CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 49579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso straordinario proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di impugnazione depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'imputata [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa 1'8 settembre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che aveva rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione pronunciata il 21 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Napoli. Con la decisione di secondo grado, in particolare, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava l'affermazione di responsabilità penale dell'imputata per il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da soggetto privato. Con il ricorso in esame la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza impugnata lamentando l'erronea valutazione del calcolo della prescrizione, che era stata computata considerando 454 giorni di rinvio, che non potevano essere calcolati ai fini ostativi dell'estinzione del reato, che doveva ritenersi maturata nel giudìzio di legittimità sottostante. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le censure proposte? nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa 1'8 settembre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazioni. Deve, innanzitutto, premettersi che rado e lettera dell'art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione formatasi sull'art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280- 01). Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che il principio dell'intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur t avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato; l'accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell'attività giurisdizionale [...]» e realizza l'interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche [...]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995). Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all'intangibilità del giudicato. Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività. 2.1. In questa cornice, l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dall'inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l'effetto di tale errore. Ne discende che, esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede nello stesso il travisamento degli atti nelle due forme dell'invenzione o dell'omissione, non estensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesatta interpretazione - in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Pertanto, il cosiddetto travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. A maggior ragione, non può essere dedotta, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell'errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, tanto meno laddove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario in forza di una, non consentita o non accolta, interpretazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, la stessa, quand'anche sussistente in astratto, si risolve in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura. La giurisprudenza consolidata di questa Corte, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...]», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.). In questa prospettiva, si avverte la necessità di ricordare che il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto in ricorso sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731-01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206-01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione. A tali indicazioni ermeneutiche può solo aggiungersi che, proprio sulla scorta dell'omologo rimedio dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., giova a delimitare l'errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione fornita dalle Sezioni Unite civili come errore che, «sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l'errore materiale [...], è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge [...], in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza [...]» (Sez. U, n. 101 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 425800-01). 3. L'applicazione dei principi che si sono enunciati nei paragrafi 2, 2.1 e 2.2 al ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, l'8 settembre 2021, comporta che di tale impugnazione deve rilevarsi l'inammissibilità per manifesta infondatezza. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui erano stati calcolati erroneamente i termini di prescrizione relativi al reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da soggetto privato, contestato ad [OSCURATO:PERSONA], non rilevando i rinvii di 196 giorni e di 258 giorni, che venivano disposti, rispettivamente, il 16 settembre 2014 e il 31 marzo 2015, appare smentito dalle emergenze processuali. Si consideri che la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nella decisione censurata, riteneva di dovere calcolare, ai fini del computo della dedotta prescrizione, i rinvii di 196 giorni e di 258 giorni oggetto di vaglio, rispetto ai quali, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non si concretizzava alcun errore percettivo o di fatto, ma, eventualmente, un error iuris, non censurabile ex art. 625-bis cod. pen., inerendo la doglianza alla natura giuridica del rinvio disposto nel giudizio di merito. Quanto, in particolare, al rinvio di 196 giorni, a pagina 6 della sentenza impugnata, si evidenziava che risultavano: «196 giorni derivanti dal rinvio disposto, all'udienza celebrata in data 16/09/2014, fino a quella del 31/03/2015 per richiesta di parte in attesa dell'approvazione della legge di depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 c.p.». Quanto, invece, al rinvio di 258 giorni, a pagina 6 della sentenza impugnata, si evidenziava che risultavano: «258 giorni derivanti dal rinvio disposto all'udienza celebrata in data 31/03/2015 fino a quella del 14/12/2015 per analoga richiesta dei difensori delle parti». In questa, incontroversa, cornice, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nella sentenza impugnata, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065- 01). 4. Ne discende conclusivamente che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], risultando proposto fuori dalle ipotesi t previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent