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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02722/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29346-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza del Viminale 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procuranotarile in atti, con indicazione della pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale XXI Aprile 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura a margine del controricorso, con indicazione della pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 29346 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 527/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della società controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] LEADRIs. r . l . chiese al Tribunale di Lecce sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. del trasferimento in suo favore del terreno, ancora da frazionare, sito in agro di Lizzanello, identificato al foglio 13 particella 10, per un'estensione di ha 02.50.00, oltre al pagamento del conguaglio di Euro 7.500, in esecuzione in forma specifica del preliminare contenuto in un «verbale di concordamento» stipulato con l’Opera pia [OSCURATO:PERSONA] delle Grazie (di seguito l’Opera pia). [OSCURATO:SOCIETA]. riferiva che, con questo verbale, erano state definite con la convenuta, in via transattiva, le controversie seguite alla compravendita, con atto pubblico del 17 ottobre 2001, di altro appezzamento di terreno condotto in fitto da un terzo coltivatore diretto; quest’ultimo, infatti, aveva agito in retratto agrario per non aver ricevuto, dall’Opera pia venditrice, la comunicazione della proposta di alienazione del fondo, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, legge 26/05/1965 n. 590; la stessa società attrice si era allora impegnata a cedere all'[OSCURATO:PERSONA] o a terza persona da quest'ultima indicata (poi identificata nel terzo conduttore) altro terreno sito in agro di Sternatia, ancora da frazionare, meglio identificato nell'atto, per un estensione totale di Ha 02.70.00.; l'Opera pia si era a sua volta impegnata a cedere a [OSCURATO:SOCIETA]. il terreno di cui si chiedeva il trasferimento coattivo, come identificato nell'allegato tipo di frazionamento Ric. 2018 n. 29346 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -3- formante parte integrante dell'atto transattivo e a versarle la somma di Euro 7.500 entro maggio 2003,a titolo di conguaglio. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguito la transazione, cedendo al terzo conduttore, in data 22 aprile 2003, il terreno sito in agro di Sternatia; contestualmente, in corrispettivo della cessione, il terzo aveva rinunciato alle azioni giudiziarie intraprese.

Con sentenza n.70/2015 il Tribunale accolse la domanda.

Con sentenza n. 527/2018, depositata il 16/05/2018, la Corte d’appello di Leccerigettò l’appello dell’Opera pia , confermando che nel verbale di concordamento fosse ravvisabile un contratto preliminare, in considerazione di più elementi di fatto.

Avverso questa sentenza l’Opera pia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, a cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo, rubricato , in relazione all’art. 360 commaI n. 3 e n. 5 cod.proc.civ.

« violazione e falsa applicazione 1362, 1366 e 2932cod.civ.», l’Opera pia ha sostenuto, con una prima censura, che la Corte avrebbe erroneamente interpretato l’accordo intervenuto quale contratto preliminare, trascurando che le parti avessero intitolato l’atto quale «verbale di concordamento», che ne avesserodichiarato l’efficacia «precaria e provvisoria», che successivamente fossero mutati gli impegni anche nei confronti del terzo, che non fosse previsto un termine per l’adempimento, che non fosse stata spec i ficata la natura gratuita o onerosa degli atti di cessione convenuti, che il terzo non fosse stato nominato nel suddetto verbale, che il terzo conduttore avesse comunque pagato un prezzo per il terreno ricevuto dalla società, che l’atto, in quanto privo del frazionamento utile ad identificare il bene promesso, avrebbe potuto essere considerato al più come un preliminare di Ric. 2018 n. 29346 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -4- preliminare, insuscettibile di esecuzione in forma specificae che avrebbe potuto essere inteso quale contratto preliminare il successivo contratto per atto pubblico stipulato in data 22/4/03, che in ogni caso era necessaria l’autorizzazione regionale per ratificare il verbale.

Con il secondomotivo, pure formulato in riferimento ai n. 3 e 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., l’ente ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1364, 1366, 1367 e 2932 cod.civ. perché la Corte avrebbe erroneamente trascurato che nella successiva cessione transattiva per notar Novelli era stato indicato per oggetto un nuovo terreno, senza riferimentoa quello sito in agro di Lizzanello e, i n ogni caso , non avrebbe adeguatamente giustificato perché, nella successione dei due atti, non ha ritenuto dovesse prevalere il secondo.

Con il terzomotivo, articolato in relazione ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod.proc.civ., l’Opera pia ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 17 e 17 del decreto legislativo 04/05/2001 n. 207, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe escluso l’applicabilità degli artt. 17 e 18 d.lgs 201/2007 sostenendo che non vi fosse prova dell’inserimento delterreno nell’inventario pur in assenza di una eccezione sul punto e non considerando che nell’atto di cessione Novelli le parti avevano fatto riferimento « alle necessarie autorizzazioni di legge»e, in ogni caso, che era stata prodotta sin dal primo grado la delibera n. 8 del 2/2/05 del Consiglio di amministrazione «approvata proprio allo scopo di acquisire il parere di congruità per la cessione del bene in questione» (così in ricorso).

2. I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità argomentativa – sono inammissibili in quanto evidentemente diretti soltanto a Ric. 2018 n. 29346 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -5- sollecitare un diverso esame in merito –precluso a questa Corte di legittimità - degli elementi d i fatto già valutati dalla Corte territoriale.

Come costantemente affermato da questa Corte , la qualificazione del contratto consta di due fasi di cui la prima consiste nella individuazione ed interpretazione della comune volontà dei contraenti e la seconda nell'inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi, in precedenza individuati, che ne caratterizzano la esistenza giuridica (Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017):le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è in termini generali sindacabile in sede di legittimità (salvo che per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod.civ. ), la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (ordinanza n. 29111/2017).

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha fondato la qualificazione dell’accordo azionato ex art. 2932 cod.civ. quale preliminare individuando, nell’ambito della complessa operazione negoziale intervenuta tra le parti, più indici di fatto esplicitamente evidenziati : ha considerato, in particolare, ininfluente la denominazi one dell’atto perché soltanto Ric. 2018 n. 29346 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -6- «alternativa» (così in sentenza), alla denominazione di preliminare, determinabile l’oggetto della promessa di vendita perché il terreno da trasferire risultava specificamente individuato quanto a indicazioni catastali, misurae destinazione, seppure ancora da frazionare, non significativa la previsione della riserva di nomina del terzo nella cessione collegata perché clausola molto frequente negli accordi preliminari, irrilevante la mancanza di un termine per la stipulazione del definitivo trovando applicazione la regola dell’immediata esigibilità, non necessaria laspecificazione della natura delle cessioni in quanto risultante da tutte le vicende transatte né l’avvenuto pagamento di un prezzo da parte del terzo conduttore, evidente l’intento non novativo delle parti nella stipula del secondo atto del 22 aprile 2003, anche per il riscontro delle dichiarazioni raccolte dai testi; in tal senso, quindi, ha escluso che il secondo atto abbia vanificato gli impegni assunti con il verbale di concordamento.

La lettura della motivazione qui soltanto sinteticamente riportata, dunque, consente di riscontrare che i fatti indicati nella censura ex n. 5 del I comma dell’art. 360 cod.proc.civ. come non valutati sono stati invece esaminati dalla Corte territoriale , seppure con l’attribuzione di una portata giuridica differente da quella ritenuta dall’appellante oggi ricorrente.

D’altro canto, in riferimento all’invocato n. 3 del I comma dell’art. 360 cod.proc.civ., la ricorrente non ha neppure chiarito specificamente quali canoni interpretativi sarebberostati violati né quali errori s arebbero stati commessi nella riconduzione dell’accordo esaminato al paradigma giuridico del preliminare: in entrambi i motivi, come detto, sono statisoltanto riprodotti i fatti già riportati in sentenza per sollecitarne inammissibilmente una diversa valutazione.

Ric. 2018 n. 29346 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -7- Anche il terzo motivo è infondato nella parte in cui non è inammissibile.

La Corte terri t oriale ha sottolineato che non poteva ritenersi requisito di validità del preliminare contenuto nel verbale di concordamento l’intervento autorizzativo della Regione Puglia, secondo quanto prospettato dall’Opera pia, perché non risultava agli atti prova che il fondo promesso fosse stato oggetto di inventario ai sensi dell’art.18 del d.lgs. 207/2001: il comma 1 di quest’articolo ha previsto che i l patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato quali l’Opera pia sia «costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni» secondo quanto risulta dall’apposito inventario da redigersi all'atto della trasformazione, « assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali»; soltanto sugli «atti di dismissione, di vendita o di costituzionedi diritti reali» di questa tipologia di beni il comma 3 dello stesso articolo prevede il controllo della Regione.

Il rilievo della mancata prova del presupposto di applicabilità della norma invocata non viola certamente l’art. 112 cod.proc.civ.: chi chiede l’applicazione di una norma ne deve infatti provare, secondo la regola generale consacrata nell’art. 2697 cod.civ., i fatti contemplati, nella f attispecie disciplinata , come costitutivi di determinati effetti giuridici; conseguentemente, la mancanza di prova di un elemento costitutivo –nella specie, l’inserimento del bene nell’inventario quale bene originariamente destinatodallo statut o e dalle tavole di fondazione dell’istituzione alla realizzazione delle finalità istituzionali - come risultant e dal materiale probatorio legittimamente acquisito, era certamente rilevabile d’ufficio perché la valutazione di adempimento dell’onere probator io è Ric. 2018 n. 29346 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -8- riservata al Giudice e non richiede alcuna iniziativa della controparte.

Quanto alla delibera n. 8 del 2/2/05 del Consiglio di amministrazione, pur volendo ricondurre la censura della motivazione della sentenza impugnata all’omesso esamedi cui al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod.proc.civ., deve prendersi atto che non è stato indicato quando questa delibera sia stata prodotta o in quale allegato sia reperibile, per escludere la novità della questione, né ne è stato riportato il contenuto, con ciò precludendo un sindacato sulla sua rilevanza.

3. Il ricorso è perciò respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore dichiarato della causa compreso nello scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, sono poste a carico dellaricorrente Opera pia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]..

La richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ., avanzata in controricorso dalla società, è i nammissibile: la norma, infatti, inserita per effetto dell'art. 45, comma 12, della legge18 giugno 2009, n. 69, è inapplicabile ratione temporis al caso di specie, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge, poiché il giudizio risulta introdotto prima del 4 luglio 2009.

Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo dellaricorrente non vittoriosa di versare un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pia al pagame nto delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,liquidandole in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge.

Ric. 2018 n. 29346 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -9- Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29346-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza del Viminale 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procuranotarile in atti, con indicazione della pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale XXI Aprile 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura a margine del controricorso, con indicazione della pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 29346 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 527/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della società controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] LEADRIs. r . l . chiese al Tribunale di Lecce sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. del trasferimento in suo favore del terreno, ancora da frazionare, sito in agro di Lizzanello, identificato al foglio 13 particella 10, per un'estensione di ha 02.50.00, oltre al pagamento del conguaglio di Euro 7.500, in esecuzione in forma specifica del preliminare contenuto in un «verbale di concordamento» stipulato con l’Opera pia [OSCURATO:PERSONA] delle Grazie (di seguito l’Opera pia). [OSCURATO:SOCIETA]. riferiva che, con questo verbale, erano state definite con la convenuta, in via transattiva, le controversie seguite alla compravendita, con atto pubblico del 17 ottobre 2001, di altro appezzamento di terreno condotto in fitto da un terzo coltivatore diretto; quest’ultimo, infatti, aveva agito in retratto agrario per non aver ricevuto, dall’Opera pia venditrice, la comunicazione della proposta di alienazione del fondo, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, legge 26/05/1965 n. 590; la stessa società attrice si era allora impegnata a cedere all'[OSCURATO:PERSONA] o a terza persona da quest'ultima indicata (poi identificata nel terzo conduttore) altro terreno sito in agro di Sternatia, ancora da frazionare, meglio identificato nell'atto, per un estensione totale di Ha 02.70.00.; l'Opera pia si era a sua volta impegnata a cedere a [OSCURATO:SOCIETA]. il terreno di cui si chiedeva il trasferimento coattivo, come identificato nell'allegato tipo di frazionamento Ric. 2018 n. 29346 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -3- formante parte integrante dell'atto transattivo e a versarle la somma di Euro 7.500 entro maggio 2003,a titolo di conguaglio. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguito la transazione, cedendo al terzo conduttore, in data 22 aprile 2003, il terreno sito in agro di Sternatia; contestualmente, in corrispettivo della cessione, il terzo aveva rinunciato alle azioni giudiziarie intraprese. Con sentenza n.70/2015 il Tribunale accolse la domanda. Con sentenza n. 527/2018, depositata il 16/05/2018, la Corte d’appello di Leccerigettò l’appello dell’Opera pia , confermando che nel verbale di concordamento fosse ravvisabile un contratto preliminare, in considerazione di più elementi di fatto. Avverso questa sentenza l’Opera pia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, a cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo, rubricato , in relazione all’art. 360 commaI n. 3 e n. 5 cod.proc.civ. « violazione e falsa applicazione 1362, 1366 e 2932cod.civ.», l’Opera pia ha sostenuto, con una prima censura, che la Corte avrebbe erroneamente interpretato l’accordo intervenuto quale contratto preliminare, trascurando che le parti avessero intitolato l’atto quale «verbale di concordamento», che ne avesserodichiarato l’efficacia «precaria e provvisoria», che successivamente fossero mutati gli impegni anche nei confronti del terzo, che non fosse previsto un termine per l’adempimento, che non fosse stata spec i ficata la natura gratuita o onerosa degli atti di cessione convenuti, che il terzo non fosse stato nominato nel suddetto verbale, che il terzo conduttore avesse comunque pagato un prezzo per il terreno ricevuto dalla società, che l’atto, in quanto privo del frazionamento utile ad identificare il bene promesso, avrebbe potuto essere considerato al più come un preliminare di Ric. 2018 n. 29346 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -4- preliminare, insuscettibile di esecuzione in forma specificae che avrebbe potuto essere inteso quale contratto preliminare il successivo contratto per atto pubblico stipulato in data 22/4/03, che in ogni caso era necessaria l’autorizzazione regionale per ratificare il verbale. Con il secondomotivo, pure formulato in riferimento ai n. 3 e 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., l’ente ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1364, 1366, 1367 e 2932 cod.civ. perché la Corte avrebbe erroneamente trascurato che nella successiva cessione transattiva per notar Novelli era stato indicato per oggetto un nuovo terreno, senza riferimentoa quello sito in agro di Lizzanello e, i n ogni caso , non avrebbe adeguatamente giustificato perché, nella successione dei due atti, non ha ritenuto dovesse prevalere il secondo. Con il terzomotivo, articolato in relazione ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod.proc.civ., l’Opera pia ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 17 e 17 del decreto legislativo 04/05/2001 n. 207, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe escluso l’applicabilità degli artt. 17 e 18 d.lgs 201/2007 sostenendo che non vi fosse prova dell’inserimento delterreno nell’inventario pur in assenza di una eccezione sul punto e non considerando che nell’atto di cessione Novelli le parti avevano fatto riferimento « alle necessarie autorizzazioni di legge»e, in ogni caso, che era stata prodotta sin dal primo grado la delibera n. 8 del 2/2/05 del Consiglio di amministrazione «approvata proprio allo scopo di acquisire il parere di congruità per la cessione del bene in questione» (così in ricorso). 2. I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità argomentativa – sono inammissibili in quanto evidentemente diretti soltanto a Ric. 2018 n. 29346 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -5- sollecitare un diverso esame in merito –precluso a questa Corte di legittimità - degli elementi d i fatto già valutati dalla Corte territoriale. Come costantemente affermato da questa Corte , la qualificazione del contratto consta di due fasi di cui la prima consiste nella individuazione ed interpretazione della comune volontà dei contraenti e la seconda nell'inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi, in precedenza individuati, che ne caratterizzano la esistenza giuridica (Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017):le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è in termini generali sindacabile in sede di legittimità (salvo che per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod.civ. ), la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (ordinanza n. 29111/2017). Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha fondato la qualificazione dell’accordo azionato ex art. 2932 cod.civ. quale preliminare individuando, nell’ambito della complessa operazione negoziale intervenuta tra le parti, più indici di fatto esplicitamente evidenziati : ha considerato, in particolare, ininfluente la denominazi one dell’atto perché soltanto Ric. 2018 n. 29346 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -6- «alternativa» (così in sentenza), alla denominazione di preliminare, determinabile l’oggetto della promessa di vendita perché il terreno da trasferire risultava specificamente individuato quanto a indicazioni catastali, misurae destinazione, seppure ancora da frazionare, non significativa la previsione della riserva di nomina del terzo nella cessione collegata perché clausola molto frequente negli accordi preliminari, irrilevante la mancanza di un termine per la stipulazione del definitivo trovando applicazione la regola dell’immediata esigibilità, non necessaria laspecificazione della natura delle cessioni in quanto risultante da tutte le vicende transatte né l’avvenuto pagamento di un prezzo da parte del terzo conduttore, evidente l’intento non novativo delle parti nella stipula del secondo atto del 22 aprile 2003, anche per il riscontro delle dichiarazioni raccolte dai testi; in tal senso, quindi, ha escluso che il secondo atto abbia vanificato gli impegni assunti con il verbale di concordamento. La lettura della motivazione qui soltanto sinteticamente riportata, dunque, consente di riscontrare che i fatti indicati nella censura ex n. 5 del I comma dell’art. 360 cod.proc.civ. come non valutati sono stati invece esaminati dalla Corte territoriale , seppure con l’attribuzione di una portata giuridica differente da quella ritenuta dall’appellante oggi ricorrente. D’altro canto, in riferimento all’invocato n. 3 del I comma dell’art. 360 cod.proc.civ., la ricorrente non ha neppure chiarito specificamente quali canoni interpretativi sarebberostati violati né quali errori s arebbero stati commessi nella riconduzione dell’accordo esaminato al paradigma giuridico del preliminare: in entrambi i motivi, come detto, sono statisoltanto riprodotti i fatti già riportati in sentenza per sollecitarne inammissibilmente una diversa valutazione. Ric. 2018 n. 29346 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -7- Anche il terzo motivo è infondato nella parte in cui non è inammissibile. La Corte terri t oriale ha sottolineato che non poteva ritenersi requisito di validità del preliminare contenuto nel verbale di concordamento l’intervento autorizzativo della Regione Puglia, secondo quanto prospettato dall’Opera pia, perché non risultava agli atti prova che il fondo promesso fosse stato oggetto di inventario ai sensi dell’art.18 del d.lgs. 207/2001: il comma 1 di quest’articolo ha previsto che i l patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato quali l’Opera pia sia «costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni» secondo quanto risulta dall’apposito inventario da redigersi all'atto della trasformazione, « assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali»; soltanto sugli «atti di dismissione, di vendita o di costituzionedi diritti reali» di questa tipologia di beni il comma 3 dello stesso articolo prevede il controllo della Regione. Il rilievo della mancata prova del presupposto di applicabilità della norma invocata non viola certamente l’art. 112 cod.proc.civ.: chi chiede l’applicazione di una norma ne deve infatti provare, secondo la regola generale consacrata nell’art. 2697 cod.civ., i fatti contemplati, nella f attispecie disciplinata , come costitutivi di determinati effetti giuridici; conseguentemente, la mancanza di prova di un elemento costitutivo –nella specie, l’inserimento del bene nell’inventario quale bene originariamente destinatodallo statut o e dalle tavole di fondazione dell’istituzione alla realizzazione delle finalità istituzionali - come risultant e dal materiale probatorio legittimamente acquisito, era certamente rilevabile d’ufficio perché la valutazione di adempimento dell’onere probator io è Ric. 2018 n. 29346 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -8- riservata al Giudice e non richiede alcuna iniziativa della controparte. Quanto alla delibera n. 8 del 2/2/05 del Consiglio di amministrazione, pur volendo ricondurre la censura della motivazione della sentenza impugnata all’omesso esamedi cui al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod.proc.civ., deve prendersi atto che non è stato indicato quando questa delibera sia stata prodotta o in quale allegato sia reperibile, per escludere la novità della questione, né ne è stato riportato il contenuto, con ciò precludendo un sindacato sulla sua rilevanza. 3. Il ricorso è perciò respinto. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore dichiarato della causa compreso nello scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, sono poste a carico dellaricorrente Opera pia in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. La richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ., avanzata in controricorso dalla società, è i nammissibile: la norma, infatti, inserita per effetto dell'art. 45, comma 12, della legge18 giugno 2009, n. 69, è inapplicabile ratione temporis al caso di specie, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge, poiché il giudizio risulta introdotto prima del 4 luglio 2009. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo dellaricorrente non vittoriosa di versare un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pia al pagame nto delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,liquidandole in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Ric. 2018 n. 29346 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -9- Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto
Sentenza Cassazione n. 02722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris