CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 07579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 030oph2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Ancona con sentenza del 9 settembre 2025 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/98 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato eccependo violazione dell’art. 34 d.lgs 274/2000 e vizio di motivazione per omissione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). Il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di declaratoria della causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000 in ragione della presenza di due precedenti penali specifici e del fatto che la condotta non possa ritenersi né di scarsa offensività, né di particolare tenuità. Con tale argomentazione il ricorrente non si misura, citando massime che riguardano precedenti assi lontani nel tempo, che non si adattano alla specificità del caso, in cui i precedenti sono, al contrario, assai prossimi. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]