provvedimento in esame e l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 27 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata in epigrafe, laddove è stato disposto l'annullamento soltanto della sentenza di appello e non anche di quella di primo grado, con conseguente rinvio degli atti al Giudice di primo grado. 2. L'istanza va accolta. Nella motivazione della sentenza emessa da questa Corte il 10 febbraio 2026 nei confronti della ricorrente si è rilevato che all'imputata non era statonotificato il decreto di citazione in giudizio, con conseguente nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Rispetto a tale motivazione è evidente che il dispositivo è stato erroneamente formulato, dovendosi conseguenzialmente disporre l'annullamento di entrambe le sentenze di merito e la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado. P.Q.M. Dispone la correzione P.Q.M