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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26987/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MODENAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 15 settembre 2022 che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale il pubblico ministero aveva chiesto la revoca ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Modena con sentenza del 2 ottobre 2017, definitiva il 17 novembre 2017, in ordine ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, ai sensi degli artt. 335, 582 e 585 cod. pen., commessi il 30 settembre 2017.

2. Il pubblico ministero aveva evidenziato che Owubu, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, il 21 marzo 2018 aveva commesso il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine al quale era stato condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 23 marzo 2018, definitiva il 25 aprile 2018.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio non era della stessa indole dei reati per i quali era stata irrogata la pena sospesa e che, quindi, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio non doveva essere revocato.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il requisito della medesimezza dell'indole è richiesta solo in relazione ai reati contravvenzionali e non anche in caso di commissione di delitto.

3. Owubo ha presentato memoria confutando l'interpretazione dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. sostenuta dal pubblico ministero a sostegno del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato al caso di specie il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383).

A fondamento di tale conclusione, è stato valorizzato il dato letterale dell'enunciato normativo, osservando che nell'espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole», contenuta nel primo comma del citato articolo, la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MODENAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 15 settembre 2022 che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale il pubblico ministero aveva chiesto la revoca ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Modena con sentenza del 2 ottobre 2017, definitiva il 17 novembre 2017, in ordine ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, ai sensi degli artt. 335, 582 e 585 cod. pen., commessi il 30 settembre 2017. 2. Il pubblico ministero aveva evidenziato che Owubu, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, il 21 marzo 2018 aveva commesso il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine al quale era stato condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 23 marzo 2018, definitiva il 25 aprile 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio non era della stessa indole dei reati per i quali era stata irrogata la pena sospesa e che, quindi, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio non doveva essere revocato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il requisito della medesimezza dell'indole è richiesta solo in relazione ai reati contravvenzionali e non anche in caso di commissione di delitto. 3. Owubo ha presentato memoria confutando l'interpretazione dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. sostenuta dal pubblico ministero a sostegno del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato al caso di specie il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383). A fondamento di tale conclusione, è stato valorizzato il dato letterale dell'enunciato normativo, osservando che nell'espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole», contenuta nel primo comma del citato articolo, la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribun
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