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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30091/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 13 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una la dell'art. 640 cod. pen. per l'insussistenza degli artifici e raggiri e, contestualmente, si invoca la derubricazione del reato di truffa di cui all'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.), risulta privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, e 7 e 8 della stessa sentenza sull'impossibilità di configurare il delitto di insolvenza fraudolenta).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 15 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 13 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una la dell'art. 640 cod. pen. per l'insussistenza degli artifici e raggiri e, contestualmente, si invoca la derubricazione del reato di truffa di cui all'imputazione in quello di insolvenza fraudolenta (art. 641 cod. pen.), risulta privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, e 7 e 8 della stessa sentenza sull'impossibilità di configurare il delitto di insolvenza fraudolenta). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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