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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 dicembre 2020

Cassazione n. 41364/2021

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 10810-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.12. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di [OSCURATO:PERSONA] A 7, i ON Vi rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3„ presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza n. 29525/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 10810 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 10810/2021 L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso ex art 287 c.p.c. rilevando che con ordinanza nr 29525 depositata in data 30.9.2020 di questa Corte al punto 4 della motivazione è stato scritto" in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ,va rigettato l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano" anzicchè dell'Impresa ing [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e che è ripetuto il medesimo errore nel dispositivo " la Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano.

L'istanza è fondata e va accolta.

Infatti come si evince dal tenore dell'ordinanza la Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate sia pure in assenza della costituzione della società contribuente sicchè il rigetto dell'originario ricorso non poteva che riferirsi alla società contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza ex art 287 c.p.c. e dispone la correzione nel senso che laddove al punto 4 e nel dispositivo rigetta l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano si legga e si scriva rigetta il ricorso dell' dell'Impresa ing [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; dispone che tale correzione venga annotata a margine del provvedimento.

Roma 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] siden ( dott [OSCURATO:PERSONA] M cci)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 10810-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.12. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di [OSCURATO:PERSONA] A 7, i ON Vi rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3„ presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza n. 29525/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10810 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 10810/2021 L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso ex art 287 c.p.c. rilevando che con ordinanza nr 29525 depositata in data 30.9.2020 di questa Corte al punto 4 della motivazione è stato scritto" in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ,va rigettato l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano" anzicchè dell'Impresa ing [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e che è ripetuto il medesimo errore nel dispositivo " la Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano. L'istanza è fondata e va accolta. Infatti come si evince dal tenore dell'ordinanza la Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate sia pure in assenza della costituzione della società contribuente sicchè il rigetto dell'originario ricorso non poteva che riferirsi alla società contribuente. P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza ex art 287 c.p.c. e dispone la correzione nel senso che laddove al punto 4 e nel dispositivo rigetta l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano si legga e si scriva rigetta il ricorso dell' dell'Impresa ing [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; dispone che tale correzione venga annotata a margine del provvedimento. Roma 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] siden ( dott [OSCURATO:PERSONA] M cci)
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