CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17050/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso l’ordinanza dell’11 novembre 2025 con cui il Tribunale diRoma ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 25 ottobre 2025, ha dispostonei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere inrelazione al reato di cui agli artt. 110, 629, primo e secondo comma in relazioneall’art. 628, terzo comma n. 1 e 416-bis.1 cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce carenza emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanzaaggravante dell’uso del metodo mafioso.La motivazione sarebbe carente in ordine all’indicazione degli elementiindiziari da cui desumere la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del tipo e delcontenuto delle minacce caratterizzate dal metodo mafioso che il Capriottiavrebbe profferito nei confronti della persona offesa.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione inordine alle specifiche deduzioni difensive formulate nell’atto di gravame conriferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.3.1. In particolare, si assume che i giudici del riesame abbiano desuntola presunta professionalità criminale del [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente dall’esistenzadi un unico precedente penale, omettendo di considerare che tale precedenteconcerne una sentenza di applicazione concordata della pena per il reato dibancarotta fraudolenta.Secondo la difesa, la diversa natura del reato oggetto della misuracautelare impedirebbe di ravvisare quegli elementi di identità di indole richiesti aifini della configurabilità della recidiva specifica prevista dall’art. 274, lett. c), cod.proc. pen.Si deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe trascurato le ulterioriargomentazioni difensive volte a evidenziare il carattere meramente astratto econgetturale degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza di unpericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa, individuati dai giudici delriesame nei contatti del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti indagati in altri procedimentipenali e nei rapporti familiari con il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA].La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illogicanella parte in cui i giudici del riesame affermano che il ricorrente avrebbe richiestol’intervento del Capriotti al fine di esercitare pressioni sulla persona offesamediante il potenziale criminale che costui sarebbe stato in grado di assicurare.Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazionedimostrerebbe, piuttosto, l’assenza di un’autonoma caratura criminale delMarinucci, la quale, ove sussistente, sarebbe stata di per sé sufficiente arealizzare l’effetto intimidatorio perseguito.3.2. Con riferimento, poi, alla ritenuta sussistenza del pericolo diinquinamento probatorio, si deduce che i giudici del riesame si sarebbero limitatiad affermare la necessità di procedere ad una nuova escussione della personaoffesa, senza indicare gli elementi logico-fattuali dai quali desumere l’esistenzadi un concreto e attuale rischio di ritorsioni ovvero di probabili condotte idonee ainterferire con l’acquisizione di tale prova.La motivazione sarebbe, inoltre, illogica nella parte in cui i giudici delriesame fondano la decisione sulla necessità di procedere ad una ulterioreaudizione della persona offesa in ragione della scarsa chiarezza del relativoracconto, non risultando comprensibile – secondo la difesa – quale interessepotrebbe avere il [OSCURATO:PERSONA] ad impedire l’approfondimento delle incongruenzepresenti nelle dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo di impugnazione è generico e aspecifico.Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanzeindiziarie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione conaffermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativoseguito dai giudici del riesame.1.1. Il Tribunale ha ritenuto, all’esito di un iter motivazionale coerente,immune da vizi logici e giuridici e pienamente aderente alle risultanzeprocedimentali, che le modalità esecutive dell’azione delittuosa presentasserotratti significativamente evocativi della peculiare forza intimidatrice propria deisodalizi di stampo mafioso. Esse, infatti, sono state giudicate idonee a ingenerarenella persona offesa un effetto coercitivo di particolare intensità e pervasività.In tale quadro, è stato valorizzato il fatto che il Turella era pienamentein grado di percepire l’estrema gravità della minaccia di morte proveniente da unsoggetto inserito nell’orbita del noto clan Senese, circostanza che accresceva inmodo significativo la portata intimidatoria della condotta. A ciò si aggiunge chela prospettazione della possibile esecuzione della minaccia anche nell’eventualitàdi arresto del Capriotti contribuiva a rafforzarne l’efficacia, delineando uncontesto operativo riconducibile a modalità tipiche di gruppi criminali organizzati,abituati a perseguire i propri scopi attraverso schemi d’azione riconducibili aisodalizi mafiosi.Tali elementi sono stati, pertanto, ritenuti sintomatici di un modusoperandi connotato da un’elevata capacità intimidatoria, idonea a incidereprofondamente sulla sfera volitiva della vittima (cfr. pag. 7 del provvedimentoimpugnato), elementi con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi conconseguente difetto di specificità del motivo di impugnazione.1.2. Appare, pertanto, evidente come il Tribunale abbia fatto correttouso dell’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui lacircostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nellostigmatizzare un metodo e non un fatto, all’avvertita esigenza di prevedere untrattamento più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad unaorganizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriorerispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di condotteestorsive (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Paiano, Rv. 269938-01; Sez. 2, n.34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01), dovendo il giudice limitarsi acontrollare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nellavittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso delprospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di ungruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune, nonessendo necessario che il soggetto agente appartenga effettivamente a unsodalizio criminale di tal genere (Sez. 2, n. 34786/2023, cit.; Sez. 2, n. 20320del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01).La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimereil «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla naturadel delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità dellacondotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.È configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa siastata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittimala peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo ditrovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo madi un intero gruppo di stampo mafioso.2. Il secondo motivo è aspecifico.2.1. I giudici del riesame hanno dato conto, con apparato argomentativoesauriente, immune da vizi di manifesta illogicità e coerente con il compendioinvestigativo acquisito, dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato. Inparticolare, la motivazione impugnata valorizza la rilevante gravità delle condottecontestate, connotate da marcata violenza e spregiudicatezza operativa, nonchél’elevato grado di capacità criminale del [OSCURATO:PERSONA]. Tale profilo è desunto, da unlato, dalla scelta di avvalersi dell’apporto di un soggetto inserito in contestimalavitosi del livello criminale del Capriotti - al fine di rendere maggiormentecogente l’azione estorsiva - e, dall’altro, dalla pregressa condanna riportata per ildelitto di bancarotta fraudolenta, ritenuta sintomatica di una propensione allacommissione di reati lucro-genetici.Siffatti elementi sono stati correttamente ritenuti idonei a fondare ungiudizio prognostico in ordine alla concreta e attuale probabilità di reiterazione dicondotte delittuose della medesima specie, giustificando, in termini di adeguatezzae proporzionalità, l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcerequale unico presidio efficace a neutralizzare il pericolo di recidiva (cfr. pagg. 7 ed8 del provvedimento impugnato).Il ricorrente non si è misurato adeguatamente con gli elementi dai qualiil Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualitàdel pericolo di reiterazione, limitandosi a proporre una diversa interpretazione deicomportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], con affermazioni apodittiche e prive di unadeguato nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici delriesame.2.1.1. Deve essere, peraltro, ribadito che l'art. 274, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamentedalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione,ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che laconnotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto inpresenza delle quali essa si è svolta, restano concreti elementi di valutazioneimprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nellacommissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv.271522-01; Sez. 6, n. 41467 del 09/07/2024, Giampaolo, non mass.).2.1.2. Ciò premesso, deve essere evidenziato come il Tribunale abbiacorrettamente dato seguito al principio di diritto secondo il quale la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,prevista anche per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., può esseresuperata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementispecifici dai quali risulti che le esigenze cautelari siano venute meno ovvero sisiano affievolite, elementi idonei a determinare un'attenuazione del giudizio dipericolosità che nel caso oggetto di scrutinio non risultano dedotti dalla difesa nécomunque appaiono desumibili dagli atti (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep.2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv.280450-01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004-01).Peraltro, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalladifesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere diargomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez.2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020,Carparelli, Rv. 279470-01) dovendo comunque trovare applicazione la misuradella custodia in carcere.2.2. Il provvedimento impugnato risulta privo di contraddizioni, aporie emanifeste illogicità anche in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo diinquinamento probatorio.In tale prospettiva, i giudici del riesame hanno evidenziato come ilMarinucci si sia reso autore di condotte specificamente dirette a comprimere lalibertà di autodeterminazione della persona offesa, esercitando su di essa pressioniparticolarmente incisive e imponendo, congiuntamente al Capriotti, l’osservanzadelle proprie determinazioni.Siffatti comportamenti, per le loro connotazioni oggettive e per lemodalità esecutive, sono stati qualificati come espressivi di una spiccata capacitàintimidatoria in capo al [OSCURATO:PERSONA] e correttamente ritenuti pienamente idonei afondare il concreto e attuale pericolo di alterazione del quadro probatorio, conconseguente pregiudizio per l’integrità e la genuinità della prova. In particolare,tale rischio è stato ravvisato con riguardo all’escussione della persona offesa edegli ulteriori soggetti coinvolti nella gestione delle società interessate alla vicenda(cfr. pag. 8 dell’ordinanza impugnata).2.2.1. Il Tribunale ha, in tal modo, fatto corretta applicazione delprincipio di diritto secondo cui la valutazione del pericolo di inquinamentoprobatorio deve essere riferita tanto alle prove ancora da acquisire quanto allefonti già raccolte, risultando irrilevante lo stato di avanzamento delle indagini o laloro eventuale conclusione, non potendosi escludere che l’indagato, ove nonsottoposto a misura cautelare, possa indurre i testimoni a rendere dichiarazioni asé favorevoli (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052-01).Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata si fonda su unapparato motivazionale coerente, immune da manifeste illogicità e rispettoso deiparametri normativi di riferimento, sottraendosi alle censure difensive che sirisolvono, ancora una volta, in una inammissibile sollecitazione a una diversalettura del materiale indiziario.2.2.2. Nondimeno è il caso di precisare che, in tema di misure cautelaripersonali, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e quello direiterazione del reato costituiscono requisiti che, ai sensi dell'art. 274 del cod.proc. pen., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi nondevono "concorrere insieme" per legittimare il provvedimento restrittivo, con laconseguenza che, qualora il giudice di merito abbia, come nella specie, procedutoalla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratiocriminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanzacautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenzecautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale(Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01; Sez. 3, n. 15980 del16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944-02).Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quantoall'insussistenza dell'esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettera b) cod.proc. pen., in presenza di una corretta valutazione in ordine alla sussistenzadell'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possonodeterminare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio dimotivazione, essendo la cautela sorretta da un'esigenza di per sé autosufficiente,quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertàpersonale.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento larimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]