Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04442/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31976 -2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.670, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 42, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliatopresso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentato e difes o giusta allegata al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n.31976sez.

S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], -intimate - avverso la sentenza n. 1190/2019della CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 17/7/2019, notificata in data 27/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 6 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ancona, il [OSCURATO:PERSONA] Italia 42 in [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che erano comproprietarie di un'unità immobiliare compresa nell’immobile condominiale, impugnarono la delibera assembleare del 3 agosto 2011, adottata in loro assenza, con cui era stato deciso di allargare il garage per migliorare e agevolare l'utilizzo del parcheggio auto e di incaricare un tecnico per espletare le pratiche autorizzative e progettuali, al costo di complessivi euro 2000,00 oltre oneri fiscali e contributivi.

Le attrici eccepirono la annullabilità della delibera per vizi della convocazione, in particolare la non riferibilità dell’oggetto, cioè l’ampliamento dell'autorimessa e il conferimento dell’incarico al tecnico, agli argomenti riportati nell'ordine del giorno, nonché l’indeterminatezza dell’oggetto poi deliberato.

Il contraddittorio fu integrato nei confronti di tutti i condomini che si costituirono a mezzo di legale diverso da quello del [OSCURATO:PERSONA], seppure dello stesso studio, svolgendo identica difesa.

Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 1323/2015 il Tribunale di Ancona rigettò l’impugnazione, condannando le attrici al Ric. 2019 n.31976sez.

S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 3 - rimborso delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dei condomini costituitisi a mezzo di difensore.

Adita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more del giudizio), la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado.

In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha rigettato i primi due motivi di impugnazione, ribadendo che il contenuto dell'invito a partecipare all'assemblea condominiale deve rispecchiare gli argomenti da discutere e l'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione consentiva alle destinatarie di avere piena cognizione dell'oggetto della delibera, considerato anche che il prospettato ampliamento degli spazi comuni da destinare a parcheggio delle auto con riduzione delportico era stato già oggetto di precedenti assemblee a cui avevano partecipato anche le attrici che si erano opposte; ha aggiunto che, in ogni caso, esse non avevano assolto al loro onere di attivarsi per visionare quanto disponibile presso l'amministratore stesso e farsene rilasciare copia a proprie spese.

Quanto all’impugnazione della statuizione sulle spese di primo grado,la Corte d’appello ha rilevato che era stato applicato il principio di causalitàe ha precis ato che ai fini della soccombenza non rilevava la domanda ex ar t. 96 cod. proc. civ. , peraltro rinunciata prima che intervenisse una statuizione.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

I condomini intimati invece non hanno svolto difese.

Leparti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n.31976sez.

S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 4 -

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le ricorrenti hanno censurato la sentenza per violazione degli artt.111 comma sestoCost. e 132 n.4 cod. proc. civ.per difetto di motivazione del rigetto del secondo motivo di appello, concernente l’indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto della deliberazione assembleare di «allargare l’attuale garage»: la Corte di Appello, a loro dire, non avrebbe esaminato la questione della indeterminatezza dell’oggetto, non considerando che, per scongiurare la deficienza strutturale della deliberazione assembleare, occorre che l’oggetto di quest’ultima, sia, al pari dell’oggetto di un contratto, precisamente determinato e/o determinabile e che al contrario «non eradato comprendere la localizzazione e la consistenza del deliberato ampliamento dell’autorimessa».

Il motivo èinfondato.

Questa Corte ha costantemente affermato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione.

Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del Ric. 2019 n.31976sez.

S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 5 - proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.tra le varie, Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte territoriale, dedicando alla questione le pag. da 13 a 15 della motivazione, ha ampiamente argomentato sulla determinabilità dell’oggetto della delibera: in particolare, la Corte d’appello ha sottolineato che in una precedente assembleadell’ottobre 2010, la cui delibera era stata revocata in autotutela perché impugnata dalle stesse attrici per vizio di convocazione consistente nel mancato rispetto dei termini, l’ingegnere poi incaricato del progetto aveva dettagliatamente illustrato, anche alla presenza delle appellanti,il suo progetto, sicché doveva ragionevolmente intendersi un’adeguata informazione preventiva sui punti all’ordine del giorno, in particolare il primo e il secondo.

Così costruita, questa motivazione risulta coerente, soddisfa senz’altro “il minimo costituzionale” ed appare inoltre conforme a principi consolidati nella specifica materia condominiale: questa Corte ha infatti chiarito che (Sez. 2, n. 3634 del 27/03/2000; Sez. 2, n. 21449 del 19/10/2010), affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione; in particolare la disposizione dell'art. 1105, terzo comma, cod. civ., applicabile anche in materia di condominio di edifici, laddove prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta Ric. 2019 n.31976sez.

S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 6 - che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea.

L'obbligo di preventiva informazione, con l'avviso di convocazione, dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno risponde infatti non ad esigenze di astratto rigore formale, bensì alla finalità di far comprendere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, in modo da consentire di partecipare, direttamente o indirettamente, con cognizione di causa alla relativa deliberazione; tale evidenziata ratio comporta l'infondatezza di censure al riguardo, che si risolverebbero in mere doglianze formali, in tutti quei casi in cui, come nella specie, il condomino sia comunque risultato aliunde sufficientemente informato dell'oggetto dell'argomento da trattare, tanto da poter esprimere già preventivamente e per iscritto, in vista della prevedibile deliberazione in proposito, il proprio motivato parere (Sez. 2, n. 63 del 09/01/2006).

2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 dell’art. 360 cpc,le ricorrenti hanno denunziato la nullità della sentenza per «mancanza di motivazione» sul rigetto del motivo d’appello concernente la condanna in primo grado in favore dei condomini chiamati, separata rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’identità di difesa; in particolare, la Corte d’appello non avrebbe motivato sul perché la statuizione di primo grado sulle spese fosse corretta, sebbene le difese svolte dai singoli condomini chiamati, iussu judicis, ad integrare il contraddittorio, fossero consistite nella mera trascrizione letterale delle difese svolte dal [OSCURATO:PERSONA]: in tale ipotesi, al contrario, le spese avrebbero dovuto essere diversamente regolate, in applicazionedella regola sancita dalla prima parte del comma primo dell’art.92 cod. proc. civ., secondo cui il giudice, nel pronunciare la Ric. 2019 n.31976sez.

S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 7 - condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue.

Questo motivo è invece fondato.

In ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver testualmente ritrascritto il contenuto del loro terzo motivo di appello in tutti i profili articolati, pur avendo fatto riferimento alla violazione degli artt.111 comma sesto Cost. e 132 n.4 cod. proc. civ. e utilizzato il sintagma «mancanza di motivazione», hanno in realtà lamentato l’omessa pronuncia su un profilo di impugnazione riguardante la condanna alle spese del giudizio: hanno, infatti, esplicitamente denunciato la «nullità della sentenza per error in procedendo» (così nella rubrica del secondo motivo e, poi, nell’argomentazione della censura), consistente nell’omessa statuizione sulla denuncia di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.; in particolare, hanno rappresentato che le critiche alla statuizione di rimborso delle spese in favore del gruppo dei condomini chiamati, nonostante l’identità della loro difesa a quella del [OSCURATO:PERSONA], sono «rimaste senza risposta» (così in ricorso).

Così formulato, dunque, il secondo motivo è certamente ammissibile, di là delle indicazioni normative espresse in rubrica, perché le ricorrenti hanno in realtà lamentato, correttamente in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,l’omessa pronuncia suun profilo di un motivo di appello , esaminato dalla Corte territoriale soltanto in parte e quindi una nullità della sentenza.

Questa Corte, invero, ha già chiarito che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, su una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., Ric. 2019 n.31976sez.

S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 8 - purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass. Sez. 2 , n. 10862 del 07/05/2018); non è, infatti, necessaria l’ adozione di formule sacramentali purché le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Sez.

U, n. 32415 del 08/11/2021).

Ciò precisato, deve, quindi, rilevarsi che la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha dato atto, nella narrazione dei fatti di causa, che il [OSCURATO:PERSONA] e i condomini costituitisi successivamente avevano svolto «difese del tutto analoghe » (pag. 5 secondo capoverso della sentenza); quindi, riproducendo le conclusioni delle appellanti, a pag. 7, ha proprio riportato la richiesta di riforma della statuizione di primo grado sulle spese con l’esclusione del rimborso delle spese ai convenuti intervenuti, ai sensi della prima parte del comma primo dell’art. 92 cod. proc. civ., perché superflue, in quanto meramente riproduttive delle difese del [OSCURATO:PERSONA]; infine, e tuttavia, sintetizzando il terzo motivo di appello, ne ha riportato il contenuto come diretto a contestare soltanto la statuizione sulle spese in relazione alla violazione del principio di soccombenza reciproca, in riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. e lo ha poi ritenuto infondato in applicazione del principio di causalità.

È evidente, allora, l’omissione della pronuncia sulla diversa e specifica censura relativa alla violazione, da parte del primo giudice, dell’art. 92 cod. proc. civ. per non essere stata valutata la contestata superfluità della duplicazione delle spese di difesa: l’error in procedendo sussiste e pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata per nuovo esame.

Il ricorso è, pertanto, accolto limitatamente al secondo motivo e in tali limiti la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, perché, esaminate le Ric. 2019 n.31976sez.

S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 9 - difese del [OSCURATO:PERSONA] e dei condomini in primo grado, provveda allo scrutinio di fondatezza del profilo di censura del terzo motivo di appello, concernente la violazione della prima parte del comma I dell’art. 92 cod. proc. civ., in riferimento al principio della non debenza delle spese nonnecessarie all'attività difensiva.

Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsoe rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31976 -2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.670, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 42, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliatopresso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentato e difes o giusta allegata al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n.31976sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], -intimate - avverso la sentenza n. 1190/2019della CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 17/7/2019, notificata in data 27/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 6 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ancona, il [OSCURATO:PERSONA] Italia 42 in [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che erano comproprietarie di un'unità immobiliare compresa nell’immobile condominiale, impugnarono la delibera assembleare del 3 agosto 2011, adottata in loro assenza, con cui era stato deciso di allargare il garage per migliorare e agevolare l'utilizzo del parcheggio auto e di incaricare un tecnico per espletare le pratiche autorizzative e progettuali, al costo di complessivi euro 2000,00 oltre oneri fiscali e contributivi. Le attrici eccepirono la annullabilità della delibera per vizi della convocazione, in particolare la non riferibilità dell’oggetto, cioè l’ampliamento dell'autorimessa e il conferimento dell’incarico al tecnico, agli argomenti riportati nell'ordine del giorno, nonché l’indeterminatezza dell’oggetto poi deliberato. Il contraddittorio fu integrato nei confronti di tutti i condomini che si costituirono a mezzo di legale diverso da quello del [OSCURATO:PERSONA], seppure dello stesso studio, svolgendo identica difesa. Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 1323/2015 il Tribunale di Ancona rigettò l’impugnazione, condannando le attrici al Ric. 2019 n.31976sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 3 - rimborso delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dei condomini costituitisi a mezzo di difensore. Adita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more del giudizio), la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha rigettato i primi due motivi di impugnazione, ribadendo che il contenuto dell'invito a partecipare all'assemblea condominiale deve rispecchiare gli argomenti da discutere e l'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione consentiva alle destinatarie di avere piena cognizione dell'oggetto della delibera, considerato anche che il prospettato ampliamento degli spazi comuni da destinare a parcheggio delle auto con riduzione delportico era stato già oggetto di precedenti assemblee a cui avevano partecipato anche le attrici che si erano opposte; ha aggiunto che, in ogni caso, esse non avevano assolto al loro onere di attivarsi per visionare quanto disponibile presso l'amministratore stesso e farsene rilasciare copia a proprie spese. Quanto all’impugnazione della statuizione sulle spese di primo grado,la Corte d’appello ha rilevato che era stato applicato il principio di causalitàe ha precis ato che ai fini della soccombenza non rilevava la domanda ex ar t. 96 cod. proc. civ. , peraltro rinunciata prima che intervenisse una statuizione. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. I condomini intimati invece non hanno svolto difese. Leparti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n.31976sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 4 - 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le ricorrenti hanno censurato la sentenza per violazione degli artt.111 comma sestoCost. e 132 n.4 cod. proc. civ.per difetto di motivazione del rigetto del secondo motivo di appello, concernente l’indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto della deliberazione assembleare di «allargare l’attuale garage»: la Corte di Appello, a loro dire, non avrebbe esaminato la questione della indeterminatezza dell’oggetto, non considerando che, per scongiurare la deficienza strutturale della deliberazione assembleare, occorre che l’oggetto di quest’ultima, sia, al pari dell’oggetto di un contratto, precisamente determinato e/o determinabile e che al contrario «non eradato comprendere la localizzazione e la consistenza del deliberato ampliamento dell’autorimessa». Il motivo èinfondato. Questa Corte ha costantemente affermato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del Ric. 2019 n.31976sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 5 - proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte territoriale, dedicando alla questione le pag. da 13 a 15 della motivazione, ha ampiamente argomentato sulla determinabilità dell’oggetto della delibera: in particolare, la Corte d’appello ha sottolineato che in una precedente assembleadell’ottobre 2010, la cui delibera era stata revocata in autotutela perché impugnata dalle stesse attrici per vizio di convocazione consistente nel mancato rispetto dei termini, l’ingegnere poi incaricato del progetto aveva dettagliatamente illustrato, anche alla presenza delle appellanti,il suo progetto, sicché doveva ragionevolmente intendersi un’adeguata informazione preventiva sui punti all’ordine del giorno, in particolare il primo e il secondo. Così costruita, questa motivazione risulta coerente, soddisfa senz’altro “il minimo costituzionale” ed appare inoltre conforme a principi consolidati nella specifica materia condominiale: questa Corte ha infatti chiarito che (Sez. 2, n. 3634 del 27/03/2000; Sez. 2, n. 21449 del 19/10/2010), affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione; in particolare la disposizione dell'art. 1105, terzo comma, cod. civ., applicabile anche in materia di condominio di edifici, laddove prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta Ric. 2019 n.31976sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 6 - che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea. L'obbligo di preventiva informazione, con l'avviso di convocazione, dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno risponde infatti non ad esigenze di astratto rigore formale, bensì alla finalità di far comprendere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, in modo da consentire di partecipare, direttamente o indirettamente, con cognizione di causa alla relativa deliberazione; tale evidenziata ratio comporta l'infondatezza di censure al riguardo, che si risolverebbero in mere doglianze formali, in tutti quei casi in cui, come nella specie, il condomino sia comunque risultato aliunde sufficientemente informato dell'oggetto dell'argomento da trattare, tanto da poter esprimere già preventivamente e per iscritto, in vista della prevedibile deliberazione in proposito, il proprio motivato parere (Sez. 2, n. 63 del 09/01/2006). 2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 dell’art. 360 cpc,le ricorrenti hanno denunziato la nullità della sentenza per «mancanza di motivazione» sul rigetto del motivo d’appello concernente la condanna in primo grado in favore dei condomini chiamati, separata rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’identità di difesa; in particolare, la Corte d’appello non avrebbe motivato sul perché la statuizione di primo grado sulle spese fosse corretta, sebbene le difese svolte dai singoli condomini chiamati, iussu judicis, ad integrare il contraddittorio, fossero consistite nella mera trascrizione letterale delle difese svolte dal [OSCURATO:PERSONA]: in tale ipotesi, al contrario, le spese avrebbero dovuto essere diversamente regolate, in applicazionedella regola sancita dalla prima parte del comma primo dell’art.92 cod. proc. civ., secondo cui il giudice, nel pronunciare la Ric. 2019 n.31976sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 7 - condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue. Questo motivo è invece fondato. In ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver testualmente ritrascritto il contenuto del loro terzo motivo di appello in tutti i profili articolati, pur avendo fatto riferimento alla violazione degli artt.111 comma sesto Cost. e 132 n.4 cod. proc. civ. e utilizzato il sintagma «mancanza di motivazione», hanno in realtà lamentato l’omessa pronuncia su un profilo di impugnazione riguardante la condanna alle spese del giudizio: hanno, infatti, esplicitamente denunciato la «nullità della sentenza per error in procedendo» (così nella rubrica del secondo motivo e, poi, nell’argomentazione della censura), consistente nell’omessa statuizione sulla denuncia di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.; in particolare, hanno rappresentato che le critiche alla statuizione di rimborso delle spese in favore del gruppo dei condomini chiamati, nonostante l’identità della loro difesa a quella del [OSCURATO:PERSONA], sono «rimaste senza risposta» (così in ricorso). Così formulato, dunque, il secondo motivo è certamente ammissibile, di là delle indicazioni normative espresse in rubrica, perché le ricorrenti hanno in realtà lamentato, correttamente in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,l’omessa pronuncia suun profilo di un motivo di appello , esaminato dalla Corte territoriale soltanto in parte e quindi una nullità della sentenza. Questa Corte, invero, ha già chiarito che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, su una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., Ric. 2019 n.31976sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 8 - purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass. Sez. 2 , n. 10862 del 07/05/2018); non è, infatti, necessaria l’ adozione di formule sacramentali purché le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021). Ciò precisato, deve, quindi, rilevarsi che la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha dato atto, nella narrazione dei fatti di causa, che il [OSCURATO:PERSONA] e i condomini costituitisi successivamente avevano svolto «difese del tutto analoghe » (pag. 5 secondo capoverso della sentenza); quindi, riproducendo le conclusioni delle appellanti, a pag. 7, ha proprio riportato la richiesta di riforma della statuizione di primo grado sulle spese con l’esclusione del rimborso delle spese ai convenuti intervenuti, ai sensi della prima parte del comma primo dell’art. 92 cod. proc. civ., perché superflue, in quanto meramente riproduttive delle difese del [OSCURATO:PERSONA]; infine, e tuttavia, sintetizzando il terzo motivo di appello, ne ha riportato il contenuto come diretto a contestare soltanto la statuizione sulle spese in relazione alla violazione del principio di soccombenza reciproca, in riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. e lo ha poi ritenuto infondato in applicazione del principio di causalità. È evidente, allora, l’omissione della pronuncia sulla diversa e specifica censura relativa alla violazione, da parte del primo giudice, dell’art. 92 cod. proc. civ. per non essere stata valutata la contestata superfluità della duplicazione delle spese di difesa: l’error in procedendo sussiste e pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata per nuovo esame. Il ricorso è, pertanto, accolto limitatamente al secondo motivo e in tali limiti la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, perché, esaminate le Ric. 2019 n.31976sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 9 - difese del [OSCURATO:PERSONA] e dei condomini in primo grado, provveda allo scrutinio di fondatezza del profilo di censura del terzo motivo di appello, concernente la violazione della prima parte del comma I dell’art. 92 cod. proc. civ., in riferimento al principio della non debenza delle spese nonnecessarie all'attività difensiva. Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsoe rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo acc
Sentenza Cassazione n. 04442/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris