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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10718/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 7.3.2025 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 15.11.2021 di condanna per il reato di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 286 del 1998 alla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo di ricorso attinente al difetto dell'elemento psicologico del reato, che la Corte d'appello ha già adeguatamente rimarcato plurimi elementi di fatto che valgono decisivamente a confutare la prospettazione difensiva, la quale si fonda sulla sollecitazione della diversa valutazione di una singola circostanza, tuttavia non suscettibile di ingenerare l'eventuale dubbio sulla consapevole volontà dell'imputato di rientrare illegalmente nel territorio italiano; [OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che invece la relativa motivazione è adeguata e fa convenientemente riferimento ai precedenti dell'imputato, oltre che, comunque, all'assenza di altri elementi di segno positivo, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto si limita a reiterare le questioni già decise sfavorevolmente dalla sentenza impugnata, in difetto di elementi diversi che possano invalidare la precedente decisione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 7.3.2025 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 15.11.2021 di condanna per il reato di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 286 del 1998 alla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo di ricorso attinente al difetto dell'elemento psicologico del reato, che la Corte d'appello ha già adeguatamente rimarcato plurimi elementi di fatto che valgono decisivamente a confutare la prospettazione difensiva, la quale si fonda sulla sollecitazione della diversa valutazione di una singola circostanza, tuttavia non suscettibile di ingenerare l'eventuale dubbio sulla consapevole volontà dell'imputato di rientrare illegalmente nel territorio italiano; [OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che invece la relativa motivazione è adeguata e fa convenientemente riferimento ai precedenti dell'imputato, oltre che, comunque, all'assenza di altri elementi di segno positivo, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto si limita a reiterare le questioni già decise sfavorevolmente dalla sentenza impugnata, in difetto di elementi diversi che possano invalidare la precedente decisione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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