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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38669/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo atto di impugnazione redatto da difensore di fiducia, per la cassazione della sen- tenza con cui la Corte di appello di Napoli il 26 novembre 2020, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Avellino il 24 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della vio- lazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 19 marzo 2020, in conseguenza condannandolo, con la riduzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte di merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti senza tuttavia mo- tivare la decisione in relazione alla non ricorrenza delle condizioni per il prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen. ed all'affermazione di responsabilità.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

Deve peraltro escludersi la necessità, nell'attuale assetto normativo, di veri- fica, nel caso di "patteggiamento in appello" circa la emersione di elementi tali da condurre ad una pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Infatti: «In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274522);I «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cas- sazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'im- putato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; in termini, v.

Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo atto di impugnazione redatto da difensore di fiducia, per la cassazione della sen- tenza con cui la Corte di appello di Napoli il 26 novembre 2020, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Avellino il 24 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della vio- lazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 19 marzo 2020, in conseguenza condannandolo, con la riduzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte di merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti senza tuttavia mo- tivare la decisione in relazione alla non ricorrenza delle condizioni per il prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen. ed all'affermazione di responsabilità. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). Deve peraltro escludersi la necessità, nell'attuale assetto normativo, di veri- fica, nel caso di "patteggiamento in appello" circa la emersione di elementi tali da condurre ad una pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Infatti: «In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274522);I «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cas- sazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'im- putato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; in termini, v. Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore
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