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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11052/2026

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nani-ricorrente-controlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 3182/2022 depositato il18/10/2023.Numero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione del decreto n.cronol. 8824/2023 del 18/10/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza nelgiudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., iscritto al n.

RG.3182/2022, comunicato per via telematica il 18 ottobre 2023.2.

Detto provvedimento ha confermato l’esclusione disposta dal G.D., conprovvedimento del 12 maggio 2022, del credito insinuato al passivo daparte del dott. [OSCURATO:PERSONA], per l’attività asseritamente svolta afavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’ambito di un accordo ex art. 182bis l.fall.3.

Avverso tale provvedimento collegiale ha proposto ricorso percassazione il creditore soccombente, con tre motivi di contestazione.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.5.

Il Consigliere delegato ha emesso una proposta di definizione acceleratadal ricorso, con provvedimento in data 28 settembre 2025.6.

Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.7.

Le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso proposto dal creditore si fonda su tre motivi di doglianza chevengono così compendiati:I. [OSCURATO:PERSONA]: Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 98 e 99 LF nonché art.183 c.p.c., comma 6, anche in relazione agli artt. 24 c. 2 Cost. e 111 co. 2Cost. in tema di concessione del termine a difesa: il Tribunale ha accoltoun’eccezione sollevata dalla Curatela solo con l’atto di costituzione nelNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026procedimento ex art. 98 LF.

Malgrado la richiesta di concessione ditermine per replicare alla memoria del Fallimento, avanzata in primaudienza dall’opponente, il GI si è riservato e la riserva è stata sciolta conl’emissione del decreto di rigetto.

Evidente allora la violazione delcontraddittorio;II. [OSCURATO:PERSONA].

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare violazione degli artt. 2909c.c. 324, 366, 1° comma, n. 6, in relazione agli artt. 161 c.p.c., nonchéviolazione degli artt. 186 L.F. e 138 L.F.

Il Tribunale pronunciando lanullità del procedimento ex art. 182 bis cpc di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pervizio dell’attestazione ha violato il giudicato formatosi con il decreto diomologa, e comunque ha violato gli artt. 183 e 138 L.F. che consentono,dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa, solo l’annullamentoper frode, escludendo ogni altra azione di nullità;III. [OSCURATO:PERSONA].

Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per “motivazioneapparente”, (Cass.

SS.UU. n. 8053/2014) che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante: il decreto impugnato laddove haaffermato che dalla mancanza di indipendenza dell’attestatore derivasse:la nullità dell’attestazione, la nullità della procedura ex art. 182 bis L.F., laperdita del diritto al compenso da parte di [OSCURATO:PERSONA] per ogni attività resain relazione alla procedura ex 182 bis L.F., il tutto in assenza di normegiuridiche a supporto, appare priva di motivazione o dotata di motivazioneapparente.2.

Il provvedimento per la decisione accelerata del ricorso si fonda suiseguenti motivi, per comodità di seguito ritrascritti:“Il primo motivo di ricorso ("nullità della sentenza e del procedimento exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 98 e 99 LFnonché art. 183 c.p.c., comma 6, anche in relazione agli artt. 24 c. 2 Cost.e 111 c. 2 Cost. in tema di concessione del termine a difesa”) èNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026manifestamente infondato.

Per consolidata giurisprudenza (ex aliis Cass.Sez. 1 n. 27940-20) nel giudizio di opposizione allo stato passivo ilcuratore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate giàin sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione.L’opportunità o meno di concedere un termine a difesa è rimessa allavalutazione discrezionale del giudice, ove – come nella specie – la curatelasi sia costituita tempestivamente sollevando eccezioni nella comparsa.

Ilsecondo motivo (“violazione o falsa applicazione (..) degli artt. 2909 c.c.324, 366, 1° comma, n. 6, in relazione agli artt. 161 c.p.c., nonchéviolazione degli artt. 186 L.F. e 138 L.F.”) è inammissibile.

Nessunaviolazione di giudicato sussiste quanto all’affermazione del tribunale circail vizio dell’attestazione.

Per converso il rilievo afferente al vizio di nullitàdel procedimento di omologazione non integra la ratio decidendi, essendostato fatto nella diversa ottica della prededuzione.

Specificamente è statofatto (ad abundantiam) col fine di accentuare la vera ratio; la quale è nelsenso che la prestazione del ricorrente, poiché in violazione di legge, nonavrebbe potuto considerarsi in alcun modo funzionale alla proceduraminore (v. infatti Cass. Sez.

U n. 42093-21 a proposito della valutazionedi inerenza necessaria), sebbene sfociata nel fallimento per altra causa.

Ilterzo motivo (nullità per motivazione apparente) è manifestamenteinfondato, essendo il decreto motivato in modo da far emergere a pienotitolo la ratio decidendi”.3.

Reputa il collegio che tali conclusioni siano pienamente condivisibili.Quanto al primo motivo di ricorso, oltre a quanto già correttamenterilevato nella proposta di definizione, si deve ricordare che la recente Sez.1, sent. n. 16628 del 21/06/2025 ha affermato che in sede di verifica deicrediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatoresoltanto nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo statopassivo, quale la mancanza di prova della titolarità in capo all'opponentedel credito azionato - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine diNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termineper dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti oprodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2,n. 4, della l.fall.Quanto agli altri motivi, il provvedimento impugnato, con affermazionenon aggredita sul punto, rileva che il professionista istante “da settembre2014 a maggio 2016 ha predisposto un piano di risanamento in favoredella società poi fallita, piano dal medesimo attestato con giuramento indata 6 maggio 2016, ai fini della presentazione di un accordo diristrutturazione ex art. 182 bis l.f.”.In questo senso appare perciò pienamente condivisibile e tale dasorreggere la decisione impugnata il rilievo di carenza di funzionalità e diinerenza necessaria che deve connotare la prestazione del professionistaal fine di ottenere, non solo la prededuzione, ma anche fornire la prova diavere correttamente adempiuto all’incarico ricevuto, a frontedell’eccezione di inadempimento formulata dal curatore; si può infatti bencomprendere che la redazione di un piano di ristrutturazione poi attestatodal medesimo professionista, ancorché non invalida nel senso civilisticodel termine sia, ancor prima e più radicalmente, del tutto difforme dalleprescrizioni legali e dalle leges artis che disciplinano l’attività di redazioneed attestazione dei piani di risanamento, dimostrandosi perciò noncorrettamente eseguita e totalmente inadempiente rispetto all’incaricoricevuto dall’impresa insolvente, vuoi rispetto al paradigma normativo dicui all’art. 67, terzo comma, lett.

D), richiamato dall’art. 182 bis l.fall.,vuoi rispetto ai necessari profili di indipendenza dell’attestatore richiestidai Principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCECnel 2014 (recentemente aggiornati nell’agosto 2024), che pur privi di persé efficacia normativa, integrano sul piano deontologico e civilistico icontenuti della prestazione eseguita da un diligente e correttoprofessionista, ponendosi quale elemento di raffronto per giudicarneNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026l’adempimento.

E non v’è dubbio alcuno, giova aggiungere, chel’indipendenza rappresenti per l’attestatore un dato essenziale della suaprestazione, una vera e propria precondizione, se si considera che iPrincipi appena richiamati, tanto nella formulazione del 2014 quiapplicabili, tanto nella più recente versione, prescrivono che l’attestatorenon debba accettare l’incarico se non versi in una situazione diindipendenza, che non debba concorrere alla redazione del piano potendoal più partecipare ad alcune riunioni con gli Advisor del debitore, al fine diacquisire informazioni o superare talune possibili criticità, e che ove perdala propria indipendenza nel corso dello svolgimento della prestazionedebba immediatamente avvertire l’imprenditore al fine di poter essere daquesti tempestivamente sostituito.La proposta di definizione accelerata merita pertanto integralecondivisione.4.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e 4c.p.c.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente ed infavore del controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in 10.000 euro oltre anticipazioni per 200 euro,spese generali nella massima percentuale e accessori come per legge;condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro10.000 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di EuroNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/20262.500 a favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nani-ricorrente-controlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 3182/2022 depositato il18/10/2023.Numero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione del decreto n.cronol. 8824/2023 del 18/10/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza nelgiudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., iscritto al n. RG.3182/2022, comunicato per via telematica il 18 ottobre 2023.2. Detto provvedimento ha confermato l’esclusione disposta dal G.D., conprovvedimento del 12 maggio 2022, del credito insinuato al passivo daparte del dott. [OSCURATO:PERSONA], per l’attività asseritamente svolta afavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’ambito di un accordo ex art. 182bis l.fall.3. Avverso tale provvedimento collegiale ha proposto ricorso percassazione il creditore soccombente, con tre motivi di contestazione.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.5. Il Consigliere delegato ha emesso una proposta di definizione acceleratadal ricorso, con provvedimento in data 28 settembre 2025.6. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.7. Le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dal creditore si fonda su tre motivi di doglianza chevengono così compendiati:I. [OSCURATO:PERSONA]: Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 98 e 99 LF nonché art.183 c.p.c., comma 6, anche in relazione agli artt. 24 c. 2 Cost. e 111 co. 2Cost. in tema di concessione del termine a difesa: il Tribunale ha accoltoun’eccezione sollevata dalla Curatela solo con l’atto di costituzione nelNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026procedimento ex art. 98 LF. Malgrado la richiesta di concessione ditermine per replicare alla memoria del Fallimento, avanzata in primaudienza dall’opponente, il GI si è riservato e la riserva è stata sciolta conl’emissione del decreto di rigetto. Evidente allora la violazione delcontraddittorio;II. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare violazione degli artt. 2909c.c. 324, 366, 1° comma, n. 6, in relazione agli artt. 161 c.p.c., nonchéviolazione degli artt. 186 L.F. e 138 L.F. Il Tribunale pronunciando lanullità del procedimento ex art. 182 bis cpc di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pervizio dell’attestazione ha violato il giudicato formatosi con il decreto diomologa, e comunque ha violato gli artt. 183 e 138 L.F. che consentono,dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa, solo l’annullamentoper frode, escludendo ogni altra azione di nullità;III. [OSCURATO:PERSONA]. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per “motivazioneapparente”, (Cass. SS.UU. n. 8053/2014) che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante: il decreto impugnato laddove haaffermato che dalla mancanza di indipendenza dell’attestatore derivasse:la nullità dell’attestazione, la nullità della procedura ex art. 182 bis L.F., laperdita del diritto al compenso da parte di [OSCURATO:PERSONA] per ogni attività resain relazione alla procedura ex 182 bis L.F., il tutto in assenza di normegiuridiche a supporto, appare priva di motivazione o dotata di motivazioneapparente.2. Il provvedimento per la decisione accelerata del ricorso si fonda suiseguenti motivi, per comodità di seguito ritrascritti:“Il primo motivo di ricorso ("nullità della sentenza e del procedimento exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 98 e 99 LFnonché art. 183 c.p.c., comma 6, anche in relazione agli artt. 24 c. 2 Cost.e 111 c. 2 Cost. in tema di concessione del termine a difesa”) èNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026manifestamente infondato. Per consolidata giurisprudenza (ex aliis Cass.Sez. 1 n. 27940-20) nel giudizio di opposizione allo stato passivo ilcuratore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate giàin sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione.L’opportunità o meno di concedere un termine a difesa è rimessa allavalutazione discrezionale del giudice, ove – come nella specie – la curatelasi sia costituita tempestivamente sollevando eccezioni nella comparsa. Ilsecondo motivo (“violazione o falsa applicazione (..) degli artt. 2909 c.c.324, 366, 1° comma, n. 6, in relazione agli artt. 161 c.p.c., nonchéviolazione degli artt. 186 L.F. e 138 L.F.”) è inammissibile. Nessunaviolazione di giudicato sussiste quanto all’affermazione del tribunale circail vizio dell’attestazione. Per converso il rilievo afferente al vizio di nullitàdel procedimento di omologazione non integra la ratio decidendi, essendostato fatto nella diversa ottica della prededuzione. Specificamente è statofatto (ad abundantiam) col fine di accentuare la vera ratio; la quale è nelsenso che la prestazione del ricorrente, poiché in violazione di legge, nonavrebbe potuto considerarsi in alcun modo funzionale alla proceduraminore (v. infatti Cass. Sez. U n. 42093-21 a proposito della valutazionedi inerenza necessaria), sebbene sfociata nel fallimento per altra causa. Ilterzo motivo (nullità per motivazione apparente) è manifestamenteinfondato, essendo il decreto motivato in modo da far emergere a pienotitolo la ratio decidendi”.3. Reputa il collegio che tali conclusioni siano pienamente condivisibili.Quanto al primo motivo di ricorso, oltre a quanto già correttamenterilevato nella proposta di definizione, si deve ricordare che la recente Sez.1, sent. n. 16628 del 21/06/2025 ha affermato che in sede di verifica deicrediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatoresoltanto nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo statopassivo, quale la mancanza di prova della titolarità in capo all'opponentedel credito azionato - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine diNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termineper dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti oprodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2,n. 4, della l.fall.Quanto agli altri motivi, il provvedimento impugnato, con affermazionenon aggredita sul punto, rileva che il professionista istante “da settembre2014 a maggio 2016 ha predisposto un piano di risanamento in favoredella società poi fallita, piano dal medesimo attestato con giuramento indata 6 maggio 2016, ai fini della presentazione di un accordo diristrutturazione ex art. 182 bis l.f.”.In questo senso appare perciò pienamente condivisibile e tale dasorreggere la decisione impugnata il rilievo di carenza di funzionalità e diinerenza necessaria che deve connotare la prestazione del professionistaal fine di ottenere, non solo la prededuzione, ma anche fornire la prova diavere correttamente adempiuto all’incarico ricevuto, a frontedell’eccezione di inadempimento formulata dal curatore; si può infatti bencomprendere che la redazione di un piano di ristrutturazione poi attestatodal medesimo professionista, ancorché non invalida nel senso civilisticodel termine sia, ancor prima e più radicalmente, del tutto difforme dalleprescrizioni legali e dalle leges artis che disciplinano l’attività di redazioneed attestazione dei piani di risanamento, dimostrandosi perciò noncorrettamente eseguita e totalmente inadempiente rispetto all’incaricoricevuto dall’impresa insolvente, vuoi rispetto al paradigma normativo dicui all’art. 67, terzo comma, lett. D), richiamato dall’art. 182 bis l.fall.,vuoi rispetto ai necessari profili di indipendenza dell’attestatore richiestidai Principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCECnel 2014 (recentemente aggiornati nell’agosto 2024), che pur privi di persé efficacia normativa, integrano sul piano deontologico e civilistico icontenuti della prestazione eseguita da un diligente e correttoprofessionista, ponendosi quale elemento di raffronto per giudicarneNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/2026l’adempimento. E non v’è dubbio alcuno, giova aggiungere, chel’indipendenza rappresenti per l’attestatore un dato essenziale della suaprestazione, una vera e propria precondizione, se si considera che iPrincipi appena richiamati, tanto nella formulazione del 2014 quiapplicabili, tanto nella più recente versione, prescrivono che l’attestatorenon debba accettare l’incarico se non versi in una situazione diindipendenza, che non debba concorrere alla redazione del piano potendoal più partecipare ad alcune riunioni con gli Advisor del debitore, al fine diacquisire informazioni o superare talune possibili criticità, e che ove perdala propria indipendenza nel corso dello svolgimento della prestazionedebba immediatamente avvertire l’imprenditore al fine di poter essere daquesti tempestivamente sostituito.La proposta di definizione accelerata merita pertanto integralecondivisione.4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizioseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e 4c.p.c.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente ed infavore del controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in 10.000 euro oltre anticipazioni per 200 euro,spese generali nella massima percentuale e accessori come per legge;condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro10.000 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di EuroNumero registro generale 22134/2023Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 11052/2026Data pubblicazione 24/04/20262.500 a favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il Presidente
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