CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11741/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 78/2 –controricorrente – Oggetto: tributi – dogane – dazi – royalties –condizione della vendita N.11741/20 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3984/07/19 depositata in data 15 ottobre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società attiva nel commercio di giocattoli per bambini, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica relativ i a una bolletta di importazione definitiva del settembre 2014,con i quali l’Ufficio riteneva di assoggettare a diritti di confine i diritti di licenza di prodotti importati a marchio Disney nella misura pari al 12% dell’importo delle vendite nette dei prodotti importati, assumendo che il pagamento di questi diritti di licenza costituisse condizione della vendita. Ai maggiori dazi si aggiungevanoIVA e sanzioni. 2. La CTP diMilano ha accolto i ricorsi riuniti. 3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 15 ottobre 2019 ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il pagamento deidiritti di licenza non costituisca condizione della vendita. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente , ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., omessa motivazione e violazione dell’art.132 cod. proc. civ., ritenendo il ricorrente che la sentenza impugnata non contenga una esposizione delle ragioni poste a base della decisione, nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, senza specificare quali fossero i dati obiettivi e non contestati sui quali si sarebbe basato il giudice di primo grado. La sentenza di appello sarebbe, pertanto, N.11741/20 R.G. Est. F. D’Aquino affetta da motivazione apparente per avere confermato acriticamente una sentenza di primo grado insufficientemente motivata. 2. Il primo motivo, in disparte l’eccezione di inammissibilità del motivo proposta dal controricorrente, è infondato. Come correttamente osserva parte controricorrente, il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice del merito resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, verificandosi se la motivazione espressa dal giudice consenta di evincere il percorso logico seguito ai fini della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Il giudice di appello ha ritenuto che in caso di vendita di merci, l’assoggettamento a diritto di confine dei diritti di licenza a favore di un terzo licenziante presuppone che il pagamento di tali diritti di licenza costituisca una condizione di vendita delle merci, ritenendo insussistente tale condizione nel caso di specie. La motivazione, per quanto assai scarna, appare compiuta e comprensibile. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 29 e 32 Reg. (CEE) n. 2913/1992, nonché degli artt. 143, 157, 159, 160 del Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC). Osserva parte ricorrente come al prezzo dichiarato in dogana devono aggiungersi, a termini dell’art. 32, lett. c) Reg. n. 2454/1993 i corrispettivi e i diritti di licenza che il compratore è tenuto pagare, anche indirettamente, come condizione della vendita delle merci importate, ove gli stessi non siano stati originariamente inclusi nel prezzo di vendita. Osserva il ricorrente che nel prezzo di transazione devono includersi tutti i fattori economicamente rilevanti, i quali devono essere oggetto di valutazione secondo i criteri indicati dagli artt. 30 e 31 Reg. (CEE) n. 2913/92. Sotto questo profilo, il ricorrente evidenzia come il Reg. n. 2454/1993 (DAC) prevede che il diritto di licenza debba aggiungersi al valore di transazione delle merci se si N.11741/20 R.G. Est. F. D’Aquino riferisce alle merci in oggetto, se ha costituito condizione della vendita (art. 157) e se l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al fornitore (art. 159). Ove, poi, il diritto di licenza venga corrisposto a un terzo, l’art. 160 DAC prevede che i diritti di licenza sono assoggettati a dazio se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di eseguire tale pagamento. Deduce il ricorrente che il giudice di appello avrebbe trascurato diverificare le clausole contrattuali alla luce delle suddette disposizioni, al fine di verificare se il pagamento dei diritti di licenza costituisse condizione della vendita. 4. Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso articolate dal controricorrentein relazione al secondo motivo e ribadite in memoria, non attenendo il motivo alla revisione dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito, bensì alla falsa applicazione della disciplina in materia di ricomprensione nel valore di transazione ai fini del pagamento dei diritti di confine degli importi corrisposti a titolo di diritti di licenza. 5. D eve, inoltre, rilevarsi – come correttamente rileva parte controricorrente in memoria –che sull’accertamento di maggiore IVA per € 2.407,51 (come risulta dalla sentenza impugnata) –il giudice di primo grado aveva accolto la pretesa della contribuente anche in punto IVA e che il relativo capo di impugnazione in appello (sommariamente tracciato nella sentenza impugnata) è stato implicitamente rigettato da giudice di appello, con statuizione non oggetto di espressa censura e conseguente formazione del giudicato interno. La controversia permane, pertanto, in relazione alla sola applicazione dei dazi. 6. Il secondo motivo è, in relazione ai maggiori dazi applicati, fondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 29, Reg. (CEE) n. 2913/92 sta bilisce che il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo N.11741/20 R.G. Est. F. D’Aquino effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione; sonofatte salve le rettifiche da effettuare conformemente al successivo art. 32, tra cui i «corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare»(art. 32, par. 1, lett. c)(Cass., Sez. V, 16 maggio 2023, n. 13338). 7. L'art. 157, par. 1, Reg. (CEE) n. 2454/93 (DAC) prevede , ulteriormente,che per corrispettivo e diritt o di licenza deve intendersi, in particolare, quanto versato per l'utilizzo di diritti inerenti alla fabbricazione delle merci importate, alla vendita per l'esportazione di tale merce e all'impiego e alla rivendita delle stesse e che tali corrispettivi vadano aggiunti al prezzo effettivamente pagato nel caso in cui tale pagamentosi riferisca alle merci oggetto della valutazione e costituisca una condizione di vendita di quelle merci. L'art. 159 del medesimo regolamento stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica, ove l'acquirente non sia libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. 8. Ove, poi, il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore(cd. scenario a tre parti), occorre verificare, a termini dell’art. 160 Reg. (CEE) n. 2453/1993se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente. Al fine della individuazione del contenuto della nozione di «controllo», utili indicator i possono essere tratti N.11741/20 R.G. Est. F. D’Aquino dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, n ella versione italiana del 2007, sull'applicazione dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), tra i quali si menzionano i casi in cui il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente, ovvero esercita un controllo di fatto sulla produzione, sulla logistica, sulla consegna delle merci, fissa le condizioni del prezzo, può impedire la commercializzazione dei prodotti a terzi. 9. Nella specie è mancato l’accertamento che il pagamento dei dirittidi licenza abbia costituito condizione della vend i ta . Il giudice di appello si è limitato astatuire che nel prezzo in dogana «non vi sono altri costi che riguardano la produzione economica di tale importazione»e che il diritto di licenza sarebbe «un valore rettificativo delle vendite e non certo un costo accessorio all’acquisto», tale da esulare «da rapporto tributario tra importatore e Dogana». Tale affermazione non è conforme ai superiori principi espressi, dovendosi accertare, alla luce della documentazione contrattuale (diversamente da quanto deduce parte controricorrente, come ribadisce in memoria) – se , in caso di beneficia rio delle royalties diverso dal venditore - il licenziante eserciti un controllo sul venditore , che vada oltre il mero controllo di qualitàe che il versamentoa favore del licenziante dei diritti di licenza costituisca condizione della vendita. 10. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo , cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame, nonché per l’esame delle questioni rimaste assorbite , oltre ch e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvi a alla Corte di N.11741/20 R.G. Est. F. D’Aquino giustizia tributaria