Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 23305/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze di misure alternative alla detenzione; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con il quale la Difesa si duole della mancata notifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente infondato: l'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, ha consentito di accertare che la notifica del decreto di fissazione (per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) è stato regolarmente notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], svoltasi alla presenza di altro difensore per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata rinviata al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sempre alla presenza di altro difensore per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva rinviata al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; a tale ultima udienza era presente un difensore d'ufficio; rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia travisamento della prova per essere stati effettuati accertamenti in luogo diverso dalla residenza del condannato, è del pari inammissibile in quanto manifestamente infondato: come emerge dalla nota del Commissariato PS di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che l'accertamento sul domicilio indicato da Aprea era stata effettuata regolarmente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I n. 301 ; nella nota si legge "A tale indirizzo insistono circa 20 abitazioni indipendenti e alcuni astanti riferivano che l'Aprea aveva effettivamente abitato lì in passato ma si era trasferito da diversi anni senza sapere indicare in quale località"; ritenuto infine che il terzo motivo, con cui la Difesa ribadisce l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'Aprea, è generico e manifestamente infondato in quanto non risulta dimostrata con il necessario grado di certezza la prospettiva lavorativa, atteso altresì che la documentazione allegata al ricorso è successiva all'istanza, né il ricorrente afferma di averla posta in visione al Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze di misure alternative alla detenzione; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con il quale la Difesa si duole della mancata notifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente infondato: l'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, ha consentito di accertare che la notifica del decreto di fissazione (per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) è stato regolarmente notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], svoltasi alla presenza di altro difensore per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata rinviata al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sempre alla presenza di altro difensore per delega dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva rinviata al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; a tale ultima udienza era presente un difensore d'ufficio; rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia travisamento della prova per essere stati effettuati accertamenti in luogo diverso dalla residenza del condannato, è del pari inammissibile in quanto manifestamente infondato: come emerge dalla nota del Commissariato PS di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta che l'accertamento sul domicilio indicato da Aprea era stata effettuata regolarmente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I n. 301 ; nella nota si legge "A tale indirizzo insistono circa 20 abitazioni indipendenti e alcuni astanti riferivano che l'Aprea aveva effettivamente abitato lì in passato ma si era trasferito da diversi anni senza sapere indicare in quale località"; ritenuto infine che il terzo motivo, con cui la Difesa ribadisce l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'Aprea, è generico e manifestamente infondato in quanto non risulta dimostrata con il necessario grado di certezza la prospettiva lavorativa, atteso altresì che la documentazione allegata al ricorso è successiva all'istanza, né il ricorrente afferma di averla posta in visione al Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Decreto Cassazione n. 23305/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris