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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 08137/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34927/24 Udienza del 29 gennaio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per abnormità avverso l'ordinanza con la quale il Giudice del Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato per il reato di minaccia.

Rilevato, in primo luogo, che il ricorso per cassazione risulta proposto fuori termine poiché depositato il 9 ottobre 2024, nonostante i quindici giorni per effettuarlo decorressero dalla notifica all'imputato eseguita il 18 settembre 2024 (la notifica dell'ordinanza di inammissibilità non spettava anche al difensore poiché all'epoca non ritualmente nominato).

Considerato, in secondo luogo, che nessuna abnormità viene in rilievo, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere che rientrava nella propria competenza, ossia quello di vagliare l'ammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna; nell'ambito di questa attività, il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente segnalato che il difensore firmatario dell'opposizione non era ritualmente nominato e che neanche era possibile ritenerlo un procuratore speciale, posto che la sottoscrizione in calce alla procura — posta a sua volta in calce all'atto di opposizione — non recava la sottoscrizione del difensore che la autenticava, in spregio ai requisiti formali della procura speciale di cui all'art.122 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etal ver,53-renst-ig della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 'Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere tsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34927/24 Udienza del 29 gennaio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per abnormità avverso l'ordinanza con la quale il Giudice del Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato per il reato di minaccia. Rilevato, in primo luogo, che il ricorso per cassazione risulta proposto fuori termine poiché depositato il 9 ottobre 2024, nonostante i quindici giorni per effettuarlo decorressero dalla notifica all'imputato eseguita il 18 settembre 2024 (la notifica dell'ordinanza di inammissibilità non spettava anche al difensore poiché all'epoca non ritualmente nominato). Considerato, in secondo luogo, che nessuna abnormità viene in rilievo, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere che rientrava nella propria competenza, ossia quello di vagliare l'ammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna; nell'ambito di questa attività, il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente segnalato che il difensore firmatario dell'opposizione non era ritualmente nominato e che neanche era possibile ritenerlo un procuratore speciale, posto che la sottoscrizione in calce alla procura — posta a sua volta in calce all'atto di opposizione — non recava la sottoscrizione del difensore che la autenticava, in spregio ai requisiti formali della procura speciale di cui all'art.122 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etal ver,53-renst-ig della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 'Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere tsore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08137/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris