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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44209/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Gos [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 31.1.2022, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Milano del 11.12.2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato previsto dall'art.495 cod. pen. per aver dichiarato, nel corso di un controllo di polizia avvenuto a Milano, di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], mostrando una falsa carta d'identità, nonché, successivamente, il proprio nominativo ma con false generalità, così tentando di nascondere la sua vera identità, in quanto sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Ravenna al momento del controllo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestatogli.

La tesi difensiva è che avrebbe dovuto ritenersi integrato il reato previsto dall'art. 496 cod. pen. e non quello di cui all'art. 495 cod. pen., non essendo la sua dichiarazione falsa destinata ad essere trasfusa in alcun atto pubblico al momento in cui è stata resa, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che l'indicazione da parte del ricorrente della data di nascita non esatta costituisse, in assenza di un documento d'identità, un'attestazione al pubblico ufficiale e non una semplice dichiarazione.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto e sostiene che la sua condotta avrebbe dovuto meglio essere sussunta nella disposizione normativa dell'art. 496 cod. pen., in quanto relativa ad una divergenza, tra il dato anagrafico dichiarato e quello reale, limitata alla data di nascita, nonché riferita ad una mera dichiarazione non destinata a divenire attestazione, al momento in cui è stata resa.

La tesi difensiva è manifestamente infondata.

Specificamente rispetto alla fattispecie oggi sottoposta al Collegio, si è affermato che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire 2 »9 al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658).

Nella fattispecie, è indubbio che la dichiarazione delle generalità fosse destinata alla formazione di un atto pubblico, nell'ambito dell'attività di controllo della polizia.

Ed invero, appare del tutto irrilevante insistere sulla circostanza che, "al momento" della richiesta di generalità formulata dalle forze di polizia, la dichiarazione del ricorrente non fosse destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico.

Infatti, è considerazione comune, che non soffre smentite, quella che considera come ogni controllo di polizia sfoci nella redazione di un atto pubblico, quantomeno che attesti con verbale le operazioni compiute ovvero annoti il controllo ed i dati nominativi di colui il quale vi sia stato sottoposto.

Anche sotto collegato, ma distinto profilo, è pacifico convincimento interpretativo ritenere che integri il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al capotreno, nel corso del servizio di controllo dei biglietti, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n.47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Gos [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 31.1.2022, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Milano del 11.12.2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato previsto dall'art.495 cod. pen. per aver dichiarato, nel corso di un controllo di polizia avvenuto a Milano, di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], mostrando una falsa carta d'identità, nonché, successivamente, il proprio nominativo ma con false generalità, così tentando di nascondere la sua vera identità, in quanto sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Ravenna al momento del controllo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestatogli. La tesi difensiva è che avrebbe dovuto ritenersi integrato il reato previsto dall'art. 496 cod. pen. e non quello di cui all'art. 495 cod. pen., non essendo la sua dichiarazione falsa destinata ad essere trasfusa in alcun atto pubblico al momento in cui è stata resa, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che l'indicazione da parte del ricorrente della data di nascita non esatta costituisse, in assenza di un documento d'identità, un'attestazione al pubblico ufficiale e non una semplice dichiarazione. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto e sostiene che la sua condotta avrebbe dovuto meglio essere sussunta nella disposizione normativa dell'art. 496 cod. pen., in quanto relativa ad una divergenza, tra il dato anagrafico dichiarato e quello reale, limitata alla data di nascita, nonché riferita ad una mera dichiarazione non destinata a divenire attestazione, al momento in cui è stata resa. La tesi difensiva è manifestamente infondata. Specificamente rispetto alla fattispecie oggi sottoposta al Collegio, si è affermato che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire 2 »9 al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658). Nella fattispecie, è indubbio che la dichiarazione delle generalità fosse destinata alla formazione di un atto pubblico, nell'ambito dell'attività di controllo della polizia. Ed invero, appare del tutto irrilevante insistere sulla circostanza che, "al momento" della richiesta di generalità formulata dalle forze di polizia, la dichiarazione del ricorrente non fosse destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico. Infatti, è considerazione comune, che non soffre smentite, quella che considera come ogni controllo di polizia sfoci nella redazione di un atto pubblico, quantomeno che attesti con verbale le operazioni compiute ovvero annoti il controllo ed i dati nominativi di colui il quale vi sia stato sottoposto. Anche sotto collegato, ma distinto profilo, è pacifico convincimento interpretativo ritenere che integri il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al capotreno, nel corso del servizio di controllo dei biglietti, false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n.47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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