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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30888/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna pe- il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. riducendo l'entità della pena; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - che contesta la configurabilità della aggravante della violenza sulle cose -è manifestamente nfondato poiché i giudici di merito hanno accertato che l'imputato "ha rotto mediante forzatura il meccanismo elettrico alzavetri" e secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'aggravante in parola è integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna pe- il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. riducendo l'entità della pena; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - che contesta la configurabilità della aggravante della violenza sulle cose -è manifestamente nfondato poiché i giudici di merito hanno accertato che l'imputato "ha rotto mediante forzatura il meccanismo elettrico alzavetri" e secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'aggravante in parola è integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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