CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/20,21 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato Gioacchino GALATI alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 digs. n. 159/2011, consistito nell'essere stato sorpreso, in data 3 marzo 2017, quale sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, alla guida di un trattore agricolo; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale, il difensore dell'interessato si duole del totale vizio di motivazione in ordine al richiesto riconoscimento delle attenuanti generiche, contestando, inoltre, l'elemento oggettivo del reato, per non essere annoverabile il trattore agricolo né tra gli autoveicoli né tra i motoveicoli; CONSIDERATO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.; che il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v. Sez. U, n. 32 del 22/112000, [OSCURATO:PERSONA], RV. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164); che il reato ascritto al ricorrente risulta commesso il 3 marzo 2017 e, pertanto, in assenza di periodi di sospensione, deve ritenersi prescritto il 3 marzo 2022, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il reato in contestazione è estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnataiperché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P