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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17533/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekse~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di estorsione aggravata di cui alla sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 9 dicembre 2020, e di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui alla sentenza della medesima Corte, irrevocabile il 25 marzo 2021.

Previa individuazione della fattispecie più grave in quest'ultima, in ragione della pena più elevata concretamente inflitta, ha ritenuto congruo applicare un aumento di pena per la continuazione con l'altra fattispecie, di anni tre di reclusione, ridotti ex art. 442 cod. proc. pen. (essendo stato il relativo procedimento definito con il rito abbreviato) ad anni due di reclusione.

Giungendo, quindi, alla pena complessiva di anni nove di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.

La difesa lamenta l'erronea individuazione della violazione più grave, sostenendo che la stessa dovesse essere individuata nel reato di estorsione aggravata, in quanto la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per detto reato è stata determinata previa applicazione della diminuente del rito sulla pena base di anni otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, superiore a quella inflitta all'esito di giudizio ordinario per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., erroneamente individuato come reato più grave, pari ad anni sette di reclusione.

Rileva il difensore che la diminuzione della pena, derivante dalla scelta del rito, nulla ha a che vedere con l'individuazione della gravità del reato cristallizzata dalla pena computata prima di detta diminuzione.

Con la conseguenza che l'aumento per la continuazione doveva essere operato sulla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce, in via subordinata, violazione degli artt. 81, 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

Lamenta la difesa una non adeguata motivazione da parte della Corte territoriale delle ragioni alla base della propria decisione di infliggere per il reato, ritenuto meno grave, di estorsione aggravata un consistente aumento di pena pari ad anni tre di reclusione.

Motivazione, invero, che, secondo il difensore, trascura la giovane età del ricorrente, il carattere risalente dei fatti in esame e la condotta successiva di Bracco, che negli ultimi venti anni ha riportato una sola condanna per contravvenzione.

Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il primo motivo di impugnazione.

Premesso che l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. prevede che "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato", è pacifico che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve tenere conto della sanzione più severa concretamente inflitta (ex plurimis Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660, che considera proprio un caso, analogo a quello in esame, di previa riduzione di un terzo per il rito abbreviato); il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31640 del 9/5/2014, Rv. 261088; in senso conforme Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Rv. 260903, secondo cui il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione).

Ne consegue che correttamente la violazione più grave è stata individuata nel reato punito con la più grave pena inflitta in concreto di sette anni di reclusione.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il quantum dell'aumento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto non consentito, oltre che manifestamente infondato e aspecifico.

È pacifico che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582/14 del 30/9/2013, Ferrario, Rv. 259142).

A fronte, altresì, di un'ordinanza, come quella impugnata, che ha congruamente motivato in ordine ai criteri di commisurazione dell'aumento per la continuazione, evidenziando la gravità della condotta di estorsione, la durata della stessa, protrattasi per quasi due anni, e la commissione della medesima in un contesto mafioso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekse~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di estorsione aggravata di cui alla sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 9 dicembre 2020, e di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui alla sentenza della medesima Corte, irrevocabile il 25 marzo 2021. Previa individuazione della fattispecie più grave in quest'ultima, in ragione della pena più elevata concretamente inflitta, ha ritenuto congruo applicare un aumento di pena per la continuazione con l'altra fattispecie, di anni tre di reclusione, ridotti ex art. 442 cod. proc. pen. (essendo stato il relativo procedimento definito con il rito abbreviato) ad anni due di reclusione. Giungendo, quindi, alla pena complessiva di anni nove di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. La difesa lamenta l'erronea individuazione della violazione più grave, sostenendo che la stessa dovesse essere individuata nel reato di estorsione aggravata, in quanto la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per detto reato è stata determinata previa applicazione della diminuente del rito sulla pena base di anni otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, superiore a quella inflitta all'esito di giudizio ordinario per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., erroneamente individuato come reato più grave, pari ad anni sette di reclusione. Rileva il difensore che la diminuzione della pena, derivante dalla scelta del rito, nulla ha a che vedere con l'individuazione della gravità del reato cristallizzata dalla pena computata prima di detta diminuzione. Con la conseguenza che l'aumento per la continuazione doveva essere operato sulla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce, in via subordinata, violazione degli artt. 81, 133 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Lamenta la difesa una non adeguata motivazione da parte della Corte territoriale delle ragioni alla base della propria decisione di infliggere per il reato, ritenuto meno grave, di estorsione aggravata un consistente aumento di pena pari ad anni tre di reclusione. Motivazione, invero, che, secondo il difensore, trascura la giovane età del ricorrente, il carattere risalente dei fatti in esame e la condotta successiva di Bracco, che negli ultimi venti anni ha riportato una sola condanna per contravvenzione. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il primo motivo di impugnazione. Premesso che l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. prevede che "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato", è pacifico che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve tenere conto della sanzione più severa concretamente inflitta (ex plurimis Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660, che considera proprio un caso, analogo a quello in esame, di previa riduzione di un terzo per il rito abbreviato); il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31640 del 9/5/2014, Rv. 261088; in senso conforme Sez. 1, n. 38331 del 5/6/2014, Rv. 260903, secondo cui il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione). Ne consegue che correttamente la violazione più grave è stata individuata nel reato punito con la più grave pena inflitta in concreto di sette anni di reclusione. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il quantum dell'aumento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto non consentito, oltre che manifestamente infondato e aspecifico. È pacifico che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582/14 del 30/9/2013, Ferrario, Rv. 259142). A fronte, altresì, di un'ordinanza, come quella impugnata, che ha congruamente motivato in ordine ai criteri di commisurazione dell'aumento per la continuazione, evidenziando la gravità della condotta di estorsione, la durata della stessa, protrattasi per quasi due anni, e la commissione della medesima in un contesto mafioso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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