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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 35458/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10128/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 2152/2018 depositata il17/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 513/16 emesso per l’anno 2014, per indebita esenzione dall’accisa sull’energia prodotta.

La CTP di Bologna ha accolto il ricorso e la CTR dell’Emilia - Romagna, con sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello erariale.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata in data 15 maggio 2023 la ricorrente, in persona del suo liquidatore, dato atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente che prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensatee che la riferita transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che si pronunci la cessazione della materia del contendere.

Deve farsi applicazione dell’art. 390 cod. proc. nella versione attualmente vigente, poiché l’adunanza camerale è stata fissata soltanto il 4.7.2023 (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022); pertanto, non è richiesta la notifica della rinuncia alla controparte.

Le spese devono essere compensate.

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione. spese integral

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10128/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 2152/2018 depositata il17/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 513/16 emesso per l’anno 2014, per indebita esenzione dall’accisa sull’energia prodotta. La CTP di Bologna ha accolto il ricorso e la CTR dell’Emilia - Romagna, con sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello erariale. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata in data 15 maggio 2023 la ricorrente, in persona del suo liquidatore, dato atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente che prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensatee che la riferita transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo che si pronunci la cessazione della materia del contendere. Deve farsi applicazione dell’art. 390 cod. proc. nella versione attualmente vigente, poiché l’adunanza camerale è stata fissata soltanto il 4.7.2023 (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022); pertanto, non è richiesta la notifica della rinuncia alla controparte. Le spese devono essere compensate. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione. spese integral
Sentenza Cassazione n. 35458/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris