CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26055/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13370-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3343/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13370 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Rg 13370/2020 Agenzia delle dogane c/ [OSCURATO:PERSONA] GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] GMBH (già [OSCURATO:PERSONA] GME3H), di avviso di accertamento, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto l'appello della società, in riforma della sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso introduttivo. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n.27/2018) che ha "'dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in materia di imposta unica sui concorsi proidnostici e sulle scommesse nella parte in cui prevede che, nelle annualità precedenti al 2011, siano assoggettate al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e quindi anche le ricevitorie operanti per conto della [OSCURATO:PERSONA] GMBH. Per effetto di detta pronuncia, la norma de qua ha cessato di avere efficacia e quindi, i giudici dovranno annullare gli avvisi di accertamento emessi sulla base della stessa per gli anni antecedenti il 2011". Loci spin [OSCURATO:PERSONA] (già Goldbet spciftwetten Gmbh) si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione data dalla CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 13 gennaio 2022, con ord. interlocutoria n. 10409/2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito. La società controricorrente ha depositato successiva memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata la richiesta, prospettata nella memoria, con la quale si chiede il rinvio della trattazione della controversia alla sezione semplice, analogamente a quanto deciso con una serie di ordinanze interlocutorie rese in esito alla camera di consiglio del 27 ottobre 2020, stante la mancanza di evidenza decisoria. Viene posto il particolare il tema della sovrapponibilità fra VIVA e l'Imposta unica sulle scommesse riguardo alla novella legislativa di cui alla I. n. 208/2015, che non inciderebbe, secondo la società controricorrente, per gli anni precedenti al 2016, quale quello in esame (2010), rispetto ai quali il contrasto con la disciplina unionale sarebbe evidente. 1.2.La domanda non può essere accolta, tenuto conto che successivamente all'udienza indicata è intervenuta la sez. 5 della Corte, (con ord. n. 25450/2021, v. spec. p. 14 e 15; Cass. n. 3868/2022, spec. p. 6), che ha affrontato la questione proposta anche con la memoria, ritenendola infondata, con l'affermazione del seguente principio: "L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, non ha il c:arattere di imposta sul volume d'afari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, lirrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Ne consegue c:he la previsione di detta imposta unica non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE" (così Cass. n. 25450/2021, cit.). 2. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa appicazione dell'art.3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art 1 con- ma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c, avendo la CTR erroneamente escluso la sussistenza del presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta in capo al bookmaker. 2.1.11 motivo è fondato. Le c uestioni sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di app-ofondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., sez. 5, Cass., sez. 5, n. 6828/2022; n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5A, i aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 95:32, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di b3okmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge con unque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del papmento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionalli e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando qua:e suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 1560937 - 02); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione dea natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L, n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione). 3. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 - quEue quella in esame - non rispondono le ricevitorie, ma solamente i boolunakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art, 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 4. Nella fattispecie è in discussione la sola posizione del bookmaker per il periodo d'imposta 2010, per cui il motivo di ricorso è fondato, non aveido il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi enunciati, laddove ha escluso l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 del bookrnaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio. 5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla CTR della Calabria, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricors