CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 39529/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermatola pronuncia del 25 gennaio 2024 del Tribunale di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta semplice documentale, così diversamente qualificato il reato in precedenza ascritto,della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 2maggio 17 del Tribunale di Roma 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con l’unico motivo è stata dedotta l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile . 2. L’unico motivo risulta manifestamente infondato no n risultan d o decorsi alla data odierna i termini di prescrizione del reato contestato. In particolare, alla data del 2 maggio 2017, indicata nell’imputazione quale data della dichiarazione di fallimento, vanno aggiunti anni 7 e mesi 6, quale termine massimoprescrizionale ai sensi dell’art. 161 cod. pen . con individuazione della data del 2 novembre 2024. A tale computo vanno aggiunti 369 giorni di sospensione così determinati: - 64 giorni di sospensione per la Emergenza covid in relazione all’udienza fissata per la data del 23 marzo 2020; - 60 giorni di sospensione dal 6 dicembre 20 21 al 7 giugno 202 2 per legittimo impedimento del difensore; - 245 giorni di sospensione dal 7 giugno 2 022 al 7 febbraio 2023 per rinvio su accordo delle parti. Dal verbale dell’udienza del 7 giugno 2022 risulta infatti che,a seguito del rigetto del legittimo impedimento di uno dei difensori, i difensori concordemente chiedevano al Tribunale un rinvio con sospensione dei termini di prescrizione. Dunque, la data di estinzione del reato per prescrizione è da individuarsi nel 6 novembre 2025, termine non ancora maturato alla data della presente decisione. 2. All’inammissibilitàdel ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processualie, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., a l versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025