CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente--controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cosenz unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 1304/27/17 depositata il 22/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 1304/27/17 del 22/03/2017, la Commissionetributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appelloprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e da LorenzoTerzoli nonché l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (diNumero registro generale 25464/2017Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 8249/2026Data pubblicazione 02/04/2026seguito AE) avverso la sentenza n. 449/25/16 della Commissionetributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accoltoparzialmente il ricorso dei contribuenti nei confronti di cinque avvisi diaccertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007-2011.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, gliavvisi di accertamento oggetto di impugnazione implicavano lacontestazione dell’indetraibilità dell’IVA in quanto relativa ad operazioniinesistenti, nonché la rideterminazione dei ricavi sulla base di un ricaricomedio ponderato.1.2. La CTR respingeva gli appelli principale ed incidentaleevidenziando che: a) la sentenza della CTP aveva «analizzato tutti i rilievidella GdF e tutti i fatti, anche contabili, che [aveva]no portato allarideterminazione finale del reddito d’impresa per ciascuno degli anniindicati»; b) «per quanto addotto dall’Agenzia nei suoi atti di costituzionein giudizio, (…) nella appellata sentenza vi [era] dettagliata e sufficienteesposizione sui punti riportati in relazione alle fatture considerateinesistenti e che le ragioni riportate dall’Ufficio a tal proposito non[potevano] trovare ingresso in questa decisione»; c) pertanto, «l’appello[anda]va rigettato con assorbimento di ogni altra residua censura».2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso e proponevanoricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale di AE è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo laCTR reso motivazione apparente in ordine al primo motivo di appelloNumero registro generale 25464/2017Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 8249/2026Data pubblicazione 02/04/2026incidentale proposto dall’Ufficio e concernente il recupero a tassazione diricavi non dichiarati.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare inordine al secondo motivo di appello, concernente l’indetraibilità dell’IVArelativa ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, sicontesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, settimo comma e 74 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTRerroneamente ritenuto la detraibilità dell’IVA afferente ad operazionisoggettivamente inesistenti.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTRreso motivazione apparente in ordine al recupero a tassazione di ricavinon dichiarati.3. Il primo motivo di ricorso principale e l’unico motivo di ricorsoincidentale possono essere unitariamente esaminati, riguardando ilmedesimo punto di decisione della sentenza impugnata e concernente larideterminazione dei ricavi contestati. Detti motivi sono entrambi fondati.3.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenteNumero registro generale 25464/2017Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 8249/2026Data pubblicazione 02/04/2026alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).3.2. Nel caso di specie, la CTR si è limitata a ritenere corretta larideterminazione del reddito d’impresa effettuata dalla CTP, senzaspecificare le ragioni per le quali devono essere disattese le (diverse)indicazioni delle parti, veicolate dai rispettivi motivi di appello principale eincidentale, con ciò non confrontandosi in alcun modo con detti motivi.3.3. Trattasi, pertanto, di motivazione all’evidenza apparente, chedetermina l’accoglimento di entrambi i motivi e la necessità di unaintegrale rivalutazione nel merito delle questioni poste dalle parti.4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, con i quali sicontesta la decisione della CTR con riferimento alla indetraibilità dell’IVAafferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, possono essereunitariamente considerati per ragioni di connessione.4.1. Il secondo motivo è infondato, mentre è fondato il terzo motivo.4.2. La CTR evidenzia che, nella prospettazione degli avvisi diaccertamento impugnati, [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto rapporti con impresecartiere concludendo transazioni in regime di reverse charge, conconseguente indetraibilità dell’IVA iscritta in contabilità. A fronte di talecontestazione, la sentenza impugnata osserva che «nella appellatasentenza vi è dettagliata e sufficiente esposizione sui punti riportati inrelazione alle fatture considerate inesistenti e che le ragioni riportateNumero registro generale 25464/2017Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 8249/2026Data pubblicazione 02/04/2026dall’Ufficio a tal proposito non possono trovare ingresso in questadecisione».4.3. Ne consegue l’infondatezza del secondo motivo, atteso che la CTR,sia pure sinteticamente, si è pronunciata sulla questione concernentel’indetraibilità dell’IVA, sostenendo che quanto affermato da AE –essenzialmente che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e inipotesi di inversione contabile, l’IVA che il cessionario avrebbe dovutoversare al cedente non è detraibile – non sia corretto.4.4. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema diIVA, e con riguardo al regime del "reverse charge" o inversione contabile,in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia dellaUE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione dicessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sullafattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime,abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, ilmedesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasionedell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocataa fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione;b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di unfornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia unsoggetto passivo IVA» (Cass. n. 4250 del 10/02/2022).4.5. Ha errato, pertanto, la CTR a ritenere che la semplice regolareiscrizione in contabilità dell’operazione compiuta nel rispetto dei principidel reverse charge escluda l’indetraibilità dell’IVA, atteso che, pergiungere a tale conclusione, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare– in presenza della contestazione della frode da parte dell’Amministrazionefinanziaria – la sussistenza delle condizioni di detraibilità indicate dallagiurisprudenza di questa Corte, in conformità a quanto disposto dallagiurisprudenza della Corte di giustizia della UE.4.6. Di qui la fondatezza del terzo motivo di ricorso principale.Numero registro generale 25464/2017Numero sezionale 2776/2026Numero di raccolta generale 8249/2026Data pubblicazione 02/04/20265. In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorsoprincipale, rigettato il secondo, e va accolto, altresì, l’unico motivo diricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spesedel presente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso principale, nonché ilmotivo di ricorso incidentale rigettato il secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida