CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PISA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 1288/2021 TRIBUNALE di PISA, del 26/04/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA]-170 Con l'ordinanza impugnata il Giudice del Tribunale! di Pisa non ha convalidato l'arresto dell'imputata avvenuto in flagranza del delitto, di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede, non ravvisando il concorso sotto il profilo materiale e psicologico. 1.Ha proposto ricorso il PM, lamentando la violazione delle norme incriminatrici sul furto pluriaggravato e degli artt 380 e 391/ 4 cpp, ponendo in luce che Giudice aveva confuso l'accertamento sullo stato di flagranza da valutare cori giudizio ex ante, certamente emergente dal contenuto del verbale di arresto, poiché la donna si trovava nei pressi del coindagato che materialmente eseguiva la condotta, con la presenza dei gravi indizi di reato. Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato correttamente eseguito l'arresto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il Giudice, in fase di convalida dell'arresto in flagranza, deve controllare, oltre al rispetto dei termini previsti dagli artt 386 e 390 cpp, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto, cioè giudicare l'operato degli appartenenti alle Forze di Polizia in base ad un controllo di ragionevolezza circa lo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt 380 e 381 cpp, in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria nè le esigenze cautelari, valutazione riservata all'applicabilità della misura, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservata alla fase del merito. Ex multis : Sez 6 sent 48471 del 2013 Rv 258230. 2.Nel caso di specie dagli atti consultabili, dal ricorso e dagli allegati emerge con chiarezza il Giudice non si è attenuto ai suddetti principi, avendo ritenuto di non convalidare l'arresto - come nitidamente si evince dalla pagina quattro del provvedimento impugnato - in base alla valutazione di merito dei fatti, con riguardo alla sussistenza degli elementi di fatto che giustificassero la partecipazione morale ed il contributo dato dall'imputata alla consumazione della condotta delittuosa del coindagato e non alla luce delle evidenze presentatesi alla percezione della Polizia giudiziaria al momento dell'arresto in flagranza. Invero, la situazione di fatto in cui fu operato l'arresto denotava la flagranza del delitto di furto pluiriaggravato, in cui versava anche l' indagata, in quanto la stessa fu trovata nei pressi dell'autore materiale della condotta di asportazione del gasolio, seduta sull'auto in cui il carburate dopo la sottrazione era versato, tanto che, con ogni ragione gli operanti ne ravvisarono la funzione di sorveglianza dell'azione furtiva, in funzione di "palo". Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché l'arresto fu eseguito legittimamente e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pisa. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Deciso il 21.3 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ----- ":.' .....,,,,, ,,... C N i 00gTE -5-3Pt ,__, ; ,...., ..