CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni personali aggravate e minaccia. Letta la memoria del difensore del ricorrente, con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione alla mancata indicazione della pena base applicata e dell'aumento per la continuazione criminosa, è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, integrando la motivazione del primo giudice, ha ben chiarito come non sia derivata alcuna nullità dalla determinazione della pena nel giudizio di primo grado senza distinzione tra la parte relativa al più grave reato di lesioni personali dall'aumento inerente alla continuazione per il reato di minaccia (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), rideterminando precisamente la pena del reato continuato. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte co:st. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 april