Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11671/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ia seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FODERAR° GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma: dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel corpo della propria memoria, con la quale - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]° - ha articolato un nuovo motivo di ricorso e insistito nell'accoglimento anche di quelli già presentati; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha eccepito la tardiva presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, - per quel che qui rileva - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius la pena a loro inflitta con la pronuncia resa in data 14 maggio 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, confermando nel resto la decisione di primo grado che aveva affermato la responsabilità degli imputati per più delitti aggravati di furto (uno dei quali tentato) e ritenuto la recidiva a loro c:ontestata.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dai difensori degli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi con il ricorso nonché un motivo nuovo.

2.1.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva reiterata e specifica, adducendo che: - i reati in relazione ai quali all'imputato è stata applicata la pena con sentenza del 25 giugno 1990 (fatti di bancarotta del 23 ottobre 1987) sono estinti ex art. 445 cod. proc. pen. e non possono essere presi in considerazione; - i reati di cui alla pronuncia del 19 gennaio 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (commessi dal 2002 al 2006) sono stati ritenuti commessi in continuazione con i fatti giudicati con sentenza in data 20 gennaio 2011 del Tribunale di Massa (commessi nel 2005), quindi al fine della contestazione della recidiva avrebbero dovuto essere intesi «come un'unica sentenza» e avrebbe errato la Corte territoriale a considerarle «come due sentenze»; - l'altra annotazione nel certificato del casellario dell'imputato atterrebbe al riconoscimento in data 26 novembre 2010 di una sentenza del Tribunale di Stoccarda (resa il 15 aprile 1997 per fatti verificatisi nel 1996) ma non emergerebbe se abbia a oggetto reati contravvenzionali (di cui non si può tenere conto ai finì della recidiva) o delitti; - in ogni caso sarebbe carente la motivazione del Giudice del gravame, poiché si sarebbe limitato a richiamare i precedenti senza svolgere la prescritta valutazione della maggiore attitudine a delinquere del Foderaro, che non si potrebbe fondare su fatti risalenti come quelli giudicati dai Tribunali di [OSCURATO:PERSONA] e di Massa o dal Giudice tedesco. 2.1.2.

Con il secondo motivo è stata prospettata l'omessa motivazione sulla determinazione dell'aumento per la recidiva ex art. 63, comma 4, cod. pen. nella misura massima di un terzo.

2.1.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, poiché: - la Corte territoriale - nonostante, in accoglimento dell'appello abbia diminuito la pena per il reato più grave (capo H), e in particolare l'aumento per la recidiva disposto per esso dal primo Giudice - non ha diminuito l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (per i reati di cui ai capi B, C, D, E, F, H1, I) quantunque ai sensi dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. se ne imponesse una proporzionale riduzione; - e, comunque, la motivazione sul punto non sarebbe adeguata.

2.1.4. Con il motivo nuovo si è assunta la violazione della legge penale, rappresentando che l'aumento della pena in ragione della recidiva sarebbe stato calcolato sulla pena irrogata per il reato furto pluriaggravato di cui al capo H (nella misura di un terzo, pari a tre anni di reclusione ed euro 300 di multa) e, dunque, determinato in misura superiore a un terzo rispetto alla pena posta per il reato non aggravato, come avrebbe dovuto disporsi alla luce della giurisprudenza (Sez. 2, n. 13082 del 23/01/2018, Ghiani).

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi.

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'aumento per la recidiva, poiché esso sarebbe stato disposto dalla Corte di appello (in parziale accoglimento del gravame) nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., tuttavia commisurandolo non alla pena per il reato di furto monoaggravato bensì su quella più elevata prevista per il furto pluriaggravato (cfr. Sez. 2, n. 13082/2018, cit.); e sul punto la sentenza impugnata non avrebbe argomentato su quanto esposto nell'atto di appello.

2.2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e l'assenza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richieste con il gravame per adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta offensività dei fatti e alla confessione del Fossa (rivelatasi dirimente per almeno tre capi di imputazione, come argomentato con l'atto di appello in maniera ampia e circostanziata).

Sul punto la Corte di merito si sarebbe limitata alla riproposizione pedissequa di quanto esposto brevemente dal G.u.p., richiamando i precedenti penali del Fossa ma non indicandoli espressamente come ostativi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Deve, anzitutto, aversi riguardo alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa eccepita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del ricevimento delle conclusioni del Procuratore generale il giorno 30 novembre 2022 e del conseguente termine ristretto («un giorno a fronte di cinque») per le repliche difensive.

L'eccezione non può trovare accoglimento: «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere» (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02); e nel caso di specie il difensore ha in effetti rassegnato le proprie conclusioni, adducendo in maniera del tutto generica la violazione del diritto di difesa.

2. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] difetta di specificità ed è manifestamente infondato.

Difatti: - non si è confrontato con la decisione impugnata, la quale non ha considerato, al fine della recidiva, il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena in data 25 giugno 1990, ed ha specificato che la condanna resa dal Giudice tedesco è stata resa per furto e ricettazione (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - è con evidenza erroneo allorché ha assunto che i reati ritenuti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso oggetto di distinti provvedimenti di condanna debbano essere considerati «come un'unica sentenza», in quanto l'istituto della continuazione «non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale» e non è incompatibile con la recidiva (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01), tanto che «sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato» (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione); - infine, è del tutto destituito di fondamento nella parte in cui ha negato che la Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare i precedenti riportati dal Foderaro, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente affermato che ie condotte oggetto del presente giudizio (tenuto conto dell'omogeneità di esse rispetto ai fatti per cui l'imputato ha riportato condanna) ne dimostrerebbero l'ingravescente pericolosità (non incisa dalle pregresse vicende giudiziarie); e versato in fatto nella parte in cui ha inteso prospettare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento in ragione del tempus dei precedenti delitti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

3. Il secondo motivo presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché la Corte di merito ha argomentato in ordine alla determinazione dell'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la recidiva nella misura , ,,,,I C , massima di un terzo, facendo riferimento proprio all'intensità dell'ingravescente pericolosità manifestata dall'imputato.

4. Il terzo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]° è manifestamente infondato e generico.

Vero è che la Corte distrettuale, in parziale accoglimento dell'appello, ha ridotto l'aumento della pena per la recidiva qualificata, che il primo Giudice aveva determinato in misura superiore a quella consentita dall'art. 63, comma 4, cod. pen. (tenuto conto delle rimanenti aggravanti ritenute per il delitto di cui al capo H.), così diminuendo la pena inflitta per il reato più grave tra quelli commessi dal Foderaro in esecuzione del medesimo disegno criminoso; ed ha invece confermato le pene irrogate ex art. 81, comma 2, cod. pen. dalla sentenza di primo grado, esplicitandone le ragioni (facendo riferimento al valore dell'oggetto materiale per i furti consumati e al fatto che fossero due le condotte in contestazione a titolo di tentativo).

Dunque, il Giudice di appello, conformemente al disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., ha ridotto la pena (per il reato più grave) corrispondentemente al motivo di gravame accolto; e - fornendo adeguata motivazione, con cui il ricorso non si è confrontato - ha confermato la pena per i residui reati in ordine ai quali non ha modificato in peius la sanzione inflitta per ciascuno di essi, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 - 01; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107 - 01).

5. Il motivo nuovo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

Vero è, infatti, che il testo dell'art. 63 cod. pen. che, nel porre un criterio di temperamento per il caso in cui concorrano più aggravanti per cui «la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» o «ad effetto speciale» (che importano un aumento della pena superiore ad un terzo: cfr. art. 63, comma 3, cit.) - dispone che si applichi «la pena stabilita per la circostanza più grave» prevedendo che il giudice possa proprio tale ultima pena («il giudice può aumentarla»), nel limite di un terzo (Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020 - dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656 - 01).

Tuttavia, nel caso di specie, correttamente è stata ritenuta più grave, rispetto a quella che sarebbe conseguita dall'applicazione della ritenuta recidiva reiterata e specifica, la pena prevista per il furto pluriaggravato ex art. 625, ultimo comma, cod. pen.; e, parimenti in maniera corretta, le sanzioni da esso poste sono state considerate (in ossequio alla precipua disciplina prevista dall'art. 625 cit., che prevede una cornice edittale indipendente - più elevata e con un incremento di pena superiore a un terzo - nei caso del concorso delle aggravanti da esso richiamate) la pena base su cui operare l'aumento per la recidiva nei limiti di un terzo.

Ed è del tutto incongruo il richiamo di Sez. 2, n. 13082/2018, cit., che ha argomentato in relazione al concorso di più aggravanti contemplate dell'art. 628, comma 3, cod. pen. per il delitto di rapina, tuttavia in relazione al testo anteriore alla

I. 23 giugno 2017, n. 103 (e dunque all'inserimento nel corpo dell'art. 628 cit., al comma 4), ossia di un disposto normativo che ancora che non poneva una disciplina analoga a quella prevista per il furto nei casi di concorso tra più aggravanti.

Non occorre, allora, dilungarsi che in relazione alla quaestio iuris in discorso non può essere utilmente prospettato il vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) e per rilevare che la Corte di merito (come già osservato a proposito del secondo motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]) ha indicato le ragioni poste a sostegno della determinazione dell'aumento nella misura di un terzo, rispetto alle quali le censure difensive (per quel che qui rileva, quelle spese nell'interesse del Fosso) sono meramente apodittiche.

6. Il secondo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto non si è confrontato compiutamente con la motivazione posta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche che, contrariamente a quanto assunto con il ricorso, si è fondata sui precedenti penali dell'imputato (rimarcandone il numero e la gravità).

7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere c:ondannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FODERAR° GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma: dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel corpo della propria memoria, con la quale - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]° - ha articolato un nuovo motivo di ricorso e insistito nell'accoglimento anche di quelli già presentati; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha eccepito la tardiva presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, - per quel che qui rileva - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius la pena a loro inflitta con la pronuncia resa in data 14 maggio 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, confermando nel resto la decisione di primo grado che aveva affermato la responsabilità degli imputati per più delitti aggravati di furto (uno dei quali tentato) e ritenuto la recidiva a loro c:ontestata. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dai difensori degli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi con il ricorso nonché un motivo nuovo. 2.1.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva reiterata e specifica, adducendo che: - i reati in relazione ai quali all'imputato è stata applicata la pena con sentenza del 25 giugno 1990 (fatti di bancarotta del 23 ottobre 1987) sono estinti ex art. 445 cod. proc. pen. e non possono essere presi in considerazione; - i reati di cui alla pronuncia del 19 gennaio 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (commessi dal 2002 al 2006) sono stati ritenuti commessi in continuazione con i fatti giudicati con sentenza in data 20 gennaio 2011 del Tribunale di Massa (commessi nel 2005), quindi al fine della contestazione della recidiva avrebbero dovuto essere intesi «come un'unica sentenza» e avrebbe errato la Corte territoriale a considerarle «come due sentenze»; - l'altra annotazione nel certificato del casellario dell'imputato atterrebbe al riconoscimento in data 26 novembre 2010 di una sentenza del Tribunale di Stoccarda (resa il 15 aprile 1997 per fatti verificatisi nel 1996) ma non emergerebbe se abbia a oggetto reati contravvenzionali (di cui non si può tenere conto ai finì della recidiva) o delitti; - in ogni caso sarebbe carente la motivazione del Giudice del gravame, poiché si sarebbe limitato a richiamare i precedenti senza svolgere la prescritta valutazione della maggiore attitudine a delinquere del Foderaro, che non si potrebbe fondare su fatti risalenti come quelli giudicati dai Tribunali di [OSCURATO:PERSONA] e di Massa o dal Giudice tedesco. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata prospettata l'omessa motivazione sulla determinazione dell'aumento per la recidiva ex art. 63, comma 4, cod. pen. nella misura massima di un terzo. 2.1.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, poiché: - la Corte territoriale - nonostante, in accoglimento dell'appello abbia diminuito la pena per il reato più grave (capo H), e in particolare l'aumento per la recidiva disposto per esso dal primo Giudice - non ha diminuito l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (per i reati di cui ai capi B, C, D, E, F, H1, I) quantunque ai sensi dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. se ne imponesse una proporzionale riduzione; - e, comunque, la motivazione sul punto non sarebbe adeguata. 2.1.4. Con il motivo nuovo si è assunta la violazione della legge penale, rappresentando che l'aumento della pena in ragione della recidiva sarebbe stato calcolato sulla pena irrogata per il reato furto pluriaggravato di cui al capo H (nella misura di un terzo, pari a tre anni di reclusione ed euro 300 di multa) e, dunque, determinato in misura superiore a un terzo rispetto alla pena posta per il reato non aggravato, come avrebbe dovuto disporsi alla luce della giurisprudenza (Sez. 2, n. 13082 del 23/01/2018, Ghiani). 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi. 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'aumento per la recidiva, poiché esso sarebbe stato disposto dalla Corte di appello (in parziale accoglimento del gravame) nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., tuttavia commisurandolo non alla pena per il reato di furto monoaggravato bensì su quella più elevata prevista per il furto pluriaggravato (cfr. Sez. 2, n. 13082/2018, cit.); e sul punto la sentenza impugnata non avrebbe argomentato su quanto esposto nell'atto di appello. 2.2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e l'assenza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richieste con il gravame per adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta offensività dei fatti e alla confessione del Fossa (rivelatasi dirimente per almeno tre capi di imputazione, come argomentato con l'atto di appello in maniera ampia e circostanziata). Sul punto la Corte di merito si sarebbe limitata alla riproposizione pedissequa di quanto esposto brevemente dal G.u.p., richiamando i precedenti penali del Fossa ma non indicandoli espressamente come ostativi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Deve, anzitutto, aversi riguardo alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa eccepita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del ricevimento delle conclusioni del Procuratore generale il giorno 30 novembre 2022 e del conseguente termine ristretto («un giorno a fronte di cinque») per le repliche difensive. L'eccezione non può trovare accoglimento: «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere» (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02); e nel caso di specie il difensore ha in effetti rassegnato le proprie conclusioni, adducendo in maniera del tutto generica la violazione del diritto di difesa. 2. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] difetta di specificità ed è manifestamente infondato. Difatti: - non si è confrontato con la decisione impugnata, la quale non ha considerato, al fine della recidiva, il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena in data 25 giugno 1990, ed ha specificato che la condanna resa dal Giudice tedesco è stata resa per furto e ricettazione (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - è con evidenza erroneo allorché ha assunto che i reati ritenuti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso oggetto di distinti provvedimenti di condanna debbano essere considerati «come un'unica sentenza», in quanto l'istituto della continuazione «non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale» e non è incompatibile con la recidiva (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01), tanto che «sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato» (Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione); - infine, è del tutto destituito di fondamento nella parte in cui ha negato che la Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare i precedenti riportati dal Foderaro, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente affermato che ie condotte oggetto del presente giudizio (tenuto conto dell'omogeneità di esse rispetto ai fatti per cui l'imputato ha riportato condanna) ne dimostrerebbero l'ingravescente pericolosità (non incisa dalle pregresse vicende giudiziarie); e versato in fatto nella parte in cui ha inteso prospettare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento in ragione del tempus dei precedenti delitti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3. Il secondo motivo presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e privo di specificità, poiché la Corte di merito ha argomentato in ordine alla determinazione dell'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la recidiva nella misura , ,,,,I C , massima di un terzo, facendo riferimento proprio all'intensità dell'ingravescente pericolosità manifestata dall'imputato. 4. Il terzo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]° è manifestamente infondato e generico. Vero è che la Corte distrettuale, in parziale accoglimento dell'appello, ha ridotto l'aumento della pena per la recidiva qualificata, che il primo Giudice aveva determinato in misura superiore a quella consentita dall'art. 63, comma 4, cod. pen. (tenuto conto delle rimanenti aggravanti ritenute per il delitto di cui al capo H.), così diminuendo la pena inflitta per il reato più grave tra quelli commessi dal Foderaro in esecuzione del medesimo disegno criminoso; ed ha invece confermato le pene irrogate ex art. 81, comma 2, cod. pen. dalla sentenza di primo grado, esplicitandone le ragioni (facendo riferimento al valore dell'oggetto materiale per i furti consumati e al fatto che fossero due le condotte in contestazione a titolo di tentativo). Dunque, il Giudice di appello, conformemente al disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., ha ridotto la pena (per il reato più grave) corrispondentemente al motivo di gravame accolto; e - fornendo adeguata motivazione, con cui il ricorso non si è confrontato - ha confermato la pena per i residui reati in ordine ai quali non ha modificato in peius la sanzione inflitta per ciascuno di essi, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 - 01; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107 - 01). 5. Il motivo nuovo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Vero è, infatti, che il testo dell'art. 63 cod. pen. che, nel porre un criterio di temperamento per il caso in cui concorrano più aggravanti per cui «la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» o «ad effetto speciale» (che importano un aumento della pena superiore ad un terzo: cfr. art. 63, comma 3, cit.) - dispone che si applichi «la pena stabilita per la circostanza più grave» prevedendo che il giudice possa proprio tale ultima pena («il giudice può aumentarla»), nel limite di un terzo (Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020 - dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, correttamente è stata ritenuta più grave, rispetto a quella che sarebbe conseguita dall'applicazione della ritenuta recidiva reiterata e specifica, la pena prevista per il furto pluriaggravato ex art. 625, ultimo comma, cod. pen.; e, parimenti in maniera corretta, le sanzioni da esso poste sono state considerate (in ossequio alla precipua disciplina prevista dall'art. 625 cit., che prevede una cornice edittale indipendente - più elevata e con un incremento di pena superiore a un terzo - nei caso del concorso delle aggravanti da esso richiamate) la pena base su cui operare l'aumento per la recidiva nei limiti di un terzo. Ed è del tutto incongruo il richiamo di Sez. 2, n. 13082/2018, cit., che ha argomentato in relazione al concorso di più aggravanti contemplate dell'art. 628, comma 3, cod. pen. per il delitto di rapina, tuttavia in relazione al testo anteriore alla I. 23 giugno 2017, n. 103 (e dunque all'inserimento nel corpo dell'art. 628 cit., al comma 4), ossia di un disposto normativo che ancora che non poneva una disciplina analoga a quella prevista per il furto nei casi di concorso tra più aggravanti. Non occorre, allora, dilungarsi che in relazione alla quaestio iuris in discorso non può essere utilmente prospettato il vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) e per rilevare che la Corte di merito (come già osservato a proposito del secondo motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]) ha indicato le ragioni poste a sostegno della determinazione dell'aumento nella misura di un terzo, rispetto alle quali le censure difensive (per quel che qui rileva, quelle spese nell'interesse del Fosso) sono meramente apodittiche. 6. Il secondo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto non si è confrontato compiutamente con la motivazione posta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche che, contrariamente a quanto assunto con il ricorso, si è fondata sui precedenti penali dell'imputato (rimarcandone il numero e la gravità). 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere c:ondannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ric
Decreto Cassazione n. 11671/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris