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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42758/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, con irrogazione della pena di anni uno di reclusione, benché i crediti utilizzati in compensazione fossero non spettanti e non già inesistenti e la condotta fosse priva dei richiesti connotati di insidiosità e decettività„ non avendo la Corte territoriale motivato sulla censura, che si allega essere stata devoluta con l'appello, circa l'impossibilità di ritenere inesistenti i crediti compensati; Osservato che il motivo, per un verso, è manifestamente infondato alla luce del dato normativo e della consolidata giurisprudenza e, per altro verso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità e concerne il trattamento punitivo benché la decisione sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive; ed invero, quanto al primo aspetto, va ribadito che il reato in esame richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento di imposta risulti formalmente "giustificato" da una illegittima compensazione (Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263051), non essendo necessario che questa presenti particolari profili di insidiosità o decettività; quanto al secondo aspetto, diversamente da quanto si allega in ricorso, con il primo motivo di appello si era lamentata soltanto l'insussistenza del dolo e non già la ritenuta erronea riconduzione del fatto all'ipotesi di reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000, sicché, mentre la conferma dell'inesistenza dei crediti fatti oggetto di compensazione attiene ad una lettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed è comunque non illogicamente argomentata, la riconduzione della condotta a tale ipotesi di reato, ed al correlativo trattamento sanzionatorio, per essere i crediti inesistenti e non già non spettanti, non aveva formato oggetto di specifica doglianza nell'appello e non se ne può dunque lamentare l'omessa analisi da parte della Corte territoriale; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla pretesa contraddittorietà del percorso argomentativo - è parimenti non consentito e manifestamente infondato, perché trattasi di questione concernente il trattamento sanzionatorio, non illogicamente disattesa dalla sentenza impugnata senza che siano ravvisabili violazioni di legge né contraddittorietà; ed invero, lungi dal riconoscere la natura colposa della condotta, come invece il ricorrente allega, la sentenza attesta senza incertezze il carattere doloso della stessa come argomentato nella reiezione del primo motivo di appello, e, valutando la doglianza svolta con il secondo motivo di appello, con il quale le menzionate circostanze erano invocate con riguardo alla pretesa ignoranza delle norme tributarie da parte dell'imputato, senza ritenere provata la circostanza, disattende anche sotto questo profilo la prospettazione difensiva richiamando il particolare dovere di diligenza che, in ogni caso, sarebbe gravato sull'imprenditore, sì dà rendere comunque inescusabile l'addotto (e, in ogni caso, escluso) errore; il generico ricorso non contiene alcuna ulteriore censura sulla mancata disamina di doglianze proposte con l'appello a sostegno delle invocate attenuanti, sicché il giudizio di fatto al proposito compiuto dai giudici di merito è in questa sede incensurabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, con irrogazione della pena di anni uno di reclusione, benché i crediti utilizzati in compensazione fossero non spettanti e non già inesistenti e la condotta fosse priva dei richiesti connotati di insidiosità e decettività„ non avendo la Corte territoriale motivato sulla censura, che si allega essere stata devoluta con l'appello, circa l'impossibilità di ritenere inesistenti i crediti compensati; Osservato che il motivo, per un verso, è manifestamente infondato alla luce del dato normativo e della consolidata giurisprudenza e, per altro verso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità e concerne il trattamento punitivo benché la decisione sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive; ed invero, quanto al primo aspetto, va ribadito che il reato in esame richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento di imposta risulti formalmente "giustificato" da una illegittima compensazione (Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263051), non essendo necessario che questa presenti particolari profili di insidiosità o decettività; quanto al secondo aspetto, diversamente da quanto si allega in ricorso, con il primo motivo di appello si era lamentata soltanto l'insussistenza del dolo e non già la ritenuta erronea riconduzione del fatto all'ipotesi di reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000, sicché, mentre la conferma dell'inesistenza dei crediti fatti oggetto di compensazione attiene ad una lettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed è comunque non illogicamente argomentata, la riconduzione della condotta a tale ipotesi di reato, ed al correlativo trattamento sanzionatorio, per essere i crediti inesistenti e non già non spettanti, non aveva formato oggetto di specifica doglianza nell'appello e non se ne può dunque lamentare l'omessa analisi da parte della Corte territoriale; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla pretesa contraddittorietà del percorso argomentativo - è parimenti non consentito e manifestamente infondato, perché trattasi di questione concernente il trattamento sanzionatorio, non illogicamente disattesa dalla sentenza impugnata senza che siano ravvisabili violazioni di legge né contraddittorietà; ed invero, lungi dal riconoscere la natura colposa della condotta, come invece il ricorrente allega, la sentenza attesta senza incertezze il carattere doloso della stessa come argomentato nella reiezione del primo motivo di appello, e, valutando la doglianza svolta con il secondo motivo di appello, con il quale le menzionate circostanze erano invocate con riguardo alla pretesa ignoranza delle norme tributarie da parte dell'imputato, senza ritenere provata la circostanza, disattende anche sotto questo profilo la prospettazione difensiva richiamando il particolare dovere di diligenza che, in ogni caso, sarebbe gravato sull'imprenditore, sì dà rendere comunque inescusabile l'addotto (e, in ogni caso, escluso) errore; il generico ricorso non contiene alcuna ulteriore censura sulla mancata disamina di doglianze proposte con l'appello a sostegno delle invocate attenuanti, sicché il giudizio di fatto al proposito compiuto dai giudici di merito è in questa sede incensurabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R