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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04326/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in data 21 gennaio 2021, a mezzo del difensore di fiducia, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, formula ex artt. 625 bis, comma 3 e 130 cod. proc. pen., formula istanza di correzione di errore materiale della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione 4^ penale del 9 aprile 2019 n. 30634, per avere la Corte medesima erroneamente determinato il giudice competente per il giudizio di rinvio nella Corte di appello di Bologna, anziché nel Tribunale di Rimini che aveva pronunciato la sentenza predibattimentale di estinzione per intervenuta prescrizione dell'illecito di cui all'art. 25 septies comma 2 d.

Igs. 231/2000, impugnata dal Pubblico ministero.

Sostiene che il rinvio al giudice di appello ha privato la società accusata del primo grado di giudizio, non essendo stata superata dal Tribunale la fase delle questioni preliminari e non essendo mai stata svolta alcuna istruttoria.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso va accolto, essendo la sentenza del Tribunale di Rimini del 14 settembre 2017, annullata con la sentenza della Corte di cassazione n. 30634/2019 stata effettivamente pronunciata ex art. 469 cod. proc. pen., prima dell'apertura del dibattimento.

Deve conseguentemente disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sezione 4^, del 9 aprile 2019 n. 30634/2021, nel senso che laddove è indicato 'alla Corte di appello di Bologna' deve intendersi 'al Tribunale di Rimini'.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 30634/2019 pronunciata da questa Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che laddove è indicato "alla Corte di appello di Bologna" deve intendersi "al Tribunale di Rimini.

Si annoti.

Cosi d iso il 14/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]\rPicciall [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in data 21 gennaio 2021, a mezzo del difensore di fiducia, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, formula ex artt. 625 bis, comma 3 e 130 cod. proc. pen., formula istanza di correzione di errore materiale della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione 4^ penale del 9 aprile 2019 n. 30634, per avere la Corte medesima erroneamente determinato il giudice competente per il giudizio di rinvio nella Corte di appello di Bologna, anziché nel Tribunale di Rimini che aveva pronunciato la sentenza predibattimentale di estinzione per intervenuta prescrizione dell'illecito di cui all'art. 25 septies comma 2 d. Igs. 231/2000, impugnata dal Pubblico ministero. Sostiene che il rinvio al giudice di appello ha privato la società accusata del primo grado di giudizio, non essendo stata superata dal Tribunale la fase delle questioni preliminari e non essendo mai stata svolta alcuna istruttoria. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso va accolto, essendo la sentenza del Tribunale di Rimini del 14 settembre 2017, annullata con la sentenza della Corte di cassazione n. 30634/2019 stata effettivamente pronunciata ex art. 469 cod. proc. pen., prima dell'apertura del dibattimento. Deve conseguentemente disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sezione 4^, del 9 aprile 2019 n. 30634/2021, nel senso che laddove è indicato 'alla Corte di appello di Bologna' deve intendersi 'al Tribunale di Rimini'. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 30634/2019 pronunciata da questa Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che laddove è indicato "alla Corte di appello di Bologna" deve intendersi "al Tribunale di Rimini. Si annoti. Cosi d iso il 14/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]\rPicciall [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04326/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris