CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 38608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2021 il Tribunale di Massa ha - per quanto ancora d'interesse in questa sede- confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni e minacce. 2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 52 cod. pen.. 2.2. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per omesso esame di questioni devolute con l'atto di appello. 2.3. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].2.4. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di minaccia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il motivo sulla sussistenza della legittima difesa è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito. Come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 5 n. 47589 del 04/10/2019, Rv. 277154), in tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione, circostanza accaduta nella specie secondo la suindicata ricostruzione dei fatti, esente da vizio di travisamento della prova, peraltro non denunziato dal ricorrente. 1.2. Le censure, che sostengono l'omesso esame di questioni devolute con l'atto di appello, in effetti sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Peraltro, le doglianze, pur formalmente denunziando violazione di legge, afferiscono a vizi motivazionali, non riconducibili alla violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e, quindi, non deducibili ex art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.. 1.3. Non consentite sono pure le deduzioni del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis, Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2022 Il consi