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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01797/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N N, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti, in data 8 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella prova di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, oltre a contenere censure del tutto generiche, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente desunto la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dal rinvenimento nella sua disponibilità della res di provenienza furtiva, situazione della quale questi non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, risultando così pacificamente integrato il dolo del reato, quantomeno sotto il profilo eventuale (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore 1:1 President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N N, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti, in data 8 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella prova di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, oltre a contenere censure del tutto generiche, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente desunto la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dal rinvenimento nella sua disponibilità della res di provenienza furtiva, situazione della quale questi non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, risultando così pacificamente integrato il dolo del reato, quantomeno sotto il profilo eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore 1:1 President
Sentenza Cassazione n. 01797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris