CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 18996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15894-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) 02500880121, ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIAM_MARCO NAVARRA; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- C011trOliCOITC12tC - avverso la sentenza n. 1012/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1012 depositata il 12.3.2021 la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle società Alitalia CAI-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Alitalia SAI- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accertando la illegittimità del licenziamento collettivo intimato da Alitalia CAI il 31.10.2014 per violazione dei criteri di scelta e condannando [OSCURATO:PERSONA] spa in A.S., in qualità di cessionaria dell'azienda, alla reintegrazione nel posto di lavoro, ex art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, oltre versamento dei contributi. 2. La società Alitalia CAI ha notificato a Dambra il ricorso per cassazione in data 11.5.2021 senza peraltro provvedere successivamente a depositare l'atto presso la Cancelleria della Corte. Dambra ha resistito con controricorso depositato in data 16.6.2021, illustrato da memoria. 3. Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 cod.proc.civ. in mancanza di deposito del ricorso per cassazione. 4. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro Ric. 2021 n. 15894 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 °A e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. Adriano P Patti ;g1, I U 2022 LIE E E L