CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria del 9 novembre 2022, il rigetto del ricorso, e dal difensore dell'imputato il quale, con atto del 24 novembre 2022, ha insistito nella formulata richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'i marzo 2022, la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, in parziale riforma di quella emessa il 22 febbraio 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare della stessa città, ha rideterminato in undici mesi di reclusione la pena inflitta, a titolo di continuazione c.d. «esterna», a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli ai capi Q) e M) ai sensi, rispettivamente, degli artt. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 416 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi — dei quali si dà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con i quali deduce violazione di legge per avere la Corte di appello ottemperato al compito demandatole dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento mediante l'applicazione di una pena che presenta un duplice profilo di illegalità, afferente, rispettivamente, all'individuazione del reato più grave sul quale calcolare gli aumenti per la continuazione ed alla misura della riduzione per il rito abbreviato in relazione a fattispecie contravvenzionale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 9 novembre 2022, il rigetto del ricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], con atto del 24 novembre 2022, ha insistito nella formulata richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure non consentite. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza irrevocabile quanto all'affermazione della penale responsabilità, per i reati, rispettivamente contestati ai capi M) e Q), di abuso di informazioni privilegiate ed associazione a delinquere. La Corte di appello, con la sentenza del 16 ottobre 2019, ha riconosciuto la continuazione tra tali reati e tra gli stessi e quelli di manipolazione del mercato per i quali Serri ha chiesto ed ottenuto, giusta sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 20 giugno 2017, l'applicazione di pena concordata, nella misura di un anno e due mesi di reclusione e 14.000 euro di multa.Ha individuato, quale reato più grave, quello, a sua volta continuato, accertato con la menzionata sentenza del 20 giugno 2017, anziché quello di cui al capo 2), che il Giudice dell'udienza preliminare aveva, in quella sede, riconosciuto, in ossequio all'indicazione delle parti, come di maggiore gravità. Così facendo, ha trasgredito al principio — affermato in relazione al riconoscimento della continuazione in executivis ma senz'altro estensibile al caso in cui sia il giudice della cognizione Itki a pplica re la continuazione c.d. «esterna» — secondo cui il giudice «che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030 - 01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299 - 01). Il vizio riscontrato integra tipica ipotesi di illegittimità nella determinazione di una sanzione che, nondimeno, non può in alcun modo essere assimilata alla nozione, di matrice giurisprudenziale, di «pena illegale» che, per quanto interpretata in senso via via più estensivo, resta comunque circoscritta a quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (così, tra le altre, Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080 - 01, nonché, ancora di recente, Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01), ovvero a quella determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258651 - 01;), o, ancora, in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (Sez. U., n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà, Rv. 273934 - 01) L'illegalità si risolve, dunque, in un vizio che comporta l'estraneità della sanzione al sistema, condizione che non si rinviene nel caso di specie, in cui la pena è stata determinata, sia pure in modo non del tutto ortodosso, in misura corrispondente ai limiti edittali e rispettosa di quello del triplo previsto dall'art.81 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA], invero, non risulta avere dedotto tale specifico profilo di illegittimità con il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza della Corte di appello del 16 ottobre 2019, vertente su motivi, originari e nuovi, che hanno interessato la determinazione del trattamento sanzionatorio con esclusivo riferimento all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416, quinto comma, cod. pen. (sesto motivo del ricorso, che la Corte di cassazione ha stimato inammissibile) e della quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione per il reato associativo (quarto motivo nuovo, relativo ad un errore materiale successivamente emendato, in ossequio alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, dal giudice del rinvio). Rebus sic stantibus, la Corte di cassazione non ha affrontato la questione oggi tardivamente dedotta né la ha specificamente inserita, con la sentenza di annullamento, nel perimetro del giudizio di rinvio, onde non può che rilevarsi, a questo punto, la preclusione intervenuta sul punto e la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. Tanto, in ossequio al condiviso canone ermeneutico che inibisce al giudice del rinvio di esaminare questioni che l'imputato, pur avendone la possibilità, non ha introdotto con il ricorso per cassazione e che, comunque, non hanno costituito oggetto del giudizio di legittimità (in questo senso, cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01). 3. Analoga statuizione va adottata con riferimento al secondo ed ultimo motivo di ricorso, che afferisce alla misura della diminuzione operata, per avere l'imputato optato per il rito abbreviato, con riferimento alla contravvenzione ex art. 184, comma 3-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nella misura di un terzo anziché in quella della metà, prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, statuito, di recente, nella sua composizione più autorevole, che «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)» (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01 ). Anche in questo caso, l'imputato, nell'interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 16 ottobre 2019 — resa in epoca posteriore all'entrata in vigore della norma di cui oggi lamenta la violazione e contemplante la riduzione della pena, per la scelta del rito, nella misura di un terzo — non sollevò, sul punto, contestazione di sorta né, comunque, invocò l'applicazione dello ius superveniens, sicché non resta, in questa sede, che prendere atto della preclusione in proposito maturata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese