CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e del Ministero resistente I [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 8/3/2012 in regime di custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, quale affiliato alla locale ndrangheta di Oliveto. Il ricorrente veniva assolto in primo grado dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e condannato dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito dell'impugnazione proposta dal P.M. La Corte di Cassazìone in data 17/6/2016 annullava senza rinvio la sentenza di appello assolvendo l'imputato per non aver commesso il fatto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Chilà deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo si deducono vizio di motivazione e violazione di legge, assumendo il travisamento delle istanze difensive portate all'attenzione della corte di appello, la quale non avrebbe fornito risposta alle questioni fattuali e giuridiche proposte, affrontandole con ragionamenti che il ricorrente ritiene capziosi e fallaci e omettendo di motivare sugli specifici punti evidenziati dalla difesa. Il ricorrente rileva che nell'istanza di riparazione, dopo aver sottolineato i pas- saggi fondamentali della sentenza assolutoria di primo grado, venivano eviden- ziate due circostanze fondamentali ai fini della corretta valutazione del diritto alla riparazione. La prima consiste nell'esatta corrispondenza delle spiegazioni fornite a soste- gno dell'infondatezza delle imputazioni contestate con i motivi di assoluzione uti- lizzati dal GIP, prima, e dalla Corte di cassazione, poi, in sede dì annullamento senza rinvio della sentenza della corte di appello. Le stesse argomentazioni erano state utilizzate in sede di richiesta di revoca della misura cautelare e più volte ribadite, anche in sede di interrogatorio di ga- ranzia del 15/7/2010 e nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fino alla memoria difen- siva innanzi al GIP. Da tale circostanza emergerebbe l'ingiustizia della detenzione, durata 1068 giorni fino alla pronuncia dell'innocenza, che era stata argomentata e provata fin dalle prime fasi della procedura cautelare. Ci si duole che nel provvedimento nulla venga dedotto sul punto e sulla circo- stanza che i giudici della cautela e del merito avrebbero dovuto rilevare l'innocenza del Chilà e la sua estraneità ai fatti da un'attenta lettura degli atti di indagine, in quanto nel giudizio dibattimentale non veniva aggiunto alcun elemento rispetto al materiale investigativo presentato dalla Procura al momento dell'esecuzione della misura. Si lamenta un assoluto vuoto motivazionale rispetto al logico ragionamento della difesa. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe fondata esclusiva- mente su singole congetture superate già dal giudice di primo grado che ha rite- nuto plausibile l'interpretazione alternativa dei dialoghi fornita dalla difesa. Ci si duole che il giudice della riparazione tenti di far emergere da condotte neutre, giudicate lecite, un alone di sospetto e ambiguità per tratteggiare un com- portamento equivoco e disonesto. Evidente sarebbe il travisamento di dati e argomentazioni giuridiche, che in- vece si presterebbero ad una lettura lecita ed univoca, così come la mancanza di una doverosa analisi calzante, chiara e diretta della vicenda. La seconda circostanza portata all'attenzione del giudice della riparazione è rappresentata dall'insussistenza iniziale dei presupposti per l'applicazione della mi- sura cautelare e per il suo mantenimento. Ciò sarebbe dimostrato, non dall'avvenuta assoluzione, ma dal fatto che la stessa è stata pronunciata sulla base degli elementi sussistenti fin dal momento dell'adozione della misura. Si ribadisce che l'assoluzione è fondata sulla medesima piattaforma probatoria che aveva indotto il GIP all'emissione dell'ordinanza cautelare e i giudici del gra- vame cautelare alla sua conferma. Pertanto, l'istanza di riparazione avrebbe dovuto trovare accoglimento anche sulla base dell'illegittimità formale del titolo restrittivo valutata dai giudici del me- rito sulla base degli stessi elementi conosciuti dal giudice della cautela al momento dell'emissione e della conferma della misura. Si richiama la sentenza a Sezioni Unite n. 32383 del 27/5/2010 sulla preclu- sione del diniego del diritto alla riparazione nel caso di accertamento dell'insussi- stenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale. Si contesta, poi, l'addebito di colpa per non aver reso un utile interrogatorio di garanzia. Tale circostanza non sarebbe stata oggetto di una serena e concreta valutazione da parte della Corte distrettuale che incorrendo in un evidente travi- samento del fatto ha ravvisato gli estremi della colpa grave in quello che rappre- sentava un momento di difficoltà dell'indagato, cui veniva notificato un provvedi- mento restrittivo tale da non consentirne una compiuta lettura e analisi e cui ve- nivano poste domande estremamente dettagliate relative ad un periodo temporal- mente distante.Si precisa che il Chilà non sì sottraeva all'interrogatorio, pur potendo eser- citare il proprio diritto al silenzio, e viene definito surreale che, a fronte di una condotta immediatamente collaborativa, la stessa oggi lo pregiudichi, soprattutto in considerazione del fatto che non appena è stato posto in grado di rendere com- piute dichiarazioni, una volta letto il provvedimento restrittivo e gli atti di indagini, lo stesso abbia reso, su richiesta della propria difesa, un dettagliato interrogatorio, analizzando ogni contestazione e fornendo la propria ricostruzione dei fatti, già fornita in sede di riesame e nei successivi atti difensivi. Si ricorda l'orientamento di questa Corte sulla valutazione del silenzio ser- bato dall'imputato di cui a Sez. 4 n. 4554 del 4/10/2005. Sulla base di tale orientamento anche se il Chilà avesse deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, tale decisione sarebbe stata ininfluente ai fini dell'assoluzione e/o della conferma dei gravi indizi di colpevolezza da parte dei giudici della cautela, in quanto le questioni da sottoporre ai giudici erano le stesse illustrate nei successivi atti difensivi e dichiarate nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le stesse, quindi, ritenute insufficienti dai giudici della cautela per la revoca della misura e poi ritenute sufficienti per il proscioglimento con formula piena. La condotta addebitata, dalla corte di appello, in realtà, ha una valenza neutra ed ha una spiegazione lecita, completamente ignorata nell'impugnata ordi- nanza, nemmeno per disattenderla, con evidente vizio motivazionale. Si ricorda, infine, che in sede di riparazione per ingiusta detenzione non può attribuirsi rilievo a condotte escluse dal giudice penale o a circostanze conte- state per le quali sia stata riconosciuta l'estraneità dell'imputato. Mentre per quanto riguarda condotte extraprocessuali, occorre assolutamente procedere all'accertamento del rapporto causale delle stesse con il provvedimento restrittivo, dovendosi escludere il diritto alla riparazione solo in base a elementi accertati o non negati. Tale valutazione non può certamente operarsi in base a dati congetturali, non provati nella loro esistenza e nel nesso eziologico con il provvedimento re- strittivo in riferimento alla fattispecie di reato. Anche di tale approfondimento non vi sarebbe traccia nell'impugnata ordi- nanza. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni con- seguenza di legge. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 18/11/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. In data 24/1/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza dì questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che í due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziarla o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine dì valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 5. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano numerosi elementi a carico del ricorrente integranti la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, evidenziando come il Chílà avesse stipulato un accordo di ingresso in modo formale nel sodalizio criminale di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], esponente di primo piano di cosca di 'ndrangheta, venendo messo al corrente dell'organigramma. [OSCURATO:PERSONA] - com'è stato confermato nel processo a suo carico, sebbene termi- nato con l'assoluzione e com'è risultato dalle intercettazioni citate- si era incon- trato col Gattuso ed altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto pesare la sua recente appartenenza alla ndrangheta per risolvere una questione lavorativa e, inoltre, aveva fatto riferimento alle riunioni della consorteria presso il bar di [OSCURATO:PERSONA] (pag.4 dell'ordinanza impugnata). Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, la Corte reggina dà atto che gGli elementi sopra evidenziati rivestono sicura rilevanza ai fini di escludere la riparazione, integrando comportamenti di indubbia pregnanza siccome idonei ad ingenerare l'apparenza di intraneítà a sodalizi criminali. L'ordinanza in questione fa buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta deten- zione per un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 1/3/2021, Rv. 280547; conf. Sez. 4, n. 37528 del 24/6/2008, Grigoli, Rv. 241218). In proposito, va ricordato, si è condivisibilmente affermato che nei reati con- testati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consa- pevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una atti- vità che si presti sul piano logico ad essere percepita come contigua a quella cri- minale (così questa Sez. 4 sentenze nn. 415912009 e 45418/2010); A fronte di queste precise circostanze fattuali, che correttamente e ragione- volmente la Corte territoriale ha posto alla base della propria decisione, la difesa si limita in modo generico a sostenere che era stata fornita sin dall'inizio una ra- gionevole spiegazione, che la Corte territoriale avrebbe ignorato le proprie argo- mentazioni e che si tratterebbe di circostanze escluse dal giudice penale, senza tuttavia dimostrare specificamente le proprie asserzioni.Il provvedimento impugnato, pertanto, resiste alle proposte censure anche se deve espungersene in motivazione la parte che fa riferimento al silenzio del ricor- rente in sede di interrogatorio, dovendosi al riguardo tenere conto del nuovo det- tato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'indennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan