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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42223/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/09/2022 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 settembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 29 settembre 2021 del GUP del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Banfi lamentarcon il primo motivoil'inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con il secondo l'eccesso di pena e la mancata applicazione delle generiche. (4),) Fiori deducet con il primo motivo la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; con il secondyeccesso di pena e degli aumenti per la continuazione; con il tern\ l'eccesso delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

I Giudici di merito hanno accertato un complesso sistema di frodi carosello nel settore delle telecomunicazioni in cui erano coinvolti l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Fiori e la [OSCURATO:SOCIETA]. di Banfi.

Secondo le difese, gli atti di accertamento sarebbero stati compiuti in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché i finanzieri non avrebbero interrotto le operazioni allorché avevano riscontrato gli indizi di reato a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] e avevano proceduto senza autorizzazioni sia nei confronti di questa sia successivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

La .Corte territoriale ha compiutamente esaminato tale eccezione e ha accertato in fatto che non erano emersi, al tempo della verifica fiscale in [OSCURATO:PERSONA], relativa alle annualità 2012-2014, gli indizi della violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 compiuta a partire dal 20151 mentre la verifica fiscale di [OSCURATO:SOCIETA] non poteva essere influenzata dalla conoscenza di alcuni elementi di illiceità emersi dalla verifica a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Gli indizi di reato erano emersi 1 infatti/ solo dopo la comparazione dei documenti acquisiti in [OSCURATO:PERSONA] e di quelli acquisiti in [OSCURATO:SOCIETA], come riepilogato nei pvc del 16 dicembre 2016 e 5 dicembre 2019, e dopo il confronto con i dati dello spesometro per gli anni 2014-2016.

Correttamente la Corte territoriale ha dunque ritenuto generica l'eccezione.

E' pacifico in giurisprudenza che la violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'articolo 220 rimanda (Sez. 3, 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01), con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale non vengono indicate, né dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero prodotto l'eccepita invalidità.

Non, dunque, la generica violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato la nullità o l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423-01, con ampi riferimenti alla dottrina).La Corte territoriale ha inoltre f osservato che l'unica operazione eventualmente suscettibile di autorizzazione era stata l'estrazione dei dati dai pci che, tuttavia, non costituisce accertamento tecnico irripetibile e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072-01).

Le difese non hanno mosso contestazioni all'attività di acquisizione dei dati né hanno sollevato obiezioni in ordine a eventuali alterazioni, per cui, anche sotto tale profilo, la censura in merito all'utilizzabilità dei pvc non è decisiva.

Entrambi gli imputati hanno contestato l'entità della pena.

La motivazione della Corte di appello/che ha confermato la decisione del GUID/è però ineccepibile.

I ricorrenti hanno reiterato le condotte delittuose per tre annualità consentendo ai clienti di [OSCURATO:PERSONA], tramite l'interposizione di [OSCURATO:SOCIETA], di evadere VIVA per importi milionari.

Di qui il discostamento dal minimo edittale, anche se la pena è rimasta contenuta nel medio edittale, ciò che di per sé solleva il giudice da motivazioni ulteriori rispetto al generico richiamo ai parametri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).

Immune da censure è anche la motivazione sugli aumenti per la continuazione, questione sollevata da Fiori, dal momento che i Giudici hanno evidenziato che nel tempo si erano incrementati gli elementi passivi fittizi portati in dichiarazione e conseguentemente gli importi dell'IVA evasa, il che era sintomatico dell'accresciuta abilità e spregiudicatezza maturata dagli imputati.

Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto al diniego delle generiche, questione sollevata da Banfi, poiché anche in questo caso i Giudici hanno evidenziato l'intensità del dolo, l'entità del danno cagionato, l'assenza di segni di resipiscenza, di rimeditazione critica delle condotte, la mancanza di riparazioni o di risarcimenti del danno.

A fronte di tali elementi, l'incensuratezza e il corretto comportamento processuale) segnalati nel ricorso sono stati stimati subvalenti con giudizio non censurabile in questa sede.

Infine, vi è risposta ineccepibile anche in merito all'entità delle pene accessorie, sia pure riferita per errore materiale a Banfi, anziché a Fiori, che aveva sollevato la questione con l'atto di appello e l'ha reiterata nel ricorso per cassazione, perché aveva dimostrato particolare spregiudicatezza nell'esercizio dell'attività d'impresa, piegata ad interessi utilitaristici propri e di terzi, ciò che ha giustificato la preclusione dell'esercizio dell'attività d'impresa per il più lungo tempo di due anni.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/09/2022 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 settembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 29 settembre 2021 del GUP del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Banfi lamentarcon il primo motivoil'inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con il secondo l'eccesso di pena e la mancata applicazione delle generiche. (4),) Fiori deducet con il primo motivo la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; con il secondyeccesso di pena e degli aumenti per la continuazione; con il tern\ l'eccesso delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I Giudici di merito hanno accertato un complesso sistema di frodi carosello nel settore delle telecomunicazioni in cui erano coinvolti l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Fiori e la [OSCURATO:SOCIETA]. di Banfi. Secondo le difese, gli atti di accertamento sarebbero stati compiuti in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché i finanzieri non avrebbero interrotto le operazioni allorché avevano riscontrato gli indizi di reato a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] e avevano proceduto senza autorizzazioni sia nei confronti di questa sia successivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. La .Corte territoriale ha compiutamente esaminato tale eccezione e ha accertato in fatto che non erano emersi, al tempo della verifica fiscale in [OSCURATO:PERSONA], relativa alle annualità 2012-2014, gli indizi della violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 compiuta a partire dal 20151 mentre la verifica fiscale di [OSCURATO:SOCIETA] non poteva essere influenzata dalla conoscenza di alcuni elementi di illiceità emersi dalla verifica a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Gli indizi di reato erano emersi 1 infatti/ solo dopo la comparazione dei documenti acquisiti in [OSCURATO:PERSONA] e di quelli acquisiti in [OSCURATO:SOCIETA], come riepilogato nei pvc del 16 dicembre 2016 e 5 dicembre 2019, e dopo il confronto con i dati dello spesometro per gli anni 2014-2016. Correttamente la Corte territoriale ha dunque ritenuto generica l'eccezione. E' pacifico in giurisprudenza che la violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'articolo 220 rimanda (Sez. 3, 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01), con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale non vengono indicate, né dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero prodotto l'eccepita invalidità. Non, dunque, la generica violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato la nullità o l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423-01, con ampi riferimenti alla dottrina).La Corte territoriale ha inoltre f osservato che l'unica operazione eventualmente suscettibile di autorizzazione era stata l'estrazione dei dati dai pci che, tuttavia, non costituisce accertamento tecnico irripetibile e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072-01). Le difese non hanno mosso contestazioni all'attività di acquisizione dei dati né hanno sollevato obiezioni in ordine a eventuali alterazioni, per cui, anche sotto tale profilo, la censura in merito all'utilizzabilità dei pvc non è decisiva. Entrambi gli imputati hanno contestato l'entità della pena. La motivazione della Corte di appello/che ha confermato la decisione del GUID/è però ineccepibile. I ricorrenti hanno reiterato le condotte delittuose per tre annualità consentendo ai clienti di [OSCURATO:PERSONA], tramite l'interposizione di [OSCURATO:SOCIETA], di evadere VIVA per importi milionari. Di qui il discostamento dal minimo edittale, anche se la pena è rimasta contenuta nel medio edittale, ciò che di per sé solleva il giudice da motivazioni ulteriori rispetto al generico richiamo ai parametri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). Immune da censure è anche la motivazione sugli aumenti per la continuazione, questione sollevata da Fiori, dal momento che i Giudici hanno evidenziato che nel tempo si erano incrementati gli elementi passivi fittizi portati in dichiarazione e conseguentemente gli importi dell'IVA evasa, il che era sintomatico dell'accresciuta abilità e spregiudicatezza maturata dagli imputati. Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto al diniego delle generiche, questione sollevata da Banfi, poiché anche in questo caso i Giudici hanno evidenziato l'intensità del dolo, l'entità del danno cagionato, l'assenza di segni di resipiscenza, di rimeditazione critica delle condotte, la mancanza di riparazioni o di risarcimenti del danno. A fronte di tali elementi, l'incensuratezza e il corretto comportamento processuale) segnalati nel ricorso sono stati stimati subvalenti con giudizio non censurabile in questa sede. Infine, vi è risposta ineccepibile anche in merito all'entità delle pene accessorie, sia pure riferita per errore materiale a Banfi, anziché a Fiori, che aveva sollevato la questione con l'atto di appello e l'ha reiterata nel ricorso per cassazione, perché aveva dimostrato particolare spregiudicatezza nell'esercizio dell'attività d'impresa, piegata ad interessi utilitaristici propri e di terzi, ciò che ha giustificato la preclusione dell'esercizio dell'attività d'impresa per il più lungo tempo di due anni.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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