CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 12266/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/07/2025 del TRIBUNALE di Vareseudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOSanto [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale di Varese ha applicatola pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90,per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, un’ingente quantità di diverse sostanzestupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubbliciuffici per la durata di anni cinque, non prevista nel patto, in ordine alla quale il giudice non hain alcun modo argomentato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazionedi legge in ordine alla determinazione della pena pecuniaria, pari a euro 22.000, che nontiene conto della effettiva gravità del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi aisensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblicoministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazionedella pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputatostesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridicadel fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.Nel caso in esame, quanto all’applicazione delle pene accessorie, si osserva che lapena patteggiata è superiore ad anni tre di reclusione, ne deriva che le pene accessorie conseguono ope legis alla condanna ai sensi dell’art. 29 cod. pen. nella misurapredeterminata dal legislatore, anche se non previste nel patto. Quanto alla pena pecuniaria, il ricorrente si duole in ordine all’ammontare e lamentadifetto di motivazione. La doglianza non è quindi deducile, poiché il ricorrente non ha postoa sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorsoper cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendosollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto dicorrelazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza.Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura,ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]