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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46065/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale volta all'assunzione di testi che avrebbero potuto riferire circostanze da cui dedurre la tardività della querela, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5 della sentenza in cui la Corte di merito ha precisato che il termine per la presentazione della querela non poteva farsi decorrere, come preteso dalla difesa, dal momento A:in cui iniziarono le verifiche antifrode, ma dall'acquisizione finale di tutti gli elementi di fatto che hanno consentito di ricostruire in modo adeguato e dettagliato le varie truffe assicurative); che anche il secondo motivo è meramente re_iterativo: la Corte di appello ha esaminato e adeguatamente superato la censura difensiva, in questa sede riprodotta, concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi ( cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) rimarcando come il teste Viola non fosse traneo all'accertamento dei fatti riferiti in dibattimento e che gli allegati alla querela costituivano documenti acquisibili in dibattimento; che il terzo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità siccome fondata sulle dichiarazioni del teste Crosara, ad avviso della difesa, inattendibile, è anch'esso reiterativo e manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali il riconoscimento da questa operato non potesse essere messo in dubbio ( pag. 6). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale volta all'assunzione di testi che avrebbero potuto riferire circostanze da cui dedurre la tardività della querela, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5 della sentenza in cui la Corte di merito ha precisato che il termine per la presentazione della querela non poteva farsi decorrere, come preteso dalla difesa, dal momento A:in cui iniziarono le verifiche antifrode, ma dall'acquisizione finale di tutti gli elementi di fatto che hanno consentito di ricostruire in modo adeguato e dettagliato le varie truffe assicurative); che anche il secondo motivo è meramente re_iterativo: la Corte di appello ha esaminato e adeguatamente superato la censura difensiva, in questa sede riprodotta, concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi ( cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) rimarcando come il teste Viola non fosse traneo all'accertamento dei fatti riferiti in dibattimento e che gli allegati alla querela costituivano documenti acquisibili in dibattimento; che il terzo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità siccome fondata sulle dichiarazioni del teste Crosara, ad avviso della difesa, inattendibile, è anch'esso reiterativo e manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali il riconoscimento da questa operato non potesse essere messo in dubbio ( pag. 6). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 46065/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris