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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 20605/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, 11[1251251iftrtusalZ5= con cui PILAN Elena era stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art.624 e 625 n.7 cod.pen. così riqualificata la originaria contestazione di ricettazione di una tessera sanitaria ed era stata condannata alla pena di giustizia.

2. PILAN Elena ricorre personalmente lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.

Cass., n. 272010.

Sez. 5, n. del 19/03/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273282).

Inoltre, si è chiarito in giurisprudenza che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, dunque, con l'art. 117, comma 1, Cost. che costituisce norma "interposta": trattasi di un principio, di derivazione convenzionale, da cui si ricava l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19.12.2012, Rv, 255082; Sez. 3,n. 19964 del 29.03.2007, Rv. 236734).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata ín euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 Marzo 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, 11[1251251iftrtusalZ5= con cui PILAN Elena era stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art.624 e 625 n.7 cod.pen. così riqualificata la originaria contestazione di ricettazione di una tessera sanitaria ed era stata condannata alla pena di giustizia. 2. PILAN Elena ricorre personalmente lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 3. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010. Sez. 5, n. del 19/03/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273282). Inoltre, si è chiarito in giurisprudenza che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, dunque, con l'art. 117, comma 1, Cost. che costituisce norma "interposta": trattasi di un principio, di derivazione convenzionale, da cui si ricava l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19.12.2012, Rv, 255082; Sez. 3,n. 19964 del 29.03.2007, Rv. 236734). 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata ín euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 Marzo 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 20605/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris