CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 45127/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12.4.2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la condanna alla pena di nove mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Monza all'esito del primo grado di giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato ex art. 10 ter d. Igs. 74/2000 per aver, in qualità di legale rappresentante della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], omesso di versare per l'anno 2014 l'imposta sul valore aggiunto pari ad € 1.145.629 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, invocando il vizio di violazione di legge processuale, la nullità della sentenza impugnata per omessa trattazione orale del procedimento in conformità alla richiesta tempestivamente avanzata dal precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], cui era subentrato l'odierno difensore giusta nuova nomina fiduciaria del 7.4.2021 e contestuale revoca della precedente, con conseguente violazione dell'esercizio di difesa relativo all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato prevista dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.. Precisa che in data 22.3.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di essere ammessa alla trattazione orale, e che il successivo 7.4.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore, aveva svolto richiesta di concessione di termine a difesa e di rinvio dell'udienza fissata al giorno 12.4.2021, rigettata dalla Corte di appello contestualmente alla pronuncia del dispositivo nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020, conv. con modificazioni in L. 176/2020 sul presupposto, del tutto errato, che non fosse stata avanzata alcuna richiesta al riguardo né dal precedente, né dal nuovo difensore, senza concessione del rinvio richiesto. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 45 cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della causa di forza maggiore a fronte dell'evento, imprevisto ed imprevedibile, costituito dall'emissione della fattura con cui l'unico bene di proprietà della società, ovverosia il terreno oggetto di un progetto di ristrutturazione edilizia configurante il core business della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stato ceduto agli originari venditori a compensazione del debito da costoro vantato relativamente al pagamento del prezzo originariamente pattuito. Deduce che non essendo derivato da tale operazione, cui era pervenuto pattuendo con i cessionari l'autorizzazione alla prosecuzione delle trattive commerciali relative al progetto edilizio nell'obiettivo di recuperare la provvista necessaria al versamento dell'imposta, alcun introito per la società, l'imputato si era trovato nell'impossibilità, pur avendo sollecitato i soci al ripianamento del debito ed avendo persino rinunciato al suo compenso quale amministratore, di reperire la liquidità necessaria ad adempiere il debito tributario. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e al vizio motivazionale, l'assenza di elementi di segno positivo affermata dalla Corte di appello a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, evidenziando in senso contrario come le modalità della condotta fossero scevre da profili di gravità e come le condizioni soggettive dell'imputato, essendo questi un professionista incensurato, deponessero in termini favorevoli per il riconoscimento del beneficio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può reputarsi fondato. Anche a voler ritenere che con la istanza di differimento di udienza l'avv. [OSCURATO:PERSONA], subentrato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità del mandato fiduciario conferitogli dall'imputato, intendesse far propria la richiesta di discussione orale formulata dal precedente difensore, la questione che non viene adeguatamente confutata dalla difesa è l'affermazione resa con l'ordinanza di reiezione della suddetta istanza dalla Corte distrettuale in ordine al fatto che nessuna richiesta di trattazione orale fosse stata presentata dal precedente difensore. La email a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] allegata in fotocopia al ricorso non può infatti ritenersi sufficiente a comprovarne la ricezione da parte dell'ufficio giudiziario di destinazione posto che a norma dell'art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020, applicabile nel caso di specie trattandosi di istanza inoltrata durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, «ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico e ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza». Non essendovi nel fascicolo processuale, cui questa Corte ha direttamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata eccezione, traccia dell'indicato messaggio, né risultando le previste annotazioni, non può ritenersi che sia stata fornita la prova relativa che deve avvenire, come già chiarito da questa Corte, mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario (Sez. 1, Sentenza n. 25366 del 04/06/2021 - dep. 02/07/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02). Ciò significa che in mancanza negli atti processuali della prevista annotazione di cancelleria, che ha di per sé efficacia dimostrativa del pervenimento della comunicazione, l'unica alternativa è costituita dalla produzione della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, ottenuta, attraverso la procedura prevista dall'art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, dallo stesso gestore di posta elettronica: dal momento che solo tale documento, come sancito dal quarto comma della norma indicata, "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione", ne consegue che ad essa non possa tener luogo la copia informale contenente l'attestazione di avvenuta consegna, che la difesa si è limitata a produrre in allegato al presente ricorso. Non potendosi, pertanto, ritenere dimostrato che la Corte milanese abbia mai ricevuto richiesta di trattazione orale del procedimento, da nessuna irregolarità, e tantomeno da alcuna nullità, può ritenersi affetta la scelta del Collegio di procedere alla trattazione della causa in camera di consiglio secondo i criteri ordinari dettati dall'art. 23 bis primo comma d.I.137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020 per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. Il secondo motivo, compendiandosi in censure meramente reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello disattese con corrette argomentazioni giuridiche da parte della Corte distrettuale con le quali la difesa non si confronta, risulta inammissibile per difetto di specificità. Premesso che il reato ex art. 10 ter d. Igs. 74/2000 è contraddistinto dal dolo generico, inteso quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione (non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato: Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127), deve rilevarsi che la causa di forza maggiore, configurante una possibile scriminante, impone la prova rigorosa che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile ed imprevisto, nonché cogente, tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento e che la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento esclude che possa essere integrato dalle difficoltà economiche in cui versa l'imputato, trattandosi di una condizione preesistente all'inadempimento (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, cit.; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Giro, Rv. 255880; in senso conforme: Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007 - dep. 29/01/2008, Cairone, Rv. 238986). In ogni caso l'inesigibilità di una condotta alternativa rispetto a quella omissiva adottata dall'imputato postula, in presenza di una grave situazione di crisi aziendale quale quella invocata nella specie, specifici oneri di allegazione e di prova che vanno al di là della contingenza negativa incontrata dalla società, dovendo estendersi all'impossibilità, da valutarsi in concreto, di onorare i pagamenti dovuti quale soggetto IVA e, dunque, alla dimostrazione che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, se del caso anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mercutello, Rv. 258055). Dimostrazione questa che, come già osservato dal giudice di primo grado, è nella specie del tutto mancata, sol che si consideri che la crisi finanziaria era ampiamente risalente alla vendita del terreno, costituente l'unico bene economicamente apprezzabile del patrimonio societario, non avendo la società mai onorato il pagamento in favore degli originari alienanti dell'area in questione risalente al 2007. Viene perciò coerentemente rilevato dai giudici di merito, integrandosi sul punto la sentenza di primo grado con quella impugnata, come le preesistenti difficoltà finanziarie, tali da escludere la configurabilità di una causa di forza maggiore, imponessero all'imputato di adottare le iniziative necessarie al fine di non incorrere nell'inadempimento tributario, penalmente rilevante, vuoi attraverso mirate strategie aziendali, vuoi ricorrendo al finanziamento bancario, vuoi facendo ricorso anche al proprio patrimonio personale. Non rileva certamente a tal fine la mera aspettativa, come tale definita dalla difesa, di recuperare la liquidità necessaria non appena fossero stati reperiti degli investitori intenzionati a sviluppare il progetto edilizio del terreno de quo, posto che un eventuale introito in tal senso non avrebbe potuto, al di là della sua aleatorietà, che pervenire all'attuale proprietaria dell'area. Va inoltre rilevato che se l'emissione della fattura, ove antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l'obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall'effettiva riscossione di tale corrispettivo (Sez. 3, Sentenza n. 41070 del 27/06/2019 - dep. 07/10/2019, Felisio, Rv. 277939), a fortiori nessuna scriminante è invocabile a fronte di una fattura emessa a seguito dell'incameramento del prezzo regolarmente riscosso, onde la compensazione effettuata il corrispettivo ricavato dalla vendita del terreno con il debito della società nei confronti degli originari alienanti non potrebbe comunque escludere la responsabilità dell'amministratore in relazione all'inadempimento tributario. Gli argomenti utilizzati dal ricorrente a sostegno della fondatezza della oggettiva impossibilità di adempiere appaiono, in definitiva, frutto di un'operazione dogmaticamente errata che tende ad attrarre nell'orbita del dolo generico requisiti che, per definizione, non gli appartengono e che si collocano piuttosto nell'ambito dei motivi a delinquere o che ne misurano l'intensità (art. 133 c.p.) posto che se la scelta di non pagare prova il dolo, i motivi della scelta non lo escludono. 3. Inammissibili risultano altresì le doglianze articolate in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Le contestazioni difensive si rivelano anche su tale punto aspecifiche venendo contrapposti al giudizio negativo, fondato dai giudici del gravame sulla mancanza di elementi di segno positivo, o fattori addirittura preclusivi al riconoscimento del beneficio invocato, come la condizione di incensuratezza dell'imputato, o valutazioni soggettive in ordine alla mancanza di gravità della condotta che, oltre ad essere indeterminate, non potrebbero comunque sovrapporsi all'apprezzamento, compiuto in termini diametralmente antitetici in ragione del considerevole ammontare dell'imposta evasa, dai giudici di merito nell'esercizio della propria discrezionalità, comunque non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua