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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2012

Cassazione n. 11019/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4174-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 2246 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del I Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 177/2012 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 02/04/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale , con cui , considerate oggettivamente inesistenti le fatture inerenti alla ristrutturazione edilizia , era rimodulata la pretesa fiscale ai fini ires, irap e iva .

Tale accertamento era confermato sia dalla CTP che dalla Ctr.

Contro la sentenza della Ctr la società proponeva domanda di revocazione che era respinta .

Con l'attuale ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione la sentenza di appello 177\1\12 , già oggetto di revocatoria rigettata , affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile : i) Omessa , insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio .

Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del gravame .

Ragioni della decisione Va preliminarmente valutato se il ricorso sia da considerare tempestivo .

Invero la sentenza impugnata risulta depositata il 2 4 2012 , mentre il ricorso per cassazione risulta notificato nel febbraio 2014 ., e cioè oltre i termini di legge sia quello breve che quello lungo di cui all'art. 327 cpc .

Il ricorrente non ha tenuto conto che l'art. 68

1. n. 353\90 ha incisivamente modificato la disciplina dell'art 398 cpc comma 4 , non essendo più previsto l'effetto sospensivo automatico collegato alla proposizione della revocazione, né nel caso risulta disposto la sospensione dal giudice della revocazione ,stante il silenzio sul punto nel ricorso e la mancata allegazione del provvedimento.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato il principio secondo cui: "la notificazione di una impugnazione equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione ove prevista dalla legge (Cass. n. 17309 del 2018, Cass.1 n. 17309 del 2017).

Con specifico riferimento al ricorso per cassazione, è stata precisato che: "La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destina tana) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c." (Cass. n. 7261 del 2013).

Nel caso la sentenza oggetto del ricorso per cassazione è stata pubblicata il 2.4.2012, e quindi la notifica del ricorso per cassazione avvenuta nel febbraio 2014 comporta l'inammissibilità del ricorso .

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come di dispositivo .

P. Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 6 mila .

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i bis dello stesso articolo

13. Roma 24 3 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4174-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 2246 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del I Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 177/2012 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 02/04/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale , con cui , considerate oggettivamente inesistenti le fatture inerenti alla ristrutturazione edilizia , era rimodulata la pretesa fiscale ai fini ires, irap e iva . Tale accertamento era confermato sia dalla CTP che dalla Ctr. Contro la sentenza della Ctr la società proponeva domanda di revocazione che era respinta . Con l'attuale ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione la sentenza di appello 177\1\12 , già oggetto di revocatoria rigettata , affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile : i) Omessa , insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del gravame . Ragioni della decisione Va preliminarmente valutato se il ricorso sia da considerare tempestivo . Invero la sentenza impugnata risulta depositata il 2 4 2012 , mentre il ricorso per cassazione risulta notificato nel febbraio 2014 ., e cioè oltre i termini di legge sia quello breve che quello lungo di cui all'art. 327 cpc . Il ricorrente non ha tenuto conto che l'art. 68 1. n. 353\90 ha incisivamente modificato la disciplina dell'art 398 cpc comma 4 , non essendo più previsto l'effetto sospensivo automatico collegato alla proposizione della revocazione, né nel caso risulta disposto la sospensione dal giudice della revocazione ,stante il silenzio sul punto nel ricorso e la mancata allegazione del provvedimento. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato il principio secondo cui: "la notificazione di una impugnazione equivale (sia per la parte notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'ipotesi di sospensione del termine di impugnazione ove prevista dalla legge (Cass. n. 17309 del 2018, Cass.1 n. 17309 del 2017). Con specifico riferimento al ricorso per cassazione, è stata precisato che: "La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destina tana) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c." (Cass. n. 7261 del 2013). Nel caso la sentenza oggetto del ricorso per cassazione è stata pubblicata il 2.4.2012, e quindi la notifica del ricorso per cassazione avvenuta nel febbraio 2014 comporta l'inammissibilità del ricorso . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come di dispositivo . P. Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 6 mila . Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i bis dello stesso articolo 13. Roma 24 3 2021 Il
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