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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11879/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di temi già esaminati esaurientemente dal Tribunale e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte, nel ribadire la ricostruzione alla base della condanna, dato conto degli elementi dai quali era desumibile che la condotta del ricorrente non fosse stata il frutto di un mero fraintendimento circa la qualità degli uomini che avevano intimato l'alt, ma conseguenza dell'intendimento di opporsi all'attività dei militari, fino alla colluttazione nella quale uno di costoro aveva riportato lesioni, intendimento suffragato anche del rinvenimento di ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze della centrale operativa dei Carabinieri; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di temi già esaminati esaurientemente dal Tribunale e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte, nel ribadire la ricostruzione alla base della condanna, dato conto degli elementi dai quali era desumibile che la condotta del ricorrente non fosse stata il frutto di un mero fraintendimento circa la qualità degli uomini che avevano intimato l'alt, ma conseguenza dell'intendimento di opporsi all'attività dei militari, fino alla colluttazione nella quale uno di costoro aveva riportato lesioni, intendimento suffragato anche del rinvenimento di ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze della centrale operativa dei Carabinieri; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris