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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 40597/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21088/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 31 ottobre 2025; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen. per omessa valutazione di prove presentate dalla difesa, è costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pagg. 4-5); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, concernente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sottolineando sia il rischio di recidiva, sia l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del rispetto delle prescrizioni imposte al condannato (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21088/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 31 ottobre 2025; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen. per omessa valutazione di prove presentate dalla difesa, è costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pagg. 4-5); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, concernente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sottolineando sia il rischio di recidiva, sia l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del rispetto delle prescrizioni imposte al condannato (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 40597/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris